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Codice di Procedura Penale
Art. 1 Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle
leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.; 1 ord. giud.) secondo
le norme di questo codice.
Art. 2 Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la
decisione, salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 2633, 3245,
479) .
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante
in nessun altro processo.
Art. 3 Questioni pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia
sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la
questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in
corso, può sospendere il processo (181 lett. b) fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la questione (479).
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per
cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611).
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli
atti urgenti (467).
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una
questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di
giudicato nel procedimento penale.
CAPO II Competenza
SEZIONE I Disposizione generale
Art. 4 Regole per la determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene
conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e
delle circostanze del reato (61 c.p.), fatta eccezione delle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale (63-3 c.p.).
SEZIONE II Competenza per materia
Art. 5 Competenza della Corte di Assise
1. La Corte di Assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a
ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (56, 575
c.p.) comunque aggravato e i delitti previsti dall’art. 630, comma 1
c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del
codice penale; [1]
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o
più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593
c.p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII
disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n.
962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (241-313 c.p.),
sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6 Competenza del tribunale
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla
competenza della Corte di Assise o del giudice di pace [2].
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o
tentati, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice
Penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330 primo comma, 331,
primo comma, 332, 333, 334 e 335.
Art. 7 Competenza del pretore [3]
Abrogato
SEZIONE III Competenza per territorio
Art. 8 Regole generali
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il
reato è stato consumato .
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più
persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta
l’azione o l’omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del
luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è
derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il
giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a
commettere il delitto.
Art. 9 Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8,
è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una
parte dell’azione o dell’omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza
appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora
o del domicilio dell’imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la
notizia di reato (330 e seguenti) nel registro previsto dall’art.
335.
Art. 10 Competenza per reati commessi all’estero
1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero (42 c.p.), la
competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza,
della dimora, del domicilio, dell’arresto (380 s.) o della consegna
(720 s.) dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede
il giudice competente per il maggior numero di essi (16).
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la
competenza, legge delega, questa appartiene al giudice del luogo in
cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per
primo a iscrivere la notizia di reato (330 s.) nel registro previsto
dall’art. 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è
determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
(60, 61) ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che
secondo le norme di questo Capo sarebbero attribuiti alla competenza
di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il
magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento
del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello
più vicino (1 att.), salvo che in tale distretto il magistrato
stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In
tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo
di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato
esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato
sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del
comma 1.
3. (Salve le norme sull’astensione e sulla ricusazione del giudice,
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal
quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza)
[4].
Art.11-bis Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
della Direzione Nazionale Antimafia
I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad
indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal
reato un magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia di
cui all’art.76-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni (27), sono
di competenza del giudice determinato ai sensi dell’art. 11.
SEZIONE IV Competenza per connessione
Art. 12 Casi di connessione
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in
concorso (110 c.p.) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più
persone con condotte indipendenti (41 c.p.) hanno determinato
l’evento;
b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una
sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso (81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per
eseguire o per occultare gli altri [5] (61 n. 2 c.p.).
Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici
ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale,
è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello
militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art.16 comma 3. In
tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da
minorenni
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che
al momento del fatto erano minorenni (98 c.p.; 67) e procedimenti
relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati
commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati
commessi quando era maggiorenne.
Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente
per tutti la corte di assise. [6]
Art. 16 Competenza per territorio determinata dalla connessione
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto
ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia
appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso
di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall’art.12 comma 1 lett. a) se le azioni od
omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è
derivata la morte di una persona , è competente il giudice del luogo
in cui si è verificato l’evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra
delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il
quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di
parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste
pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in
caso di parità delle pene detentive.
CAPO III Riunione e separazione di processi
Art. 17 Riunione di processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado
davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini
un ritardo nella definizione degli stessi [7]:
a) nei casi previsti dall’art. 12;
b) soppressa ;
c) nei casi previsti dall’art.371, comma 2, lettera b) [8];
d) Abrogato [9].
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale
collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è
disposta davanti al tribunale in composizione collegiale.
Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva
separazione dei processi [10].
Art. 18 Separazione di processi [11]
1. La separazione di processi è disposta (6103), salvo che il
giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per
l’accertamento dei fatti :
a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati
o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla
decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre
imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma
dell’art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più
imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41,
47, 71, 344, 479);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per
nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (178, 179,
4871), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza
incolpevole dell’atto di citazione (485-487);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al
dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più
imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il
compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire
prontamente alla decisione.
e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per
scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere
altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la
ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
3. SOPPRESSO
Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con
ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
CAPO IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Art. 20 Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
dall’art.22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari
(405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia
sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti
all’autorità competente (620).
Art. 21 Incompetenza
1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni
stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e
dall’art.23 comma 2.
2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare (424) o,
se questa manchi, entro il termine previsto dall’art.491 comma 1.
Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di
incompetenza respinta nell’udienza preliminare.
3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a
pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini
preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti
limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il
giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa,
la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente.
Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il
processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con
sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la
trasmissione degli atti al giudice competente .
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di
competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, entro il termine stabilito dall’art.491 comma 1. Il
giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del
comma 1.
Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604)
competente quando riconosce che il giudice di primo grado era
incompetente per materia a norma dell’art.23 comma 1 ovvero per
territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi,
l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art.21 e l’eccezione
sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito,
salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).
Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla
giurisdizione e sulla competenza
1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o
sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che
risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione
giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la
competenza di un giudice superiore.
Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente
1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce
l’inefficacia delle prove già acquisite (543).
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se
ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e
per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.
Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari (272 s.) disposte dal giudice che,
contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per
qualsiasi causa (291) cessano di avere effetto se, entro venti
giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice
competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.
CAPO V Conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 28 Casi di conflitto
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano
di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa
persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a
quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra
giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale
la decisione di quest’ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto
conflitto positivo (54) fondato su ragioni di competenza per
territorio determinata dalla connessione.
Art. 29 Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall’art. 28 cessano per effetto del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la
propria competenza o la propria incompetenza.
Art. 30 Proposizione del conflitto
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia
ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli
atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e
dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso
uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia
è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con
dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la
documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla
Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia
degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con
l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali
osservazioni.
3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno
effetto sospensivo sul procedimenti in corso.
Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall’art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in
conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia
degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con
l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali
osservazioni.
Art. 32 Risoluzione del conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in
camera di consiglio secondo le forme previste dall’art.127. La Corte
assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che
ritiene necessari.
2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici
in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è
notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il
termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla
comunicazione effettuata a norma del comma 2.
CAPO VI Capacita' e composizione del giudice
Art. 33 Capacità del giudice
1.Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le
disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e
alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei
processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né
al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante
le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale
collegiale o monocratico [12].
Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
[13]
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i
seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri
3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza
della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice
penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo
comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo
comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma,
433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero
2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del
codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del
codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle
disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14
febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 [14];
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n.
194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n.
17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13
settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento
fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale,
etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995,
n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale,
salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti
puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci
anni, anche nell'ipotesi del tentativo [15]. Per la determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
Art. 33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica
[16]
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i
delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo
80, del medesimo testo unico [17].
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in
tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre
disposizioni di legge.
Art. 33-quater. Effetti della connessione sulla composizione del
giudice [18]
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del
tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni
relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale
sono attribuiti tutti i procedimenti connessi
CAPO VI-BIS Provvedimenti sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale [19]
Art. 33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla
composizione collegiale o monocratica del tribunale
1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei
reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o
monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza
preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto
dall'articolo 491 comma 1.
Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione
respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato
deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi
previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al
pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a
giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2
e 3, 553 e 554.
Art. 33-septies. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo
grado
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza
preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla
cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli
atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato
contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico
ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio,
dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.
Art. 33-octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o
dalla corte di cassazione
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza
di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene
l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica,
purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione
sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in
composizione monocratica.
Art. 33-nonies. Validità delle prove acquisite
1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del
procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.
CAPO VII Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel
procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare
sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di
giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 s.).
2. [20] Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare (424) o ha
disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di
condanna (460) o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di
non luogo a procedere (428).
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato
funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il
decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare;
inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può
partecipare al giudizio. [21]
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice
che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti
provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge
26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla
corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla
corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo
175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo
296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre
al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente
probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal
titolo VII del libro quinto. [22]
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti
di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di
procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone,
perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela
(336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso
a deliberare l’autorizzazione a procedere (343) non può esercitare
nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice .
Art. 35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o
coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o
affini fino al secondo grado.
Art. 36 Astensione
1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private
o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei
figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una
delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore
di una di dette parti è prossimo congiunto (307-4 c.p.) di lui o del
coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del
procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto
(307-4 c.p.) e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti (307-4 c.p.) di lui o del
coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità
stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento
giudiziario (18; 19 ord. giud.);
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda
ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di
coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della
Corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di
procedura (125).
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale
decide il presidente della corte di appello; su quella del
presidente della corte di appello decide il presidente della corte
di cassazione [23].
Art. 37 Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e),
f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata
sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento
sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).
Art. 38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41),
nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel
giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art.
491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da
parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota
dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione
può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è
divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione
deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.
3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle
prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai
documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40).
Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria
dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente
dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un
procuratore speciale (122). Nell’atto di procura devono essere
indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.
Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta
quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di
astenersi (36) e l’astensione è accolta.
Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un
giudice del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di
Assise di appello decide la Corte di Appello; su quella di un
giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte
stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato [24].
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide
una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il
giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere
sulla ricusazione.
Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di
assise o della corte di assise di appello decide la corte di
appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una
sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il
giudice ricusato.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione, la Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice
sospenda temporaneamente ogni attività processuale (181 lett b) o si
limiti al compimento degli atti urgenti (467).
3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell’art.127
dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata
al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle
parti private (44).
Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di
astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il
giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano
efficacia.
Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato
dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1,
la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice
ugualmente competente per materia determinato a norma dell’art.11.
Art. 44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della
dichiarazione di ricusazione
1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l’ha
proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
CAPO VIII Rimessione del processo
Art. 45 Casi di rimessione [25]
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle
persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o
l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto,
la Corte di cassazione, su richiesta (46) motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso
il giudice che procede o dell'imputato (60), rimette il processo ad
altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Art. 46 Richiesta di rimessione
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono,
nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a
cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente
(99) o da un suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2
è causa di inammissibilità della richiesta (492, 173).
Art. 47 Effetti della richiesta [26]
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il
giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono
essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta
di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata
su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o
dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato,
sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La
prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro
corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.
Art. 48 Decisione [27]
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle
sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista
dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice
che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo
al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato
e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato
dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta
di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si
tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi
diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti private queste con la stessa ordinanza possono essere
condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Art. 49 Nuova richiesta di rimessione [28]
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero
o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di
quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato
inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso
procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le
richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente
della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa
d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando
l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per
l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale.
TITOLO II PUBBLICO MINISTERO
Art. 50 Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale (112 Cost., 405;
27 min.) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di
archiviazione (408, 411, 415).
2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342),
l’istanza (341) o l’autorizzazione a procedere (343), l’azione
penale è esercitata di ufficio.
3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70,
71, 343, 344).
Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate (3 disp. att.):
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai
magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale
presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (5703).
2. Nei casi di avocazione (533, 372, 412), le funzioni previste dal
comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura
generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti
dall’art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II
del Titolo I (655, 6783).
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 [29]
416-bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo
291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lett. a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente [30].
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di
Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di
pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un
magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il
giudice competente.
Art. 52 Astensione
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi
quando esistono gravi ragioni di convenienza (361 lett. h)
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei
rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il
tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della
Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la
Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale
presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte
di Cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione,
il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un
altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo
ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di
astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e
del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere
designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero
appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma
dell’art.11.
Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di
sostituzione
1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le
sue funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato
nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e
in quelli previsti dall’art.36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli
altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo
consenso.
3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla
sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’art.36 comma 1
lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di
Appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo
ufficio (372).
Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene
che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da
quello presso cui egli esercita le funzioni (51), trasmette
immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il
giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che
debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il
procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora
appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la
Corte di Cassazione (4 disp. att.). Il procuratore generale,
esaminati gli atti (54-ter), determina quale ufficio del pubblico
ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della
trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono
essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro
caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.
Art. 54-bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro
ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa
persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede,
informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma
1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non
ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte
di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore
generale, assunte le necessarie informazioni (54-ter), determina con
decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei giudice,
quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà
comunicazione agli uffici interessati. All’ufficio del pubblico
ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte
del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero
provvede alla trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro
caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Art.54-ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di
criminalità organizzata
1. Quando il contrasto previsto dagli artt.54 e 54-bis riguarda
taluno dei reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis, se la decisione
spetta al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, questi
provvede sentito il procuratore nazionale antimafia (371-bis); se
spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi
informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti
adottati.
Art. 54-quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso
pubblico ministero [31]
1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del
procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la
persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono
che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da
quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le
sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena
di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del
diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico
ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto
competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti
del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il
giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non
provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci
giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte
d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un
diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal
deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione
alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda
taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il
procuratore generale provvede osservando le disposizioni
dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità
salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della
trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al
comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla
legge.
TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale
(326).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità
giudiziaria (58, 131, 3483, 370, 378).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).
Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (58, 59):
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15
att.) ;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni
procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di
polizia giudiziaria (5, 11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.);
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57)
appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere
indagini a seguito di una notizia dl reato (347).
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e
del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle
predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia
di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (553):
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le
guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.
Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva
sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone
di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.;
6 att. ord. giud.).
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto
sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura
della Repubblica.
3. L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle
sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni
servizio o altro organo di polizia giudiziaria .
Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati
che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (83 ord.
giud.; 6 att. ord. giud.).
2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è
responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il
tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia
giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13
att.; 6 att. ord. giud.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire i compiti a essi affidati (16 att.). Gli appartenenti alle
sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia
giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale
dipendono a norma del comma 1.
TITOLO IV IMPUTATO
Art. 60 Assunzione della qualità di imputato
1. Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di
giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di
applicazione della pena a norma dell’art. 447 comma 1, nel decreto
di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo (449,
556) .
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del
processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza
di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la
sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di condanna (533) o sia
divenuto esecutivo (461) il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della
sentenza di non luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la
revisione (629 s.) del processo.
Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
1. I diritti e le garanzie dell’imputato (60) si estendono alla
persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito .
Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374,
388, 391, 421, 422, 494, 503) nel corso del procedimento
dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono
formare oggetto di testimonianza (191).
Art. 63 Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle
indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di
reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame,
avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere
svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un
difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese (191).
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni
non possono essere utilizzate (191).
Art. 64 Regole generali per l’interrogatorio
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di
custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa
interviene libera all’interrogatorio (3501) salve le cautele
necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla
libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare
e di valutare i fatti (188).
3 [32]. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve
essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi
confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma1, ha facoltà di non
rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il
suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio
di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e
le garanzie di cui all’articolo 197-bis.
3-bis [33]. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3,
lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla
persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma
3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona
interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non
sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non
potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.
Art. 65 Interrogatorio nel merito
1. L’autorità giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona
sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è
attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di
lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene
comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la
sua difesa e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel
verbale (134). Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre,
dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
Art. 66 Verifica dell’identità personale dell’imputato
1. Nel primo atto cui è presente l’imputato (60, 61), l’autorità
giudiziaria (349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e
quant’altro può valere a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa
le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie
generalità o le dà false (495, 496 c.p.).
2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte
generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte
dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della
persona.
3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate
nelle forme previste dall’art.130 (668).
Art. 67 Incertezza sull’età dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di
ritenere che l’imputato sia minorenne (98 c.p.), l’autorità
giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68 Errore sull’identità fisica dell’imputato
1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore,
pronuncia sentenza a norma dell’art.129 (620, 667).
Art. 69 Morte dell’imputato
1. Se risulta la morte dell’imputato (150 c.p.), in ogni stato e
grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore, pronuncia sentenza a norma dell’art. 129 (411).
2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale (405)
per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora
successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata
erroneamente dichiarata.
Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell’imputato
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
(129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di
ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto [34]
l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo,
il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (1902) perizia
(220).
2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il
giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono
condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo
nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (1901).
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini
preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte
(328) con le forme previste per l’incidente probatorio (392 s.). Nel
frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari
(405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non
richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle
indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte
le prove nel casi previsti dall’art. 392.
Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta
che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che
questo sia sospeso (181 lett. b), sempre che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a
procedere (425).
2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un
curatore speciale (166), designando di preferenza l’eventuale
rappresentante legale.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale
nominato all’imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall’art.70 comma 2. A tale
assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore
speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti
disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha
facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’art.70 comma
3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell’art.75 comma 3 .
Art. 72 Revoca dell’ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di
sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi
l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo
stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni
successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso (3132).
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo
stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione
al procedimento ovvero che nei confronti dell’imputato deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a
procedere (425).
Art. 73 Provvedimenti cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale
da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio
psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità
competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul
trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura
del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni
caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al
provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare
(284-286) dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia
eseguita nelle forme previste dall’art. 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero
provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le
condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero
provvisorio previsto dal comma 2.
TITOLO V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO
PER LA PENA PECUNIARIA
Art. 74 Legittimazione all’azione civile
1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo
penale (76) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero
dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato (60) e
del responsabile civile (83 s.).
Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale
1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia
stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato
(324 c.p.c.). L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli
atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche
sulle spese del procedimento civile (541).
2. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel
processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la
costituzione di parte civile (79).
3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (76) o dopo
la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino
alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441,
444).
Art. 76 Costituzione di parte civile
1. L’azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a
mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte
civile .
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni
stato e grado del processo (4412, 4442)
Art. 77 Capacità processuale della parte civile
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non
possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate,
autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle
azioni civili (75 c.p.c.).
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza
e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra
il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può
chiedere al giudice di nominare un curatore speciale (3384). La
nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere
rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti (3074
c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se
possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è
comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre,
i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o
assistenza dell’incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del
danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può
essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma
dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata
nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e
deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le
generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata
l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura
d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione (110) del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere
notificata (152) a cura della parte civile, alle altre parti e
produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita
la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della
dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme
previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella
cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione della parte civile.
Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza
preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall’art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della
facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici.
Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile
possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte
civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza
preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza
non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484,
491).
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al
dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la
richiesta è proposta oralmente a norma dell’art. 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare
non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall’art.484.
Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i
requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone
l’esclusione di ufficio con ordinanza (4442)
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare (420).
Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in
ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta
personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in
udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del
giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile
non presenta le conclusioni a norma dell’art.523 ovvero se promuove
l’azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il
giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che
l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al
responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti
al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in
sede civile.
Art. 83 Citazione del responsabile civile
1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere
citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel
caso previsto dall’art.77 comma 4, a richiesta del pubblico
ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per
il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto
(529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo
a procedere (425).
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il
dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il
decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con
l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile,
se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o
dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il
responsabile civile;
c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell’ausiliario
(126) che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile,
al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel
caso previsto dall’art.77 comma 4, la copia del decreto è notificata
al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero.
L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato
nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla (1781 lett. b) se
per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento
essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di
esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (416 s.) o nel
giudizio (465 s.) . La nullità della notificazione rende nulla la
citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la
costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata
l’esclusione (80, 81) della parte civile.
Art. 84 Costituzione del responsabile civile
1. Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in
ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore
speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice
che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del
suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
c) la sottoscrizione (110) del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall’art.100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo (836).
Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile
1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il
pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’art.77
comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel
processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l’udienza
preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall’art.484 presentando una
dichiarazione scritta a norma dell’art.84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall’art.468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della
facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata
(152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la
notificazione.
4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la
costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata
l’esclusione (80, 81) della parte civile.
Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere
proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico
ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile
che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli
elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare
pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli
artt. 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di
decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel
dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con
ordinanza.
Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i
requisiti per la citazione o per l’intervento del responsabile
civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L’esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il
giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).
Art. 88 Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile
o del responsabile civile
1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non
pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
2. L’esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile
civile (86, 87) non pregiudica l’esercizio in sede civile
dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta
della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al
giudice civile per il medesimo fatto .
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la
disposizione dell’art.75 comma 3.
Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata
per l’udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a
richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non
si applica la disposizione dell’art.87 comma 3.
TITOLO VI PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le
facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336,
341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456,
564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare
elementi di prova (33 att.).
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o
inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a
mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p..
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato,
le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai
prossimi congiunti di essa (307 c.4 c.p.).
Art. 91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono
state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli
interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado
del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona
offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .
Art. 92 Consenso della persona offesa
1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e
alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è
subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli
enti o delle associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme
previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91
l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di
intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o
dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le
finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale
rappresentante;
b) l’indicazione del procedimento
c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura
(100, 101);
d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano
l’intervento;
e) la sottoscrizione (110) del difensore.
2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la
dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al
difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’art.
100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere
notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima
notificazione.
4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
procedimento.
Art. 94 Termine per l’intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 (491).
Art. 95 Provvedimenti del giudice
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’art.
93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta
all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è
notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione,
il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni
successivi.
2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione
penale (405), Sull’opposizione provvede il giudice per le indagini
preliminari; se è avvenuto nell’udienza preliminare, l’opposizione è
proposta prima dell’apertura della discussione (421); se è avvenuto
in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’art. 491
comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di
decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti
che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle
facoltà previsti dall’art. 91, dispone anche di ufficio, con
ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.
Art. 96 Difensore di fiducia
1. L’imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due
difensori di fiducia (6552; 24-26, 38 att.) .
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente
ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con
raccomandata (27, 65 att.).
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata,
arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finché la stessa non
vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074
c.p.), con le forme previste dal comma 2.
Art. 97 Difensore di ufficio [35]
1. L’imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia
(96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio
(6554; 38 att.).
2. I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte
d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di
garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli
elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o
della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I
consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori
sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede
del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se
devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del
difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono
privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è
comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420,
484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei
commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la
difesa (105), il giudice designa come sostituto un altro difensore
immediatamente reperibile (262; 302 att.) per il quale si applicano
le disposizioni dell’art. 102. Il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro
nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di
urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente
reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi
le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato
sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e
può essere sostituito solo per giustificato motivo (303 att.).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene
nominato un difensore di fiducia.
Art. 98 Patrocinio dei non abbienti
1. L’imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il
danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il
responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato (2252, 6135), secondo le norme della
legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .
Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell’imputato
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati
personalmente a quest’ultimo (46, 141, 4195, 438, 446, 571, 589).
2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione
contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione
all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle altre parti private
1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio
col ministero di un difensore (24, 26, 38 att.), munito di procura
speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
(122; 27 att.) dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del
decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione
(84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi
l’autografia della sottoscrizione (110) della parte è certificata
dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa
volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non
sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso
non può compiere atti che importino disposizione del diritto in
contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore (1544; 65
att.) .
Art. 101 Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle
facoltà ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38
att.) nelle forme previste dall’art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.).
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che
intervengono a norma dell’art. 93 si applicano le disposizioni
dell’art. 100.
Art. 102 Sostituto del difensore [36]
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare
un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore
(38 att.).
Art. 103 Garanzie di libertà del difensore
1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei
difensori (96, 97) sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività
nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini
dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per
ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247).
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti
tecnici (225, 233, 359) non si può procedere a sequestro (252, 253,
354); di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo
che costituiscano corpo del reato [37].
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a
pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo
perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa
richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici
dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso
delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di
motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l’intercettazione (271) relativa a conversazioni
o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei
consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le
persone da loro assistite [38].
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della
corrispondenza (353) tra l’imputato e il proprio difensore in quanto
riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l’autorità
giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo
del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i risultati
delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle
disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191).
Art. 104 Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare
1. L’imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di
conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della
misura (293; 36 att.).
2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma
dell’art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo
l’arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su
richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato,
dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l’esercizio
del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma
3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui
l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (390).
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa
1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le
sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al
rifiuto della difesa di ufficio (97).
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento
penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei
diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene
comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la
violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi
di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o,
nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del
difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui
all’articolo 106, comma 4-bis [39].
5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse
dall’imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle
associazioni previsti dall’art.91 (101) non impedisce in alcun caso
l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe
l’udienza.
Art. 106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso
procedimento [40]
1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati
può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse
posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di
incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine
per rimuoverla.
3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara
con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma
dell’art. 97.
4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini
preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di
taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede
a norma del comma 3.
4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di
più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la
responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in
procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi
dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi
rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi
lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
all’autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita
da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non
sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 Termine per la difesa [41]
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso
di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato
d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non
inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per
informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è
consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche
esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione
dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine
non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice
provvede con ordinanza.
LIBRO II ATTI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.109 Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana
(1693; 63, 201 att.).
2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado
o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza
linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a
questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella
madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua
(26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del
procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.
Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da
convenzioni internazionali .
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di
nullità.
Art.110 Sottoscrizione degli atti
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non
dispone altrimenti (1192, 122, 337), è sufficiente la scrittura di
propria mano, un fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve
firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con
segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto
orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine
dell’atto medesimo.
Art.111 Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il
giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto.
L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente
prescritta.
2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di
nullità (292), questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non
possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti
nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.
Art.112 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una
sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare
uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è
possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di
originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe
trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di
ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla
alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere
gratuitamente un’altra copia autentica.
Art.113 Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell’art. 112 il giudice,
anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e
stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere
ricostituito (41 att.).
2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito
secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che
l’hanno sottoscritto (110) riconosce che questo era conforme alla
minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice
dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se
necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Art.114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini [42]
1. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E’ vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non
più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell’udienza
preliminare (424 s.).
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione,
anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431),
se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e
di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la
pronuncia della sentenza in grado di appello (605). E’ sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (500, 503).
4. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art.
472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può
disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte
degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini
stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il
termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la
pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive
di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (256-258, 261-263
c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o
delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo
del comma 4.
6. E’ vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni,
nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata
della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta
all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione
fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto.
Art.115 Violazione del divieto di pubblicazione
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la
violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e
329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il
fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici
ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo
titolare del potere disciplinare.
Art.116 Copie, estratti e certificati
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque
vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie
spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (1412, 243,
258, 329, 335, 366) .
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che
procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la
definizione del procedimento, il presidente del collegio o il
giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la
sentenza (43 att.).
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione
stabilito dall’art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.
[43]
Art.117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
pubblico ministero
1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il
compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può
ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti relativi ad altri
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni
anche di propria iniziativa.
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.),
nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis, accede al
registro delle notizie di reato (335) e alle banche dati istituite
appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia (70 bis
ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti reciproci .
Art.118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale
di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa
antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità
giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito
dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni
scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili per la
prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in
flagranza (380). L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e
le informazioni anche di propria iniziativa.
1-bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i
soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro
previsto dall’art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata .
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono
coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.) .
Art.119 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del
procedimento
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare
dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si
fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed
egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto
le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per
iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere
(110), l’autorità procedente nomina uno o più interpreti (143),
scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Art.120 Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette
da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si
presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive (215 c.p.)
o a misure di prevenzione.
Art.121 Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti (901, 233) e i
difensori possono presentare al giudice (367) memorie o richieste
scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza
ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge (2993,
398, 418), entro quindici giorni.
Art.122 Procura speciale per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un
procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità,
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata
(2703 c.c.) e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste
specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce (37 att.). Se la procura
è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione
può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita
agli atti [44].
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia
sottoscritta (110) dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione
in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse
altrui senza procura speciale nei casi un cui questa è richiesta
dalla legge.
Art.123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione
di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582),
dichiarazioni e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore
(1613). Esse sono iscritte un apposito registro, sono immediatamente
comunicate all’autorità competente (44 att.) e hanno efficacia come
se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.
2. Quando l’imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà
di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto
ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (57), il quale ne
cura l’immediata trasmissione all’autorità competente (44 att.). Le
impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come
se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti
private o dalla persona offesa.
Art.124 Obbligo di osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari (126) del
giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria (57) sono tenuti a osservare le norme di questo
Codice anche quando l’inosservanza non importa nullità (177, s.) o
altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme
anche ai fini della responsabilità disciplinare.
TITOLO II ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art.125 Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice
assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto (48
att.).
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546,
547). I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la
motivazione è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza
dell’ausiliario (126) designato ad assisterlo e delle parti. La
deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un
componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla
decisione, è compilato sommario verbale (140) contenente
l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni
alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso,
succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei
componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti i
componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato
presso la cancelleria dell’ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche
oralmente.
Art.126 Assistenza al giudice
1. Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito
dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la
legge non dispone altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.).
Art.127 Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il
giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne
fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni
prima della data predetta (1725). Se l’imputato è privo di
difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza (1725) possono essere
presentate memorie (121) in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i
difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne
fa richiesta (123), deve essere sentito prima del giorno
dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo .
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento (486,
10 att.) dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere
sentito personalmente e che non sia detenuto o internato un luogo
diverso da quello un cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni del commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di
nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre
ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza (588), a meno
che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto
motivato.
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è
dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di
procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le
disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma dell’art.140 comma 2 (4205, 6669) .
Art.128 Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza
preliminare (424) e nel dibattimento (544), gli originali dei
provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro
cinque giorni dalla deliberazione (3917). Quando si tratta di
provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568), l’avviso di deposito
contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico
ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il
diritto di impugnazione.
Art.129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di
non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale
riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una
condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza
(442, 444, 455, 459, 469, 531, 26 min.).
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 e seg.
c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o
non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza
di assoluzione (530) o di non luogo a procedere (425) con la formula
prescritta.
Art.130 Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze (5354, 547), delle ordinanze e dei
decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano
nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione
essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che
ha emesso il provvedimento (663, 624, 668; 48 att.). Se questo è
impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile (591), la
correzione è disposta dal giudice competente a conoscere
dell’impugnazione
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127.
Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione
sull’originale dell’atto.
Art.131 Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice nell’esercizio delle sue funzioni può chiedere
l’intervento della polizia giudiziaria (58) e, se necessario, della
forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e
ordinato compimento degli atti ai quali procede (378).
Art.132 Accompagnamento coattivo dell’imputato
1. L’accompagnamento coattivo (375, 376, 399, 490; 31 min.) è
disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con
il quale il giudice ordina di condurre l’imputato (60, 61, 2102)
alla sua presenza, se occorre anche con la forza (46 att.).
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere
tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di
quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le
ventiquattro ore.
Art.133 Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete o
il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati,
omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice (377) può ordinarne
l’accompagnamento coattivo (46 att.) e può altresì condannarli, con
ordinanza, al pagamento di una somma da lire contomila a lire un
milione a favore della cassa delle ammende (47 att.) nonché alle
spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 132.
TITOLO III DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art.134 Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357,
373, 480, 510).
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127,
140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 567, 666), con la stenotipia o
altro strumento meccanico (1352; 50 att.), ovvero in caso di
impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata
anche la riproduzione fonografica (139).
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3
sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione
audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Art.135 Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che
assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento
meccanico (1342), il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede
le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico,
anche esterno all’amministrazione dello Stato (50, 51 att.).
Art.136 Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell’anno,
del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato
e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione
delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che
sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario
(126) ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua
presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico
ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente
o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se
la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante (482), o se questi
si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è
fatta menzione (499, 501).
Art.137 Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 1, il verbale, previa
lettura, è sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone
intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono
rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di
sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.
Art.138 Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della
stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 2 i nastri impressi con
i caratteri della stenotipia (134) sono trascritti in caratteri
comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati
formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la
trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice
dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche
estranea all’amministrazione dello Stato (51 att.).
Art.139 Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da
personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato,
sotto la direzione dell’ausiliario (126) che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è
indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di
riproduzione (136).
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi
motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva (134).
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale
tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a
persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non
sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24
reg.).
Art.140 Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione
contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da
verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero
quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di
riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva (1252,
12710, 4205, 4942, 5673, 6669), il giudice vigila affinché sia
riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale
delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle
quali sono rese se queste possono servire a valutarne la
credibilità.
Art.141 Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta (1256), le parti
possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal
caso l’ausiliario (126) che assiste il giudice redige il verbale
(134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli
articoli precedenti (482). Al verbale è unita, se ne è il caso, la
procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una
certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116).
Art.141-bis Modalità di documentazione dell’interrogatorio di
persona in stato di detenzione
Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in
stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere
documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio é anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é
disposta solo se richiesta dalle parti.
Art.142 Nullità dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi
è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la
sottoscrizione (110) del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
TITOLO IV TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art.143 Nomina dell’interprete
1. L’imputato (60, 61) che non conosce la lingua italiana (109) ha
diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di
potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il
compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua
italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano (1693) .
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall’art. 119,
l’autorità procedente nomina un interprete (52 att.) quando occorre
tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non
facilmente intelligibile (242) ovvero quando la persona che vuole o
deve fare una dichiarazione (141) non conosce la lingua italiana. La
dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è
inserita nel verbale (134) con la traduzione eseguita
dall’interprete.
3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico
ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria (133;
336 c.p.).
Art.144 Incapacità e incompatibilità dell’interprete
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l’interdetto (414 c.c., 32 c.p.), l’inabilitato
(415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28,
29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una
professione o di un’arte (30, 31 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a
misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di
astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12).
Nondimeno, nel caso previsto dall’art. 119, la qualità di interprete
può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda,
muta o sordomuta.
Art.145 Ricusazione e astensione dell’interprete
1. L’interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell’art.
144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o
disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto,
ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi,
l’interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento dell’incarico (146) e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
l’interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il
giudice con ordinanza.
Art.146 Conferimento dell’incarico
1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli
chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e
145.
2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente
l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere
la verità, e di mantenere il segreto (329; 326 c.p.) su tutti gli
atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo
invita a prestare l’ufficio
Art.147 Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione
dell’interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga
durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che
può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete
può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione
scritta.
2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice (53 att.) al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L.
100.000 a L. 1 milione.
TITOLO V NOTIFICAZIONI
Art.148 Organi e forme delle notificazioni
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita le funzioni (1422 att.).
2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta
urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite
dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo [45].
3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il
numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto. [46]
4. La consegna di copia (54 att.) dell’atto all’interessato da parte
della cancelleria ha valore di notificazione (1512). Il pubblico
ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro
presenza sostituiscono le notificazioni (3917, 424, 429, 477, 486),
purché ne sia fatta menzione nel verbale (1513) .
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario
recano le indicazioni strettamente necessarie. [47]
Art.149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Nei casi di urgenza (167; 64 att.), il giudice può disporre,
anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato
siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della
Cancelleria o della polizia giudiziaria. [48]
2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni
svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto
con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata (552 att.).
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell’art. 157 commi 1 e 2. Essa
non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona
che conviva anche temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con
effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia
data immediata conferma al destinatario mediante telegramma (55
att.).
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante
telegramma (55 att.).
Art.150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può
prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce
all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia
eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la
conoscenza dell’atto (171).
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare
l’atto a conoscenza del destinatario.
Art.151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o
dall’ufficiale giudiziario (1422 att.).
2. La consegna di copia (54 att.) dell’atto all’interessato da parte
della segreteria ha valore di notificazione (1484). Il pubblico
ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta (1532)
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
(3601, 364, 3661, 3881) che sono dati dal pubblico ministero
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (1485) .
4. Soppresso.
Art.152 Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio
di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (56 att.).
Art.153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche
direttamente dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia
dell’atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha
eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo
(64 att.), salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto
sottoscrivendolo. n pubblico ufficiale addetto annota sull’originale
dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta
(1512).
Art.154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a
norma dell’art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi
ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito
dell’atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia
precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all’estero, la
persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di
ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello
Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della
raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la
notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella
cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile (83
s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)
è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione
all’imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche
o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile (76 s.), al responsabile
civile (83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) costituiti in giudizio sono eseguite presso i
difensori (1005). Il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono
dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si
procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente.
In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è
insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante
deposito nella cancelleria.
Art.155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di
identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle
persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può
disporre, con decreto in calce all’atto da notificare che la
notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto
sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono
indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a
conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale
del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale
giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione (168) e i
documenti giustificativi dell’attività svolta nella cancelleria o
segreteria dell’autorità procedente.
Art.156 Notificazioni all’imputato detenuto
1. Le notificazioni all’imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella
relazione (168) di notificazione e la copia rifiutata è consegnata
al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci (57, 58 att.).
Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la
copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In
tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto
informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli
istituti penitenziari (284, 286, 3865, 4491, 5661 e 2) sono eseguite
a norma dell’art. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli
atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal
procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e
internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato
possono essere eseguite con le forme dell’art. 159.
Art.157 Prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima
notificazione all’imputato (60, 61) non detenuto (156) è eseguita
mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile
consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella
casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita
abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona
che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a
chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la
notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive (110) l’originale
dell’atto notificato (171) e l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti
della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni
quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di
volere.
5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della
notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa
dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato (4204, 485).
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le
veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione
(168) è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3.
[49]
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (59
att.).
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha
l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli
esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del
deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione
dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa (171). L’ufficiale giudiziario
dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
Art.158 Prima notificazione all’imputato in servizio militare
1. La prima notificazione all’imputato (60, 61) militare in servizio
attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui
egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla
persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso
l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente
l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere
(60 att.).
Art.159 Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall’art. 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche
dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima
residenza (43 c.c.) anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove
egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso
l’amministrazione carceraria centrale (156; 61 att.). Qualora le
ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette
decreto di irreperibilità (4604) con il quale, dopo avere designato
un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la
notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore .
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto.
L’irreperibile è rappresentato dal difensore.
Art.160 Efficacia del decreto di irreperibilità
1. Il decreto di irreperibilità (159) emesso dal giudice o dal
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di
avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce
l’udienza preliminare (424) ovvero, quando questa manchi, con la
chiusura delle indagini preliminari (405, 554).
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la
notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare (419)
nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal
pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che
dispone il giudizio (432, 4502, 456, 4641, 555, 5602) cessano di
avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (442,
448, 529 s.).
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado
e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza (605, 627).
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove
ricerche nei luoghi indicati nell’art. 159.
Art.161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le
notificazioni
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel
primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle
indagini (61) o dell’imputato (60) non detenuto né internato, lo
invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1
ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che,
nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato,
ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto
di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno
eseguite mediante consegna al difensore (1711 lett e). Della
dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di
compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1 l’invito a dichiarare o
eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia (369)
o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità
giudiziaria. L’imputato è avvertito che deve comunicare ogni
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di
mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o
della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
luogo in cui l’atto è stato notificato.
3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa
dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso
da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto
della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la
dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale
dal direttore dell’istituto (123). Questi lo avverte a norma del
comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell’apposito registro
e trasmette immediatamente il verbale all’autorità che ha disposto
la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2
diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio
mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta
che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato
nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o
eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.
Art.162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio
eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e
ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che
procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante
telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del
tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso
immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si
provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una
autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad
altra autorità.
4. Finché l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il
verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte
nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Art.163 Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o
eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a
norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’art. 157.
Art.164 Durata del domicilio dichiarato o eletto
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per
ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli
artt. 156 e 613 comma 2.
Art.165 Notificazioni all’imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all’imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.)
sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l’imputato è privo di difensore l’autorità giudiziaria designa
un difensore di ufficio (97).
3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal
difensore.
Art.166 Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l’imputato è interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se
l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’art.71 comma 1,
le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e
presso il curatore speciale.
Art.167 Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell’art. 157 commi 1, 2, 3,
4 e 8 (65 att.), salvi i casi di urgenza previsti dall’art. 149.
Art.168 Relazione di notificazione
1. Salvo quanto previsto dall’art. 157 comma 6 (155), l’ufficiale
giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce
all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica
l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate,
le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia,
i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da
essa svolte, il luogo e la data (59 att.) della consegna della
copia, apponendo la propria sottoscrizione (110, 171).
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia
consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal
giorno della sua esecuzione.
Art.169 Notificazioni all’imputato all’estero
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43
c.c.) o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve
procedere il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità
che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato
commesso (369) nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato (161). Se nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o
l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o
risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna
al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi
trasferita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità
emesso a norma dell’art. 159.
3. L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua
dell’imputato straniero (63 att.) quando dagli atti non risulta che
egli conosca la lingua italiana (143).
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si
deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie
sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il
pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità
(159), dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato
nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui
dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero.
Art.170 Notificazioni col mezzo della posta
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .
2. E’ valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un
ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il
piego.
3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità
del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle
notificazioni nei modi ordinari.
Art.171 Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla (177 s.):
a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei
quali la legge consente la notificazione per estratto (1483);
b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata
richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione (168) della copia notificata manca la
sottoscrizione (110) di chi l’ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve
essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dall’art.
161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante
consegna al difensore ;
f) se è stata omessa l’affissione o non è stata data la
comunicazione prescritta dall’art. 157 comma 8;
g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione
(110) della persona indicata nell’art. 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice
nel decreto previsto dall’art.150 e l’atto non è giunto a conoscenza
del destinatario.
TITOLO VI TERMINI
Art.172 Regole generali
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad
anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si
computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si
computa l’ultima ora o l’ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo
stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o
compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto
nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al
pubblico.
Art.173 Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto
nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti (175).
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può
chiederne o consentirne l’abbreviazione con dichiarazione ricevuta
nella cancelleria o nella segreteria dell’autorità procedente.
Art.174 Prolungamento dei termini di comparizione
1. Se la residenza dell’imputato risultante dagli atti ovvero il
domicilio dichiarato o eletto a norma dell’art. 161 è fuori del
comune nel quale ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il
termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari
per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento
chilometri di distanza, quando è possibile l’uso dei mezzi pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.
Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o
internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento
del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l’imputato
residente all’estero (169) il prolungamento del termine è stabilito
dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi
di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine
stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale
l’autorità procedente emette ordine o invito.
Art.175 Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se
provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza
maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (487, 548-3, 5851
lett d) o decreto di condanna (460, 462), può essere chiesta la
restituzione nel termine per proporre impugnazione (585) od
opposizione (461) anche dall’imputato che provi di non aver avuto
effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l’impugnazione
non sia stata già proposta dal difensore (5713) e il fatto non sia
dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata
notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli
artt. 159, 161 comma 4 e 169, l’imputato non si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena
di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi
previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva
conoscenza dell’atto. La restituzione non può essere concessa più di
una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al
tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio
dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini
preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di
condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la
proposizione della Impugnazione o della opposizione può essere
impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla
opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la
scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del
termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2,
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.),
del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte
dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
Art.176 Effetti della restituzione nel termine
1. Il giudice che ha disposto la restituzione (1754) provvede a
richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione
degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di
cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la
rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
TITOLO VII NULLITA’
Art.177 Tassatività
1. L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del
procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Art.178 Nullità di ordine generale
1. E’ sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle
disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di
ordinamento giudiziario (33)
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione
penale (405) e la sua partecipazione al procedimento
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e
delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della
persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.) .
Art.179 Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento (627-4) le nullità previste dall’art.178 comma 1
lett. a) quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa
citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in
cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche
disposizioni di legge.
Art.180 Regime delle altre nullità di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall’art. 179, le nullità previste
dall’art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più
essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di
primo grado (442, 444, 525) ovvero, se si sono verificate nel
giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Art.181 Nullità relative
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma
2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e
quelli compiuti nell’incidente probatorio (392 s.) e le nullità
concernenti gli atti dell’udienza preliminare (419 s.) devono essere
eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto
dall’art. 424. Quando manchi l’udienza preliminare (447, 449, 453,
459, 555), le nullità devono essere eccepite entro il termine
previsto dall’art. 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio (429,
4502, 456, 555) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono
essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1.
Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di
non luogo a procedere (428), devono essere riproposte le nullità
eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state
dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio (438 s., 444 s., 465 s.)
devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.
Art.182 Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere
eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha
interesse all’osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,
immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere
eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e
4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a
pena di decadenza.
Art.183 Sanatorie generali delle nullità
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità (180, 181) sono
sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle
ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto
omesso o nullo è preordinato.
Art.184 Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle
notificazioni
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è
comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal
solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine
per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al
dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto
dall’art. 429.
Art.185 Effetti della dichiarazione di nullità
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che
dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la
rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a
carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del
procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto
nullo salvo che sia diversamente stabilito (604).
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità
concernenti le prove (26, 191).
Art.186 Inosservanza di norme tributarie
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto
né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie
previste dalla legge.
LIBRO III PROVE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.187 Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione,
alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di
sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende
l’applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile (76 s.), sono inoltre
oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile
derivante dal reato (74; 185 c.p.).
Art.188 Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla
libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare
e di valutare i fatti (642).
Art.189 Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il
giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare
l’accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale
della persona (642). Il giudice provvede all’ammissione, sentite le
parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art.190 Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla
legge e quelle che manifestamente sono superflue (190-bis, 4954) o
irrilevanti (468).
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di
ufficio (70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603).
3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere
revocati sentite le parti in contraddittorio (495).
Art.190-bis Requisiti della prova in casi particolari
1 [50]. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art.
51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone (194 s.,
497 s.) o di una delle persone indicate nell’art. 210 e queste hanno
già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (392) o in
dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui
verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238, l’esame è
ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli
oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche
esigenze.
1-bis [51]. La stessa disposizione si applica quando si procede per
uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 60-ter,
600-quater, 60-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinqiues e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni 16.
Art.191 Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e
grado del procedimento (1854).
Art.192 Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione (1253,
6061 lett. e) dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno
che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12
sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l’attendibilità (210).
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si
procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b).
Art.193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di
famiglia e di cittadinanza.
TITOLO II MEZZI DI PROVA
CAPO I Testimonianza
Art.194 Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di
prova (187). Non può deporre sulla moralità dell’imputato (2343),
salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la
personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità
sociale (203 c.p.).
2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di
interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri
testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario
per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a
definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa
solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione
al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può
deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere
apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla
deposizione sui fatti.
Art.195 Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei
fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone
che queste siano chiamate a deporre (62).
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone
indicate nel comma 1 (190).
3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende
inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il
testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame
di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4 [52]. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non
possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da
testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2
lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il
testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da
quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque
appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione
alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le
predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in
altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si
rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha
appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.
Art.196 Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere
testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli
accertamenti opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano
stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono
l’assunzione della testimonianza.
Art.197 Incompatibilità con l’ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) [53] i coimputati del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12,
comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento (469, 529 s.),
di condanna (533) o di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444;
b) [54] salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c),
le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
norma dell’articolo 371, comma 2 lett. b), prima che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444;
c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria (89);
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (126),
nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione
difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle
dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo
391-ter [55].
Art.197-bis Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso
o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone [56]
1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12
o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera
b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi
confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444.
2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo
371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone,
inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un
difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un
difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere
obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in
giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel
procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il
testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono
la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si
è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona
che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile
o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle
sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di
testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione
di cui all’articolo 192, comma 3.
Art.198 Obblighi del testimone
1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di
attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze
processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che
gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai
quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Art.199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti (304-4 c.p.) dell’imputato non sono
obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato
denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro
prossimo congiunto sono offesi dal reato
2. Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone predette
della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre,
limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante
la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o
abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell’imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con l’imputato.
Art.200 Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i
casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria
(331, 334):
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti
tecnici e i notai [57];
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro
esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge
riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal
segreto professionale .
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da
tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il
testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale,
relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno
avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro
professione (1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai
fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
Art.201 Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici
impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno
l’obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per
ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) .
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3.
Art.202 Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli
incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l’obbligo (261
c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto di
Stato .
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa
il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data
conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per
la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi
procedere per la esistenza di un segreto di Stato (129).
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma
del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
Art.203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di
sicurezza
1. Il giudice non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i
nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati
come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere
acquisite né utilizzate (191).
1-bis [58]. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal
dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né
assunti a sommarie informazioni.
Art.204 Esclusione del segreto
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201,
202 e 203 (661 att.) fatti notizie o documenti concernenti reati
diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. Se viene
opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice.
Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice
per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att. ).
Art.205 Assunzione della testimonianza del Presidente della
Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella
sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti
delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della
Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati
nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire
la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene
indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel
comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto
(211) o per altra necessità.
Art.206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di
una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori
dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa,
per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all’autorità
consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei
casi previsti dall’art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa
Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti
diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano
o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini
internazionali.
Art.207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni
renitenti
1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni
contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già
acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare
rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’art. 497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta
di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se
il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione
degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge
(476).
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il
testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi
del reato previsto dall’art. 372 c.p., ne informa il pubblico
ministero trasmettendogli i relativi atti.
CAPO II Esame delle parti
Art.208 Richiesta dell’esame
1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba
essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne
fanno richiesta o vi consentono.
Art.209 Regole per l’esame
1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli
artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se è esaminata una parte diversa
dall’imputato, quelle previste dall’art. 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta
menzione nel verbale.
Art.210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1 [59]. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti
delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non
possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta
di parte, ovvero, nel caso indicato nell’art. 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice (198), il quale, ove
occorra, ne ordina l’accompagnamento collettivo (132, 5132). Si
osservano le norme sulla citazione dei testimoni (197) .
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore
che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore
di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone
indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’art. 66 comma
1, esse hanno facoltà di non rispondere (64).
5 [60]. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli artt.
194, 195, 498, 499 e 500.
6 [61]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo
12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma
dell’articolo 371 comma 2 lettera b), che non hanno reso in
precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità
dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento
previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si
avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di
testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle
disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli
articoli 197-bis e 497.
CAPO III Confronti
Art.211 Presupposti del confronto
1. Il confronto (364, 392) è ammesso esclusivamente fra persone già
esaminate (194 s., 208 s.) o interrogate (65), quando vi è
disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art.212 Modalità del confronto
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti
tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le
confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle
reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto
altro è avvenuto durante il confronto.
CAPO IV Ricognizioni
Art.213 Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale (392), il
giudice (361) invita chi deve eseguirla a descrivere la persona
indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia
stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima
e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta
in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa
gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze
che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma
1 e delle dichiarazioni rese.
3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è
causa di nullità (181) della ricognizione.
Art.214 Svolgimento della ricognizione
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice
procura la presenza di almeno due persone il più possibile
somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a
ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto
rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove è possibile,
nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla
persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta
quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti
e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto
e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla
presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che
l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità (181), delle
modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre
che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante
rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri
strumenti o procedimenti.
Art.215 Ricognizione di cose
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o
di altre cose pertinenti al reato (253), il giudice procede
osservando le disposizioni dell’art. 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da
riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla
ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la
invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia
certa.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 214 comma 3.
Art.216 Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro
può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede
osservando le disposizioni dell’art. 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 214 comma 3.
Art.217 Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede
con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto
la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più
persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in
modo che la persona o l’oggetto sottoposti a ricognizione siano
collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
CAPO V Esperimenti giudiziali
Art.218 Presupposti dell’esperimento giudiziale
1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un
fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è
possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene
essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento
del fatto stesso.
Art.219 Modalità dell’esperimento giudiziale
1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una
succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice
può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento
delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti (134).
3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza,
il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 471 al
fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.
4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del
caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo
da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo
l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
CAPO VI Perizia
Art.220 Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa (398, 495) quando occorre svolgere indagini
o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della
misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire
l’abitualità o la professionalità nel reato (102-105 c.p.), la
tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità
dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche.
Art.221 Nomina del perito
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi albi (67-69 att.) o tra persone fornite di particolare
competenza nella specifica disciplina (74 att.). Quando la perizia è
dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo
incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone
quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole
complessità (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in
differenti discipline.
3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (70-72 att.;
366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti
dall’art. 36.
Art.222 Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne (98 c.p.), l’interdetto (414 c.c.; 32 c.p.),
l’inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28,
29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una
professione o di un’arte (30, 31, 35 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a
misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone (197) o ha facoltà di
astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone (120, 194 s.) o di interprete (143);
e) chi è stato nominato consulente tecnico (225, 233, 359) nello
stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Art.223 Astensione e ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha l’obbligo di
dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall’art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del
medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento dell’incarico (226) e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito
abbia dato il proprio parere (227).
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione
del giudice (31).
Art.224 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche di ufficio (190, 468, 508) la perizia
con ordinanza motivata (125), contenente la nomina del perito, la
sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini (220),
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la
comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito (398, 468, 508) e dà
gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone
sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri
provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle
operazioni peritali.
Art.225 Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private
hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38,
73 att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge
sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi
assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98) .
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell’art. 222 comma 1 lett a), b), c), d).
Art.226 Conferimento dell’incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si
trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo
avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilità (373 c.p.)
previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente
dichiarazione: inconsapevole della responsabilità morale e giuridica
che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la
verità e a mantenere il segreto (329) su tutte le operazione
peritali.
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i
consulenti tecnici (225, 2332), il pubblico ministero e i difensori
presenti.
Art.227 Relazione peritale
1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito
procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai
quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di
poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede
alla sostituzione (231) del perito; altrimenti fissa la data, non
oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere
ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e
ai consulenti tecnici (225, 2332).
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità (2212), il termine può essere prorogato dal giudice, su
richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non
superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta
ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi (3922).
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere,
il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a
presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione
scritta.
Art.228 Attività del perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere
visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti
dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il
dibattimento (431, 76 att.).
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame
delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari
di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non
implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito
richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre
persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere
utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai
limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice (5082),
senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.
Art.229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito
dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art.230 Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici (225, 2332; 38 att.) possono assistere al
conferimento dell’incarico al perito (2231 coord.) e presentare al
giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta
menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve,
delle quali deve darsi atto nella relazione (227, 3603).
3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali
(228), i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e
richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona,
la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro
attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il
compimento delle altre attività processuali.
Art.231 Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito (227) se non fornisce il proprio
parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è
accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli (70
att.).
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da
cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa
all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da L. 300.000 a L. 3 milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione
di astensione o di ricusazione (223).
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni
peritali già compiute.
Art.232 Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha
disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art.233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia [62]
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare,
in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359;
38, 73 att.; 2231 coord.). Questi possono esporre al giudice il
proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il
consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle
ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali
il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione
penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a
richiesto del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta
il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all’articolo 127.
1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie
per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi
e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono
riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’art. 230, salvo il
limite previsto dall’art. 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell’art. 225 comma 3.
CAPO VII Documenti
Art.234 Prova documentale
1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo .
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è
per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è
possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia (112).
3. E’ vietata (191) l’acquisizione di documenti che contengono
informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di
cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti,
dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (1941 e 3).
Art.235 Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato (253) devono essere
acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga
(240).
Art.236 Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. E’ consentita l’acquisizione dei certificati del casellario
giudiziale (688) della documentazione esistente presso gli uffici
del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di
sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili (648) di qualunque
giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute (730 s.),
ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona
offesa dai reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di
questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario
giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la
credibilità di un testimone.
Art.237 Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato
1. E’ consentita l’acquisizione, anche di ufficio (190), di
qualsiasi documento proveniente dall’imputato (240), anche se
sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Art.238 Verbali di prove di altri procedimenti
1. E’ ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale (78 att.) se si tratta di prove assunte
nell’incidente probatorio (392 s.) o nel dibattimento (496 s.) .
2. E’ ammessa l’acquisizione di verbali di prove assunte in un
giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità
di cosa giudicata (324 c.p.c.).
2-bis [63]. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto
se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova o se
nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3 [64]. E’ comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di
atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto è divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione è
ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4 [65]. Ai di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i
verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento
soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di
consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 190-bis, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere a norma dell’art. 190 l’esame delle persone
le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2,
2-bis e 4 del presente articolo.
Art.239 Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto
per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art.240 Documenti anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime (3333) non
possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati (191, 108 att.,
5 reg.) salvo che costituiscano corpo del reato (235, 253) o
provengano comunque dall’imputato (237).
Art.241 Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 537, il giudice, se ritiene la
falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la
definizione di questo, ne informa il pubblico ministero
trasmettendogli copia del documento.
Art.242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri
magnetofonici
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da
quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma
dell’art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne
dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’art. 268 comma
7.
Art.243 Rilascio di copie
1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve
rimanere segreto (329), il giudice, a richiesta di chi ne abbia
interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia
autentica a norma dell’art. 116.
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
CAPO I Ispezioni
Art.244 Casi e forme delle ispezioni
1. L’ispezione delle persone, dei luoghi (103) e delle cose è
disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e
gli altri effetti materiali del reato (354 1 e 2 comma, 364).
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se
questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o
rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in
quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di
individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi
e fotografici e ogni altra operazione tecnica (359).
Art.245 Ispezione personale
1. Prima di procedere all’ispezione personale (13 Cost., 3543)
l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e
idonea a norma dell’art. 120.
2. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (79 att.).
3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In
questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle
operazioni.
Art.246 Ispezione di luoghi o di cose
1. All’imputato (60, 61) e in ogni caso a chi abbia l’attuale
disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata,
nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano
presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria
può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che
taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può
far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (131, 378).
CAPO II Perquisizioni
Art.247 Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla
persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253), è
disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di
ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che
in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è
disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero
disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria
(57) delegati con lo stesso decreto.
Art.248 Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,
l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è
presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga
utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253) o per
accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità
giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa
delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso
banche (255). In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a
perquisizione.
Art.249 Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una
copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell’art. 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (79 att.).
Art.250 Perquisizioni locali
1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata all’imputato (60, 61), se
presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con
l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a
norma dell’art. 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata
e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un
collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci
(80 att.).
3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale,
può disporre con decreto motivato che siano perquisite (247) le
persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse
possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato
(253). Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del
provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto
coattivamente sul posto (131, 378).
Art.251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a
essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore
venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per
iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti
temporali.
Art.252 Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a
sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.
CAPO III Sequestri
Art.253 Oggetto e formalità del sequestro
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l’accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.) .
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero
un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato con lo stesso
decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se
presente.
Art.254 Sequestro di corrispondenza
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al
sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza (616 c.p.) che l’autorità giudiziaria
abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato (60, 61) o a
lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa
o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria
(57), questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di
corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere
altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti
all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art.255 Sequestro presso banche
1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche
(2482) di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto
corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di
sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano
pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato (60,
61) o non siano iscritti al suo nome.
Art.256 Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare
immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta,
gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e
ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro
ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che
dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (202, 204)
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (1032).
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o
professionale (200, 201), l’autorità giudiziaria, se ha motivo di
dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere
senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma
1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta
infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia
confermato e la prova sia essenziale per la definizione del
processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza
di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma
del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell’art. 204.
Art.257 Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel
merito, a norma dell’art. 324 (229 coord.).
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del
provvedimento.
Art.258 Copie dei documenti sequestrati
1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia (116, 243) degli
atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e,
quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la
cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia
autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie,
estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità
giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali
copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il
sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell’avvenuto
sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un
registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria
non ritiene di farne estrarre copia l’intero volume o registro
rimane in deposito giudiziario. n pubblico ufficiale addetto, con
l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli
interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle
parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo
menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei
certificati.
Art.259 Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o
alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno,
l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo
diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo
a norma dell’art. 120 (82 att.; 11 reg.) .
2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di
conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità
giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi
trasgredisce ai doveri della custodia (334, 335 c.p.). Al custode
può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna,
dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel
verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella
cancelleria o nella segreteria.
Art.260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose
deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio
giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e
dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura
delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a
fini di giustizia.
2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa
eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che
possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli
atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei
documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’art.
259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità
giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la
distruzione (83, 852 att.) .
Art.261 Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione
dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con
l’assistenza dell’ausiliario. Compiuto l’atto per cui si è resa
necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono
nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità
giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso
il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art.262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova,
le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche
prima della sentenza (84, 85 att; 12 reg.). Se occorre, l’autorità
giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose
restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se
il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte
civile (76), che sulle cose appartenenti all’imputato (60, 61) o al
responsabile civile (83) sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti indicati nell’art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai
fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’art. 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia
disposta la confisca (86, 88 att.).
Art.263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con
ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza (84, 85 att; 12
reg.).
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la
restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il
terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste
dall’art. 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate,
il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo
competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle
cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto
motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la
restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati
possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma
dell’art. 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il
giudice dell’esecuzione (665, 676).
Art.264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta
inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta
o è stata respinta, il giudice dell’esecuzione (665, 676) dispone
con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo
siano depositati nell’ufficio del registro del luogo. Negli altri
casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle
pubbliche borse o all’asta pubblica, da eseguirsi a cura della
cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico
ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al
ministero di grazia e giustizia (87 att.).
2. L’autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del
termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se
le cose non possono essere custodite senza pericolo di
deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale
nell’ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati
presso l’ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell’art.
265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno
ha provato di avervi diritto.
Art.265 Spese relative al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle
cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo
Stato, salvo all’erario il diritto di recupero a preferenza di ogni
altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell’art. 264 (842
att.).
CAPO IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art.266 Limiti di ammissibilità
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei
procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a
norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o
disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del
codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività
criminosa.
Art.266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché
a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o
telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero
intercorrente tra più sistemi.
Art.267 Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando
vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [66].
1-bis [67]. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica
l’articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato,
che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro
quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere
proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può
superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente
ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57).
5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico
ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti
che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il
termine delle operazioni.
Art.268 Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni
è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo
degli impianti installati nella procura della Repubblica (90 att.).
Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed
esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può
disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni
informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che
le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a
privati .
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle
operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti
che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico
ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una
proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo
non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro
il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il
pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo
stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima .
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute
nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento .
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.
In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto
dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal
comma 7.
Art.269 Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso
il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 271 comma 3, le registrazioni
sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione.
Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria
per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela
della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma
dell’art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto
controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.
Art.270 Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per
i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (380).
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso
l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le
disposizioni dell’art. 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì
facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza
depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono
autorizzate.
Art.271 Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni
previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a
conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’art. 200
comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del
loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone
abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo
divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la
documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (253).
LIBRO IV MISURE CAUTELARI
TITOLO I MISURE CAUTELARI PERSONALI
CAPO I Disposizioni generali
Art.272 Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure
cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.
Art.273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico
non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è
stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54
c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649
c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.)
ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si
ritiene possa essere irrogata.
Art.274 Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini,
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni
di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova,
fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le
situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere
individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o
dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione
degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga
che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di
reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti
penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se
il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
1-bis [68]. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si
applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195,
comma 7, 203 e 271, comma 1.
Art.275 Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle
esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del
procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi
sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della
sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274,
comma 1, lettere b) e c) [69].
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla
sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se
il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la
sospensione condizionale della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali
sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando,
all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano
sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la
condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma
1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni
precedenti per delitti della stessa indole [70].
3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
all’art. 416-bis del codice penale, o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, é applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo
che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre
anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero
persona che ha superato l’età di settanta anni [71].
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in
carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave,
per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere [72].
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso
idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza
pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri
detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari
presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere
disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere
ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate
secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero
presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 [73].
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in
carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto
ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure
disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice
dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie [74].
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque
essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase
così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative [75].
5. ABROGATO.
Art.275-bis Particolari modalità di controllo
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in
sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo
ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della
polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al
comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico
ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma
1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti
di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.
Art.276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni
imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con
altra più grave (299), tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288, 289), il
giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una
misura coercitiva (281-286).
1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta
misura diversa dalla custodia cautelare in carcere (p.p. 281 s.), il
giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla
diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della
custodia cautelare in carcere (p.p. 285). In tal caso il giudice
dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie [76].
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari
concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione
o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca
della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in
carcere [77].
Art.277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure
cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i
diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia
incompatibile con le esigenze cautelari (274) del caso concreto.
Art.278 Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione
delle misure
1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla
pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Non si tiene conto della continuazione (81-2 c.p.), della recidiva e
delle circostanze del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della
circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del
codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62
n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
e di quelle ad effetto speciale (633 c.p.) [78].
Art.279 Giudice competente
1. Sull’applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché
sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice
che procede (91 att.). Prima dell’esercizio dell’azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
CAPO II Misure coercitive
Art.280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e
dall’art. 391, le misure previste in questo Capo possono essere
applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena (278) dell’ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a tre anni (230 coord.).
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per
delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di
chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura
cautelare.
Art.281 Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il
giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio
nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede (215
coord.).
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare
l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire
l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità
validi per l’espatrio.
2-bis [79]. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure
coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni
caso il divieto di espatrio.
Art.282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di
presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.
Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare [80]
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice
prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare,
ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza
l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione
può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre
prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il
luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei
prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle
persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura
dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente
al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di
pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto
efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia
se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al
comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge
o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura
civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai
rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento
dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se
mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene
revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso
in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall’articolo 280.
Art.283 Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di
non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice
prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora
abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o
quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di
polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal
territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di
quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni
ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente
le esigenze cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora
può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di
esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della
regione ove ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità
di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e
dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice
può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia
gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i
necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla
stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari
predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere
all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il
giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio
di lavoro e di assistenza de n’imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il
giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il
programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata
comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila
l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione
(276).
Art.284 Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo
pubblico di cura o di assistenza (22 att.; 9 reg.).
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla
facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue
indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di
assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle
prescrizioni imposte all’imputato (276).
5. L’imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di
custodia cautelare (285-286).
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine
il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie [81].
Art.285 Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il
giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un
istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità
giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a
custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non
per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua
traduzione .
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita
si computa a norma dell’art. 657, anche quando si tratti di custodia
cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di
estradizione (722) ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a
norma dell’art. 11 c.p.
Art.286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce
grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in
luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero
provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto
quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 285 commi 2 e 3.
Art.286-bis Divieto di custodia cautelare [82]
1. ABROGATO Non può essere mantenuta la custodia cautelare in
carcere (285) nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e
ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di
detenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice
(279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria; negli altri casi l’incompatibilità per infezione di HIV
è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia
cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno
le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento
dello stato di incompatibilità può essere fatta dall’imputato (60,
61), dal suo difensore (96, 97) o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la
revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari
(284) presso l’abitazione dell’imputato.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto
con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS
conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le
procedure diagnostiche e medico - legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la
sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275,
comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona
che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275.
CAPO III Misure interdittive
Art.287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure
previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278)
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni
(217 coord.).
Art.288 Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio
della potestà dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva
temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa
inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale
(519-526 c.p.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530
e 571 c.p., commesso in danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la
misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall’art. 287 comma 1.
Art.289 Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di
un pubblico ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice
interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le
attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
amministrazione (314-360 c.p.), la misura può essere disposta a
carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art.
287 comma 1.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per
diretta investitura popolare.
Art.290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali o imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare
determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il
giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte,
le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica
(422-452 c.p.) o contro l’economia pubblica (499-518 c.p.),
l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti
dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o
dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p., la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287
comma 1.
CAPO IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art.291 Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su
cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore
dell’imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già
depositate.
1 bis. (Abrogato)
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il
giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di
soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art.274,
dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale
dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell’art. 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può
chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure
patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il
provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata [83].
Art.292 Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con
ordinanza.
2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di
nullità rilevabile anche d’ufficio:
a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme
di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi
che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali
essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso
dalla commissione del reato;
c bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,
l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con
altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione
alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di
garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione
dell’ausiliario che assiste il giudice, il Sigillo dell’ufficio e,
se possibile l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova
l’imputato.
2-ter. L’ordinanza é nulla se non contiene la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358,
nonché all’articolo 327-bis [84].
3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento
ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime
gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
Art.293 Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall’art. 156, l’ufficiale o l’agente
incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia
cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento e lo avverte
della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero
quello di ufficio designato a norma dell’art. 97 e redige verbale di
tutte le operazioni compiute. n verbale è immediatamente trasmesso
ai giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia
cautelare sono notificate all’imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione
o esecuzione, sono depositate nella Cancelleria del giudice che le
ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti
presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al
difensore.
4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva
(288-290) è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre
l’interdizione in via ordinaria.
Art.294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare
personale
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha
proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del
fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e
comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della
custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia
coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non
oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua
notificazione.
1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico
ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con
decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre
nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della
cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le
condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli
artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a
norma dell’art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura
disposta.
4 [85]. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è
condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65.
Al pubblico ministero e al difensore, che ha l’obbligo di
intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto (93
att.).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere
personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del
luogo.
6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da
parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del
giudice.
Art.295 Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene
rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’art.
293 l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando
specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al
giudice che ha emesso l’ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti dall’art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli
artt. 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e
270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel
comma 5 dell’art. 103, il giudice o il pubblico ministero può
disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si
tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale [86].
Art.297 Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell’arresto (380, 381) o del fermo (384).
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui
l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’art. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che
dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché
diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi
commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in
relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi
per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è
stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati
all’imputazione più grave. La disposizione non si applica
relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti
prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale
sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto
dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati
per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o
nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione
della durata complessiva della custodia a norma dell’art. 303 comma
4.
5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per
misura di sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono
dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono
compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti
decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo
dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera
compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di
internamento per misura di sicurezza.
Art.298 Sospensione dell’esecuzione delle misure
1. L’esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione
(656) nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una
misura cautelare personale per un altro reato ne sospende
l’esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano
compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di
misure alternative alla detenzione.
CAPO V Estinzione delle misure
Art.299 Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290) sono
immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273
o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze
cautelari previste dall’art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze
cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare
più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si
ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con
un altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità
meno gravose .
3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la
sostituzione delle misure al giudice (279), il quale provvede con
ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il
giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare (294) o quando è
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari
(406) o dell’assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando
procede all’udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su
richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei
due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio
parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere
l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se
l’istanza di revoca o di sostituzione é basata su elementi nuovi o
diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere
l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall’art. 276, quando le esigenze cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave
ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato
chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave
ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se
la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al
pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste .
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado
di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di
ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o
su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici
giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la
richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui
all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute
sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in
altro modo al giudice questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e
comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti
medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e
seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico
penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero
nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni
dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento
che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli
accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
286-bis, comma 3 [87].
Art.300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di
determinate sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti
della medesima persona, è disposta l’archiviazione (408-411) ovvero
è pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425) o di
proscioglimento (529 s.).
2. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata
la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario (222 c.p.), il giudice provvede a norma dell’art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza
di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è
dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322).
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è
pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a
impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore
all’entità della pena irrogata.
5. Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata
emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente
condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi
confronti misure coercitive (281-286) quando ricorrono le esigenze
cautelari previste dall’art. 274 comma 1 lett. b) o c).
Art.301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall’art.
274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla
scadenza del termine previsto dall’art. 292 comma 2 lett. d) non ne
è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su
richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro
i limiti previsti dagli artt. 305 e 308.
2-bis. Salvo il disposto dell’art. 292, comma 2, lettera d), quando
si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui
accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse
per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato
numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese,
ovvero per reati per il cui accertamento é richiesto il compimento
di atti di indagine all’estero, la custodia cautelare in carcere
disposta per il compimento delle indagini previste dall’articolo 274
comma 1 lett. a), non può avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura é disposta, per non più di
due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal
giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero
prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il
compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata
disposta e previo interrogatorio dell’imputato.
Art.302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini
preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede
all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la
liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice,
su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio,
allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni
indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si
presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni
dell’art. 294 commi 3, 4 e 5.
Art.303 Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata
pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti [88]:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei
anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti
indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso
la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di
primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della
reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lett. a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono
aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della
fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini
di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti [89].
b-bis) [90]dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone
il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in
grado di appello;
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi
termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis) [91]. Tuttavia, se vi è stata condanna in
primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta
esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la
disposizione del comma 4.
1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al
comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna
fase o grado successivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte
della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento
regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia
rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone
il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell’imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di
nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal
momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche
le proroghe previste dall’art. 305, non può superare i seguenti
termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo
a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a
venti anni.
Art.304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare
1. I termini previsti dall’art. 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell’art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo
difensore (486) ovvero su richiesta dell’imputato o del suo
difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati
disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o a seguito
di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520);
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione,
dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più
difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c ) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti
dall’articolo 544, commi 2 e 3.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è
sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e
b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544,
commi 2 e 3 [92].
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì
sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o
di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in
cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni [93].
3. SOPPRESSO [94] Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con
ordinanza appellabile a norma dell’art. 310.
4. SOPPRESSO [95] I termini previsti dall’art. 303, comma 1, lett.
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310,
se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se
riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si
applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi [96].
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il
doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza
tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303,
comma 1, lettera b), numero 3-bis) [97] e delle eventuali proroghe,
nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado
precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i
termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,
ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena
temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima
temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il
limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare,
non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1,
lett. b).
Art.305 Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è
disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di
custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato
per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con
ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito
il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle
forme previste dall’art. 311.
2. In ogni stato e grado del procedimento, il pubblico ministero può
altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che
siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari
che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove
indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano
indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il
pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza
appellabile a norma dell’art. 310. La proroga è rinnovabile una sola
volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere
comunque superati di oltre la metà [98].
3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la
sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti
dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 303. In tal
caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si
riducono rispettivamente della metà del termine della durata della
proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo
grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei
termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un
quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento
nel corso del giudizio di primo grado [99].
Art.306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le
norme del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza
l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura (98
att).
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il
giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la
immediata cessazione delle misure medesime.
Art.307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei
termini [100]
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini
il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i
presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato
la custodia cautelare.
1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure
cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche
cumulativamente.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell’art.
275, è tuttavia ripristinata:
a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre
che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna
delle esigenze cautelari previste dall’art. 274.
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di
primo o di secondo grado, quando ricorre l’esigenza cautelare
prevista dall’art. 274 comma 1 lett. b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in
cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del
computo del termine previsto dall’art. 303 comma 4, si tiene conto
anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
procedere al fermo dell’imputato che, trasgredendo alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o
nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla
fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le
ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di
delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le
indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta,
dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura
della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se,
entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non
provvede a norma del comma 2 lett. a).
Art.308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla
custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283)
perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso
un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’art.
303.
2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono
decorsi due mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso,
qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il
giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi
dall’inizio dell’esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma
1.
3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri
che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità
nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
CAPO VI Impugnazioni
Art.309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
[101]
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche
nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva
(281-286, 3133), salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito
di appello del pubblico ministero.
2. Per l’imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di
notificazione eseguita a norma dell’art. 165. Tuttavia, se
sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale
momento quando l’imputato prova d l non aver avuto tempestiva
conoscenza del provvedimento.
3. n difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame
entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito
dell’ordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i
giorni per i quali é stato disposto il differimento del colloquio, a
norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli
articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità
giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e
comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti
presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i
motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di
enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare
atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il
tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la
sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è
compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della
data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se
diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso
è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al
suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano
depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di
esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della
misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il
tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta
(99 att.), annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del
riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle
parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il
provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione
del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al
comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene
entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura
coercitiva perde efficacia (306).
Art.310 Appello
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 309 comma 1, il pubblico
ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello
contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell’art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale
l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il
procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore
di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti
giorni dalla ricezione degli atti.
3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale,
accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura
cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta
definitiva (588).
Art.311 Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il
pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura,
l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per
cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso
può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 dell’articolo 309.
1-bis. Sull’appello decide il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il
provvedimento.
2. Entro i termini previsti dall’art. 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato
e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per
cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che
dispongono una misura coercitiva (281-286, 3133). La proposizione
del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha
emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella
del giudice che ha emesso l’ordinanza. Il giudice cura che sia dato
immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il
giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione (100
att.).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere
enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di
enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima
dell’inizio della discussione.
5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti osservando le forme previste dall’art. 127.
CAPO VII Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art.312 Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l’applicazione
provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice (279,
658), su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e
grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di
commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste
dall’art. 273 comma 2.
Art.313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292,
previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203
c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio
della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del
provvedimento, si applica la disposizione dell’art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art.
206 comma 2 c.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla
pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art.
72.
3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista
dall’art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le
norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione (314, 315).
CAPO VIII Riparazione per l’ingiusta detenzione
Art.314 Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perché il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha
diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita,
qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa
grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a
custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti
accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato
emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di
applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime
condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato
provvedimento di archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non
luogo a procedere (425).
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della
custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione
della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni
conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte
anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è
stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato
per abrogazione della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla
riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare
sofferta prima della abrogazione medesima.
Art.315 Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di
inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di
proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza
di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata
effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3
dell'articolo 314. [102]
2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un
miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione
dell’errore giudiziario (643-647).
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI
CAPO I Sequestro conservativo
Art.316 Presupposti ed effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di
procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato
(189 c.p.), il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo (218 coord.)
dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui
dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (513
s. c.p.c.).
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185
c.p.), la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei
beni dell’imputato o del responsabile civile (83), secondo quanto
previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova
anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si
considerano privilegiati (2745 s. c.c.), rispetto a ogni altro
credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti
posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a
garanzia del pagamento dei tributi.
Art.317 Forma del provvedimento. Competenza
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con
ordinanza del giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna (533), di
proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), soggetta
a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano
trasmessi al giudice dell’impugnazione, dal giudice che ha
pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve
decidere sull’impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il
giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente,
provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal Codice di Procedura Civile (678, 679 c.p.c.) per
l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili
(103 att.).
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a
impugnazione (428, 648). La cancellazione della trascrizione del
sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se
il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre
incidente di esecuzione (666).
Art.318 Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo
1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia
interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a
norma dell’art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del
provvedimento.
Art.319 Offerta di cauzione
1. Se l’imputato o il responsabile civile (83) offre cauzione idonea
a garantire i crediti indicati nell’art. 316, il giudice dispone con
decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame (318), il
giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione
proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. n sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il
responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo
di merito, cauzione idonea.
Art.320 Esecuzione sui beni sequestrati
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento (686
c.p.c.) quando diventa irrevocabile (648) la sentenza di condanna al
pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva
(650) la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile
al risarcimento del danno in favore della parte civile. La
conversione non estingue il privilegio previsto dall’art. 316 comma
4.
2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento
delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui
beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal Codice di
Procedura Civile (483 s. c.p.c.). Sul prezzo ricavato dalla vendita
dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e
non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le
somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e
di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e
ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (191 c.p.).
CAPO II Sequestro preventivo
Art.321 Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di
esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del
pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito
(91 att.) ne dispone il sequestro con decreto motivato (104 att.).
Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari (328).
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita la confisca (240 c.p.).
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il
giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la
confisca [103].
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell’interessato quando risultano mancanti anche per
fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal
comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione (322-bis). Se vi è richiesta di
revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che
essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui
presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le
sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del
giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico
ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico
ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria
(57), i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il
verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del
decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se
disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del
verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla
polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza
di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla
quale le cose sono state sequestrate .
Art.322 Riesame del decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il
suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate
e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del
provvedimento (588).
Art.322-bis Appello
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 322, il pubblico ministero,
l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in
materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del
sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale.
2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento (588). Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 310.
Art.323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo
1. Con la sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a
procedere (425), ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina
che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto,
quando non deve disporre la confisca a norma dell’art. 240 c.p. Il
provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e
questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal
pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo
esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna (533), gli effetti del
sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose
sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta
del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose
appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316.
CAPO III Impugnazioni
Art.324 Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla
diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro (99 att.).
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582. Se
la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato,
questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia
proceduto a norma dell’art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio
presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in
mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se
la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di
dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante
deposito in cancelleria .
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale
gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i
motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di
enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare
atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il
tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede
l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni
dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall’art. 127. Almeno tre giorni
prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al
pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la
richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati
in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’art. 309 commi 9 e 10. La
revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può
essere disposta nei casi indicati nell’art. 240 comma 2 c.p.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della
proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile
mantenendo nel frattempo il sequestro.
Art.325 Ricorso per cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, il
pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall’art. 324 comma 1, contro il
decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto
direttamente ricorso per cassazione (569). La proposizione del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame .
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della ordinanza (588).
PARTE SECONDA
LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.326 Finalità delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.)
svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini
necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione
penale.
Art.327 Direzione delle indagini preliminari [104]
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria (58) che, anche dopo la comunicazione
della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria
iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art.327-bis Attività investigativa del difensore [105]
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto
scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per
ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis
del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per
l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del
procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di
revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su
incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati
autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da
consulenti tecnici.
Art.328 Giudice per le indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato,
provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.).
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell’art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini
preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente .
Art.329 Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e
dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a
quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari (405).
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114,
consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o
di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati
presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la
prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo
consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o
notizie specifiche relative a determinate operazioni.
TITOLO II NOTIZIA DI REATO
Art.330 Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia
dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato
presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Art.331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali (357
c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona
alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107
att.; 221 coord.).
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di
ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero (106 att.).
Art.332 Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del
fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le
fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione
della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa
e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
Art.333 Denuncia da parte di privati
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è
obbligatoria (364 c.p.) .
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale (122), al pubblico ministero (51)
o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57); se è presentata per
iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore
speciale.
3. Delle denuncie anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto
alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240.
Art.334 Referto
1. Chi ha l’obbligo del referto (365 c.p.) deve farlo pervenire
entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente
al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia
giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o
assistenza ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia
giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si
trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi
con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può
causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere
e sottoscrivere un unico atto.
Art.334-bis. Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito
dell’attività di investigazioni difensiva [106]
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non
hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali
abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi
svolte.
Art.335 Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.),
nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di
reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della
persona alla quale il reato stesso è attribuito .
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente
circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle
iscrizioni previste dal comma I senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di
cui all’articolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato é
attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne
facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
TITOLO III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’
Art.336 Querela
1. La querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella
quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si
manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto
dalla legge come reato.
Art.337 Formalità della querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste
dall’art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere
presentata denuncia (331) ovvero a un agente consolare all’estero.
Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da
un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il
verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal
procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di
una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve
contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di
rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della
data e del luogo della presentazione, all’identificazione della
persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio
del pubblico ministero (107 att.).
Art.338 Curatore speciale per la querela
1. Nel caso previsto dall’art. 121 c.p., il termine per la
presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è
notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le
indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su
richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per
scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei
minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile
nell’interesse della persona offesa (77).
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene
dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le
indagini preliminari o il giudice che procede.
Art.339 Rinuncia alla querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo
di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta,
rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La
dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di
polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata
l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce
effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce
effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche
all’azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del
danno.
Art.340 Remissione della querela
1. La remissione della querela (152-156 c.p.) è fatta e accettata
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con
dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di
polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla
predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela
(339).
3. Il curatore speciale previsto dall’art. 155 comma 4 c.p. è
nominato a norma dell’art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che
nell’atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in
parte a carico del querelato.
Art.341 Istanza di procedimento
1. L’istanza di procedimento (130 c.p.) è proposta dalla persona
offesa con le forme della querela (337).
Art.342 Richiesta di procedimento
1. La richiesta di procedimento (127-129 c.p.) è presentata al
pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.
Art.343 Autorizzazione a procedere
1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere , il pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell’art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto
divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali
(280-290, 312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale
è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a
perquisizione personale o domiciliare (249-251), a ispezione
personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione (361),
a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni (266 s.). Si può procedere all’interrogatorio (65)
solo se l’interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al
compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della
Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali
disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui
agli articoli 344, 345 e 346. [107]
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e
3 non possono essere utilizzati.
5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere
revocata.
Art.344 Richiesta di autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione (111 att.) prima di
procedere a giudizio direttissimo (4495, 566) o di richiedere il
giudizio immediato (454), il rinvio a giudizio (405), il decreto
penale di condanna (4591, 5543) o di emettere il decreto di
citazione a giudizio (5541). La richiesta deve, comunque, essere
presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato (335) del nome della persona per la quale è
necessaria l’autorizzazione (4054).
2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata
arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede
l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della
udienza di convalida (391).
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede
senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la
necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero
dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima
parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede
all’assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle
quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad
essere concessa, si può procedere separatamente (18) contro gli
imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.
Art.345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità
dell’azione penale
1. Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la sentenza di
proscioglimento (529) o di non luogo a procedere (425), anche se non
più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la
mancanza della querela (336) della istanza (341), della richiesta
(342) o dell’autorizzazione a procedere (343), non impediscono
l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la
medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la
richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la
condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la
mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle
indicate nel comma 1.
Art.346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall’art. 343, in mancanza di una
condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono
essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad
assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo
nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art. 392.
TITOLO IV ATTIVITA’ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art.347 Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto (108-bis
att.), gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino
ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione .
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista
l’assistenza del difensore (350, 352, 3532, 354) della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini (61), la comunicazione
della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto
ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari .
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 275, comma
3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in
forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e
l’ora in cui ha acquisito la notizia (221 coord.).
Art.348 Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato,
la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate
nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole .
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma
dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed
inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il
pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per
accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente
emersi e assicura le nuove fonti di prova [108].
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito
di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone
idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Art.349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in
grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra,
rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri
accertamenti.
3. Quando procede alla identificazione la polizia giudiziaria invita
la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare
o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art.
161. Osserva inoltre le disposizioni dell’art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare ovvero fornisce generalità o documenti di
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti
elementi per ritenerne la falsità la polizia giudiziaria la
accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre
le dodici ore.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è
data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene
che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il
rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della
persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.
Art.350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) assumono, con le
modalità previste dall’art. 64, sommarie informazioni utili per le
investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma
dell’art. 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede
a norma dell’art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria
assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà
tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al
compimento dell’atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia
giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma
dell’art. 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se
arrestata in flagranza o fermata a norma dell’art. 384, notizie e
indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle
indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del
difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma
5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel
dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3.
Art.351 Altre sommarie informazioni
1 [109]. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo
del comma 1 dell’articolo 362.
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un
procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art.
371, comma 2 lett. b) (210), procede un ufficiale di polizia
giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata
che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno
di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha
diritto di assistere all’atto .
Art.352 Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385
c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a
perquisizione personale o locale (247 s.) quando hanno fondato
motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse
ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o
che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o i evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che
dispone la custodia cautelare (284-286, 292) o di un ordine che
dispone la carcerazione (656) nei confronti di persona imputata o
condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 380 ovvero al
fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di
polizia giudiziaria (113 att.) possono altresì procedere a
perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati
nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei
limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l’esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la
perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute.
Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art.353 Acquisizione di plichi o di corrispondenza
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti
chiusi, l’Ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti
al pubblico ministero per l’eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che
potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di
polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico
ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.) per i quali è consentito
il sequestro a norma dell’art. 254, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al
servizio postale di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore
dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non
dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art.354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del
pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha
ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia
giudiziaria (113 att.) compiono i necessari accertamenti e rilievi
sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il
corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253) [110].
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi
sulle persone diversi dalla ispezione personale (13 Cost.; 245).
Art.355 Convalida del sequestro e suo riesame
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento
e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate. n verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore (229 coord), al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con
decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i
presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla
notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame,
anche nel merito, a norma dell’art. 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del
provvedimento (588).
Art.356 Assistenza del difensore
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini (114 att.) ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354
oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico
ministero a norma dell’art. 353 comma 2.
Art.357 Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria annota (115 att.) secondo le modalità
ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte
le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione
delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività (1232,
1611, 268, 2931, 2951, 383, 386), redige verbale dei seguenti atti:
a) denuncie (333), querele (337) e istanze (341) presentate
oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell’art. 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti
sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per
lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373.
4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a
disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le
denuncie, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti
(334), il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253).
TITOLO V ATTIVITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art.358 Attività di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini
indicati nell’art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini .
Art.359 Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare
e avvalersi di consulenti (233; 73 att.), che non possono rifiutare
la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad
assistere a singoli atti di indagine.
Art.360 Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116,
117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori
del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento
dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 2.
3. 1 difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati
hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona
sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente
probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si
proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non
possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le
condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente
disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non
possono essere utilizzati nel dibattimento .
Art.361 Individuazione di persone e di cose
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini,
il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di
cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale
(213-217).
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero
sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico
ministero adotta le cautele previste dall’art. 214 comma 2.
Art.362 Assunzione di informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle
persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono
essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte
date [111]. Si applicano le disposizioni degli articoli 197,
197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 [112].
Art.363 Interrogatorio di persona imputata a un procedimento
connesso
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art.
12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si
procede nelle forme previste dall’art. 210 commi 2, 3, 4 e 6 [113].
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall’art. 371 comma 2 lett. 6).
Art.364 Nomina e assistenza del difensore
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio (64,
65), ovvero a ispezione (244) o confronto (211) cui deve partecipare
la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma
dell’art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza
nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento
degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti
indicati nei commi 1 e 3 fermo quanto previsto dall’art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o
l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può
procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima
del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e
comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando il
pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di
ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato
possano essere alterati. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà
del difensore d’intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico
ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità (181), i
motivi della deroga e le modalità dell’avviso.
7. E’ vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli
atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste,
osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.
Art.365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza
avviso
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di
perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona
sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un
difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore
di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto,
fermo quanto previsto dall’art. 249.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 7.
Art.366 Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i
difensori
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli
atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai
quali il difensore ha diritto di assistere (350, 352, 3532, 354,
360, 364, 365), sono depositati nella segreteria del pubblico
ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto
con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei
cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del
compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato
l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di
documenti, di estrarne copia [114].
2. Il pubblico ministero con decreto motivato, può disporre, per
gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e
l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso
comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del
difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del
pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore
possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi
dell’articolo 127 [115].
Art.367 Memorie e richieste dei difensori
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Art.368 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto
dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al
giudice per le indagini preliminari (328).
Art.369 Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha
diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in
piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di
garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono
violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare
la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale
restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il
pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia
notificata a norma dell’art. 151.
Art.369-bis Informazione della persona sottoposta alle indagini sul
diritto di difesa [116]
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di
assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere
l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375,
comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti
successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la
comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel
processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti
attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e
recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia
con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da
quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio
ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui
alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si
procederà ad esecuzione forzata;
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Art.370 Atti diretti e atti delegati
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di
indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento
di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi
compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona
sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con
l’assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria
osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere
personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per
materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il
pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello
svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai
fini delle indagini.
Art.371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a
indagini collegate, si coordinano tra loro (118 bis att.) per la
speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali
fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla
comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia
giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al
compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si
considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’art. 12 [117];
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in
occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole
o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che
sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle
altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza
[118].
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa
fonte.
3. Salvo quanto disposto dall’art. 12, il collegamento delle
indagini non ha effetto sulla competenza.
Art.371-bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale
antimafia
1. Il procuratore nazionale antimafia (76-bis ord. giud.) esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati
nell’art. 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione
investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive
intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso
nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere
effettivo il coordinamento delle attività di indagine (371; 118-bis
att.), di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia
giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il
procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il
collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della
Direzione nazionale antimafia (76-bis 4 e 5 ord. giud.);
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della
Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia
(110-bis ord. giud.), la necessaria flessibilità e mobilità che
soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei
reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie
informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata (117);
d) soppresso;
e) soppresso;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle
quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le
modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività
di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di
risolvere i contrasti che malgrado le direttive specifiche
impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere
effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale
presso la Corte di Cassazione, l’avocazione delle indagini
preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’art. 51
comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine
di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo
non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti
dall’art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
3) soppresso;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo
aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all’uopo
designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale
antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.
Art.372 Avocazione delle indagini
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del
magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva
sostituzione (53);
b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di
provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per
le indagini nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), d),
e).
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte
le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato
l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti
dagli artt. 270-bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi
in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 c.p. quando,
trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il
coordinamento delle indagini previste dall’art. 371 comma 1 e non
hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o
promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri
procuratori generali interessati (371-bis; 118-bis att.) .
Art.373 Documentazione degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti è redatto
verbale:
a) delle denunce (333), querele (337) e istanze (341) di
procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti (364, 374, 388) con la
persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni (244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei
sequestri (253 s.);
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 362;
d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’art. 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’art. 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel Titolo III
del Libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare,
diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante
la redazione del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando
si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza,
mediante le annotazioni (119 att.) ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero
immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da
indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione
contestuale.
5. L’atto contenente la notizia di reato (330 s.) e la
documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito
fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti
trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede
l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 142.
Art.374 Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha
facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare
dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta
spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto
così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale
ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e
364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di
misure cautelari (280 s.).
Art.375 Invito a presentarsi
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini
a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la
presenza (360, 361, 364, 365).
2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a
identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma
dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito
contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta
dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre
contenere, ai fini di quanto previsto dall’art. 453 comma 1,
l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento
che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato .
4. L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di
quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di
urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine,
purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.
Art.376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a
confronto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o
confronto, l’accompagnamento coattivo (46 att.) è disposto dal
pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328).
Art.377 Citazioni di persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando
deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona
offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai
fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma
dell’art. 133 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione
del consulente tecnico (225, 233, 359, 360), dell’interprete (143) e
del custode delle cose sequestrate
Art.378 Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i
poteri indicati nell’art. 131.
TITOLO VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art.379 Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo la pena è
determinata a norma dell’art. 218.
Art.380 Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono
all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni .
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I
del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del
Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista
dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice
penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale [119];
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale [120];
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione
previsto dall’art. 629 c.p.;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile
1975, n. 110 ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell’art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5
del medesimo articolo ;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni [121];
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio
1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste
dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno
1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
di cui all’art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art.
416 bis c.p.;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3
c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti
fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g),
i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.),
l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta,
anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o
all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente
diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto
immediatamente in libertà (389).
Art.381 Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero
di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni .
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti :
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art.
316 c.p.;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista
dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art.
336 comma 2 c.p.;
d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 c.p.;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.;
g) furto previsto dall’art. 624 c.p.;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 c.p.;
i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.),
l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale
o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente
diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto
immediatamente in libertà (389).
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non é consentito l’arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per
reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle.
Art.382 Stato di flagranza
1. E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non
è cessata la permanenza.
Art.383 Facoltà di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a
procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti
perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo
consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato
(253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della
consegna e ne rilascia copia.
Art.384 Fermo di indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza (230 coord.), quando sussistono
specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di
identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di
fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona
gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena (379) dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un
delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi [122].
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero
abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo di propria
iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria
iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato
ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento
del pubblico ministero.
Art.385 Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle
circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima (51-53) ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Art.386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di
fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno
eseguito l’arresto o il fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna
l’arrestato (383), ne danno immediata notizia al pubblico ministero
del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono
inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un
difensore di fiducia.
2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal
pubblico ministero a norma dell’art. 97.
3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 389 comma 2, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o
il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e
comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro
il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il
pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale
contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato
eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato .
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero
mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del
luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato
sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284
ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini,
presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se
diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3 .
Art.387 Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del
fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto
arresto o fermo.
Art.388 Interrogatorio dell’arrestato o del fermato
1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio
dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore
di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art.
64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto
per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il
provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se
non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Art.389 Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per
errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la
misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli
artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con
decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto
immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del
pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria
(57; 120 att.), che ne informa subito il pubblico ministero del
luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
Art.390 Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico
ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione
dell’arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122
att.) al giudice per le indagini preliminari (328) competente in
relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque
entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo,
al pubblico ministero e al difensore.
3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette
al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla
libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano .
Art.391 Udienza di convalida
1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127; 123
att.) con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato
o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o
non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto
o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà
personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio (2941)
dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si
sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore .
4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente
eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli art. 386
comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con
ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il
pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art.
273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, il
giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma
dell’art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti
indicati nell'articolo 381 comma 2, ovvero per uno dei delitti per i
quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione
della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 [123].
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con
ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato .
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono
pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che
hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in
udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate
all’arrestato o al fermato se non comparsi. I termini per
l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza
ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo
cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento
in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del
giudice.
TITOLO VI BIS INVESTIGAZIONI DIFENSIVE [124]
Art.391-bis Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di
informazioni da parte del difensore [125]
1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1,
lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto,
gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono
conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai
fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione
delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere
informazioni da documentare secondo le modalità previste
dall’articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori
privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone
indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere
dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le
modalità e la forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o
imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o
per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la
dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero non possono essere richieste notizie sulle domande
formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso
procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato,
è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la
cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il
giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni,
dispone la nomina di una difensore di ufficio ai sensi dell’articolo
97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono
essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce
illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede
all’organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere dichiarazioni da
persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica
autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa,
sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima
dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal
giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti
private.
9.Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della
persona non sottoposta alle indagini, qualora essa renda
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le
precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la
persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla
lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del
difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla
richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti
delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso
procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore
che per primo formula le domande. Anche con riferimento alla
informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni
dell’articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10,
può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione
della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato
la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.
Art.391-ter Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
[126]
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis,
sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un
suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c) l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal
comma 3 dell’articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono
documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono
avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro
fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel Titolo III del
Libro Secondo, in quanto applicabili.
Art.391-quater Richiesta di documentazione alla pubblica
amministrazione [127]
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i
documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art.391-quinquies Potere di segretazione del pubblico ministero
[128]
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di
indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare
alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto
dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una
durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma
1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte
delle responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione
delle notizie.
Art.391-sexies Accesso ai luoghi e documentazione [129]
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei
luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per
eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati
nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono
riportati:
a) la data ed il luogo dell’accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte
integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è
sottoscritto dalle persone intervenute.
Art.391-septies Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
[130]
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al
pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità,
l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice,
con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della
facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
3. Non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro
pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato.
Art.391-octies Fascicolo del difensore [131]
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare,
quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della
parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia
conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi
difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga
conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la
quale non è previsto l’intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il
difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel
fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l’ufficio
del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il
pubblico ministero può prenderne visione ed estrarre copia prima che
venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il
loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il
fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo
433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero
gli elemnti di prova a favore del proprio assistito.
Art.391-nonies Attività investigativa preventiva [132]
1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con
conclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o
l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal
difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si
instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene
la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si
riferisce.
Art.391-decies Utilizzazione della documentazione delle
investigazioni difensive [133]
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti
possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la
documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione
dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini
preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo
previsto dall’articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il
difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero
per l’esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili,
dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al
comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla
polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e,
quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi,
la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono
inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico
ministero. Si applica la disposizione di cui all’articolo 431, comma
1, lettera c).
TITOLO VII INCIDENTE PROBATORIO
Art.392 Casi
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza (194 s.) di una persona,
quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà
essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave
impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti
e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di
altra utilità affinché‚ non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti
concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio
o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è
soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il
pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di
fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a
sessanta giorni (477).
Art.393 Richiesta
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione
delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per
l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e
indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le
ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale (493,
495);
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell’art. 392, rendono la prova non
rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i
difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la
persona offesa (91) e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo
392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di
indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di
inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari
(405-407) ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Il
giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il
tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che
la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere
formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il
termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione
dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
Art.394 Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa (90, 91) può chiedere al pubblico ministero di
promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia
decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art.395 Presentazione e notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328),
unitamente a eventuali cose o documenti ed è notificata a cura di
chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle
persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La prova della
notificazione è depositata in cancelleria.
Art.396 Deduzioni
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico
ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare
deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta,
depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che
debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a
norma dell’art. 393 comma 1 lett. b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle
indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza
ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La
persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre
copia delle deduzioni da altri presentate.
Art.397 Differimento dell’incidente probatorio
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il
differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona
sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe
uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è
consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di
inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine
previsto dall’art. 396, comma 1, e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente
probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con
la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa
l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine
strettamente necessario a, compimento dell’atto o degli atti di
indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per
estratto alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La
richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.
Art.398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e
comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 396, comma
1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio.
L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il giudice
stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle
deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza.
Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un
termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa (90, 91) e ai difensori avviso del giorno
dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente
probatorio almeno due giorni prima della data fissata con
l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono
prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese
dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è
comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell’articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non
può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente,
quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione
della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui
al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le
esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine
l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia
ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio ‚ anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚
disposta solo se richiesta dalle parti.
Art.399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle
indagini
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è
necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente
probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo (132).
Art.400 Provvedimenti per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile
procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone
con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli
precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Art.401 Udienza
1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona
sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il
difensore della persona offesa .
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona
sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma
dell’art. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno
diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve
esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono
assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi
provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla
fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento
(496 s.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice
di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall’art. 402, è vietato estendere
l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da
quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. E’ in
ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali
soggetti.
7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima
udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non
festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda
un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente
probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno
diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art.402 Estensione dell’incidente probatorio
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta
alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle
dichiarazioni previsti dall’art. 401 comma 6, il giudice, se ne
ricorrono i requisiti dispone le necessarie notifiche a norma
dell’art. 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente
necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è
accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova.
Art.403 Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con
incidente probatorio
1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori
hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei
confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente
probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha
partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile.
Art.404 Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della
parte civile
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con
incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato
posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti
dall’art. 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta
accettazione anche tacita.
TITOLO VIII CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art.405 Inizio dell’azione penale. Forme e termini
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l’archiviazione, esercita l’azione penale (129 att.), formulando
l’imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del
Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in
cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è
iscritto nel registro delle notizie di reato. n termine è di un anno
se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma
2, lett. a).
3. Se è necessaria la querela (336) l’istanza (341) o la richiesta
di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste
pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere (343), il decorso
del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui
l’autorizzazione perviene al pubblico ministero .
Art.406 Proroga del termine [134]
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al
giudice (328; 2584 trans.), per giusta causa, la proroga del termine
previsto dall’art. 405 (3934, 5532). La richiesta contiene
l’indicazione della notizia di reato (330 s., 369) e l’esposizione
dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero
di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine
prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi (407; 240-bis coord.).
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con
l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché
alla persona offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
esserne informata (4082). Il giudice provvede entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3
secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e
ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge
nelle forme previste dall’art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis e
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali
casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico
ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le
indagini.
7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice,
se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un
termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle
richieste del pubblico ministero a norma dell’art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della
richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento
del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di
provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini.
Art.407 Termini di durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall’art. 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini
preliminari riguardano:
a) i delitti appresso (169) indicati (3012-bis, 3042, 3353, att.
112):
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice
penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle
lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 [135];
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo
comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [136];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce (278) la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli
articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale [137];
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n.110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi
(3802m) in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza (Trans. 2423);
7-bis) [138] dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma
1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice
penale. [139]
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le
investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati
ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese (175);
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero (727
ss.);
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento
tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico
ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto
l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine
non possono essere utilizzati.
Art.408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta
al giudice (328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta è
trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli
atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari .
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico
ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
essere informata circa l’eventuale archiviazione (126 att.).
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la
persona offesa può prendere visione degli atti e presentare
opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari.
Art.409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista
dall’art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di
archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è
notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del
procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare [140].
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano
depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne
copia [141].
3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione
al procuratore generale presso la corte di appello (412).
4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie
ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero
fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non
accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che,
entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.
Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice
fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419 (128 att.).
6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo
nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5.
Art.410 Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona
offesa dal reato (90, 91) chiede la prosecuzione delle indagini
preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è
infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e
restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell’art. 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese,
l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.
Art.411 Altri casi di archiviazione
1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche
quando risulta che manca una condizione di procedibilità (345), che
il reato è estinto (150 s. c.p.) o che il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Art.412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio
dell’azione penale
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari se il
pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede
l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice (127 att.). Il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta
giorni dal decreto di avocazione.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a
seguito della comunicazione prevista dall’art. 409 comma 3.
Art.413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della
persona offesa dal reato
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato
(90, 91) può chiedere al procuratore generale di disporre
l’avocazione a norma dell’art. 412 comma 1.
2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta
giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Art.414 Riapertura delle indagini
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli
articoli precedenti, il giudice (328) autorizza con decreto motivato
la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero
motivata dalla esigenza di nuove investigazioni .
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico
ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’art. 335.
Art.415 Reato commesso da persone ignote [142]
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro
sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato,
presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di
autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia
decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se
ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie
di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui
al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di
archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta
sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi
trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle
denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Art.415-bis Avviso all’indagato della conclusione delle indagini
preliminari [143]
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2
dell’articolo 405, il pubblico ministero, il pubblico ministero, se
non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli
articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale
si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data
e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione
relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria
del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha
facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie,
produrre documenti, depositare documentazione relativa ad
investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il
compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad
interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste
dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine
può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più
di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del
medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero,
previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il
termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio
dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
TITOLO IX UDIENZA PRELIMINARE
Art.416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero [144]
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico
ministero nella cancelleria del giudice (328). La richiesta di
rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la
persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta
ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis comma
3.
Art.417 Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa
dal reato (90, 91) qualora ne sia possibile l’identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge [145];
c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il
giudizio (429);
e) la data e la sottoscrizione.
Art.418 Fissazione dell’udienza
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice
fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera
di consiglio provvedendo a norma dell’art. 97 quando l’imputato è
privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza
non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art.419 Atti introduttivi
1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa (90,
91), della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio,
l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e
con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
contumacia [146].
2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di
prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art.
416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti (131 att.).
3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo
la richiesta di rinvio a giudizio [147].
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima
della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la
citazione del responsabile civile (83 s.) e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89).
5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il
giudizio immediato (453) con dichiarazione presentata in
cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122),
almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia
è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato
(90, 91) a cura dell’imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di
giudizio immediato (456).
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità
(178-181).
Art.420 Costituzione delle parti
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni,
delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la
nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede
a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma
riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su
richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o
audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Art.420-bis Rinnovazione dell'avviso [148]
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso
dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando
è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto
effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa
e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a
norma degli articoli 159, 161 comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza
dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non
può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione.
Art.420-ter Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
[149]
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza
e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad
una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato,
a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede
quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad
assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza
maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non
può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle
successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1,
il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la
data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza
sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o
devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del
difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché
prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se
l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno
dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiedo che si proceda in assenza del
difensore impedito.
Art.420-quater Contumacia dell'imputato [150]
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non
ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420 comma 2, 420-bis
e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la
contumacia.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato
dal suo difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti
di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza
che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere
dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento
della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a
mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero
ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza
maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la
pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei
provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca
l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche
d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova
è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone
l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai
fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto
che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se
l'imputato è contumace o assente.
Art.420-quinquies Assenza e allontanamento volontario dell'imputato
[151]
1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano
quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che
l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta
di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal
difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di
udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Art.421 Discussione
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle
indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la
richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni
spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il
quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su
richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso
nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la
parola, nell’ordine, i difensori della parte civile (76 s.), del
responsabile civile (83 s.) della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria (89) e dell’imputato che espongono le loro
difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una
sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo
trasmesso a norma dell’art. 416 comma 2 nonché‚ gli atti e i
documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
dichiara chiusa la discussione.
Art.421-bis Ordinanza per l'integrazione delle indagini [152]
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il
giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le
ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la
data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre
con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della
comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto
compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.
Art.422 Attività di integrazione probatoria del giudice [153]
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero
a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche
d'ufficio l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la
decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. II giudice, se non è possibile procedere immediatamente
all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e
dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano
stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2
sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori
possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto
dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli
articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e
499.
Art.423 Modificazione dell’imputazione
1. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come è
descritto nell’imputazione (516) ovvero emerge un reato connesso a
norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante
(517), il pubblico ministero modifica l’imputazione e la contesta
all’imputato presente. Se l’imputato non è presente, la
modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che
rappresenta l’imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba
procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il
pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato
(518).
Art.424 Provvedimenti del giudice
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il
giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non
luogo a procedere (425) o decreto che dispone il giudizio (429).
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura
equivale a notificazione per le parti presenti.
3. II provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria
(128). Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede
non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia (544).
Art.425 Sentenza di non luogo a procedere [154]
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero
quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di
persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il
giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in
giudizio.
4. II giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere
se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire
l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca
[155].
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
Art.426 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l’intestazione "in nome del popolo italiano" e l’indicazione
dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti
private;
c) l’imputazione (417, 423);
d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge
applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della
sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è
nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il
dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art.427 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della
persona offesa (336 s.), con la sentenza di non luogo a procedere
perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il
giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del
procedimento anticipate dallo Stato .
2. Nei casi previsti dal comma 1 il giudice, quando ne è fatta
domanda condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese
sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte
civile (76 s.), anche di quelle sostenute dal responsabile civile
(83 s.) citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le
spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a
risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne
abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide
sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma
dell’art. 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la
disposizione dell’art. 340 comma 4.
Art.428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Salvo quanto previsto dall’art. 593, comma 3, contro la sentenza
di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. Sull’impugnazione decide la corte di appello in camera di
consiglio con le forme previste dall’art. 127.
3. La persona offesa dal reato (90, 91) può ricorrere per cassazione
nei casi di nullità previsti dall’art. 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e
l’imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma
dell’art. 569.
5. Se la sentenza è inappellabile (593), il procuratore generale, il
procuratore della Repubblica e l’imputato possono ricorrere per
cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del
procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la
sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio (429) ovvero
sentenza di non luogo a procedere (425) con formula meno favorevole
all’imputato.
7. In caso di appello dell’imputato, la corte di appello, se non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
con formula più favorevole all’imputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado
di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il
procuratore generale.
9. In ogni caso la corte di cassazione decide un camera di consiglio
con le forme previste dall’art. 611.
Art.429 Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti
private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa dal reato (90, 91) qualora
risulti identificata;
c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l’applicazione di misure di sicurezza (199 s.), con l’indicazione
dei relativi articoli di legge (417, 423);
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse
si riferiscono;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il
giudizio (132 att.);
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo
sarà giudicato in contumacia (487);
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che
l’assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo
ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 1 lett. c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonché
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla
lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno
venti giorni prima della data fissata per il giudizio [156].
Art.430 Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e
del difensore [157]
1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il
giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini
delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere
attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i
quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di
questo.
2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero
con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
Art.430-bis Divieto di assumere informazioni [158]
1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al
difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi
dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio
o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista
dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le
informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della
testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia
luogo.
Art.431 Fascicolo per il dibattimento [159]
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne
fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e
all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le
stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai
quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di
esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri
documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva.
Art.432 Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento
1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con
il fascicolo previsto dall’art. 431 e con l’eventuale provvedimento
che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla
cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Art.433 Fascicolo del pubblico ministero
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 sono trasmessi
al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preluminare
unitamente al verbale dell’udienza (19 Reg.) .
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia,
nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel
fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la
documentazione dell’attività prevista dall’art. 430 quando di essa
le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice
del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art.434 Casi di revoca
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere
(425) sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole
o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del
pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
Art.435 Richiesta di revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove
fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono
ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio
(416, 417) e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli
atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa
un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127.
Art.436 Provvedimenti del giudice
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice,
se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa
l’udienza preliminare (418), dandone avviso agli interessati
presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti
ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice
stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non
superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora
sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere
l’archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta
di rinvio a giudizio (416, 417).
Art.437 Ricorso per cassazione
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per
cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma
1, lettere b), d) ed e) [160].
LIBRO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO
Art.438 Presupposti del giudizio abbreviato [161]
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza
preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al
comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino
a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421
e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme
previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova
degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare
la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se
l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e compatibile con le finalità di economia processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed
utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere
l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità
dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere
riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
Art.439 Richiesta di giudizio abbreviato
ABROGATO [162]
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di
consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della
data fissata per l’udienza (418).
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel
corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.
Art.440 Provvedimenti del giudice
ABROGATO [163]
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale
dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa
essere definito allo stato degli atti .
2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in
cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel
caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide
immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al
termine previsto dall’art. 439 comma 2.
Art.441 Svolgimento del giudizio abbreviato [164]
1. Nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili, le
disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di
quelle degli artt. 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad
accettazione del rito abbreviato.
3. II giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il
giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando
ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica
la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo
423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme
previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.
Art.441-bis Provvedimenti del giudice a seguito di nuove
contestazioni sul giudizio abbreviato [165]
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441,
comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste
dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato e' espressa nelle forme previste
dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un
termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della
richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della
difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua
eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli
438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti
compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio
abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 303, comma 2 [166]".
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato,
l'imputato può' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione
alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti
previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può
chiedere l'ammissione di prova contraria.
Art.442 Decisione
1. Terminata la discussione (421), il giudice provvede a norma degli
artt. 529 e ss.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la
documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo
conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena
dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta
[167]. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di
concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell'ergastolo [168].
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso (134
att.).
4. Si applica la disposizione dell’art. 426 comma 2.
Art.443 Limiti all’appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello
contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad
ottenere una diversa formula.
2. ABROGATO [169] L’imputato non può proporre appello contro le
sentenze di condanna (a una pena che comunque non deve essere
eseguita ovvero ) alla sola pena pecuniaria.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze
di condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il
titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art.
599.
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art.444 Applicazione della pena su richiesta [170]
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque
anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per
i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena
superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la
richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia
condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne
l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della
pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
Art.445 Effetti dell’applicazione della pena su richiesta [171]
1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a
pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista
dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la
chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto (136, 137 att.), ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne
una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Art.446 Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo
444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli
articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.
Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta
è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo
458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente;
negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle
forme previste dall’art. 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini
previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della
richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le
ragioni.
Art.447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle
indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se è
presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso
scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla
richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un
termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno
tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è
depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se
compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con
decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il
dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a
cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è
consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di
consenso si procede a norma del comma 1.
Art.448 Procedimenti del giudice
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza
preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il
giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta
prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente
sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di
rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini
preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il
giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.
La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro
giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il
rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello
(594); negli altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il
giudice decide sull’azione civile a norma dell’art. 578.
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art.449 Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato
(380-383), il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può
presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al
giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale
giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al
giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, un quanto
compatibili (233 coord.).
2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti
al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio
direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al
giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato.
In tal caso l’imputato è presentato all’udienza non oltre il
quindicesimo giorno dall’arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio
direttissimo nei confronti della persona che nel corso
dell’interrogatorio (65, 294, 374, 388) ha reso confessione.
L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva
al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie
di reato (335). L’imputato in stato di custodia cautelare (284-286)
per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il
medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo
risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le
condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede
separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
Art.450 Instaurazione del giudizio direttissimo
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico
ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato
in flagranza (380-383) o in stato di custodia cautelare (284-286).
2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire
non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’art. 429 comma 1
lett. a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per
il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre
la disposizione dell’art. 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’art. 431,
formato dal pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla
cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico
ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia,
nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione
relativa alle indagini espletate (433).
Art.451 Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni
degli art. 470 e ss.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia
giudiziaria (57).
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono
presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’art. 450
comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.
5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il
giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444.
6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un
termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando
l’imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino
all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art.452 Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi
previsti dall’art. 449, il giudice dispone con ordinanza la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima
che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la
prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,
441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma
4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo
[172].
TITOLO IV GIUDIZIO IMMEDIATO
Art.453 Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può
chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle
indagini è stata interrogata (65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali
emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a
presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’art.
375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire,
sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non
si tratti di persona irreperibile ( 159, 160) .
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta
connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18)
per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’art.
419 comma 5.
Art.454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall’art. 335, il pubblico ministero trasmette la
richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le
indagini preliminari (328).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i
verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari. Il corpo del reato (2532) e le cose pertinenti al
reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
Art.455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale
dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando
la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art.456 Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni dell’art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il
giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444 .
3 [173]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato
all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della
data fissata per il giudizio.
4. All’imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è
notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata
per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art.457 Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall’art. 458 comma 1, il decreto che
dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato
a norma dell’art. 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono
restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione
dell’art. 433 comma 2.
Art.458 Richiesta di giudizio abbreviato
1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio
abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta
notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato [174].
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto
l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico
ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel
giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per
il giudizio immediato [175].
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il
giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’art.
419 comma 5.
TITOLO V PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art.459 Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli
perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se
il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il
pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto
una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena
detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,
entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il
reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e
previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione
del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena
diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la
necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
Art.460 Requisiti del decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che
valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni
di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione
della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l’avviso (1413 att.) che l’imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro
quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può
chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (464) ovvero
il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444;
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il
decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo
assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella
misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità
dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo
edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose
sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei
casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara
altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria [176].
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è
notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o
al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e
restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene
accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto
se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un
delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Art.461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto
(140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente
nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione
ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari
che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o
del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del
medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto
in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un
difensore di fiducia.
3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che
ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero
il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma
dell’art. 444.
4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel
comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non
legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata
inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne
ordina l’esecuzione.
6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre
ricorso per cassazione (606).
Art.462 Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre opposizione
a norma dell’art. 175.
Art.463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più
persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di
coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio
conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia
definito con pronuncia irrevocabile (648).
2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli
effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha
proposto opposizione
Art.464 Giudizio conseguente all’opposizione
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice
emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con
decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e
443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,
revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena
a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine
entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso,
disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al
pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero
non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna
richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato [177].
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (141 att.)
contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di
emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può
chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su
richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il
giudice revoca il decreto penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e
più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i
benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non
sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in
presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il
decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso
reato che non hanno proposto opposizione.
LIBRO VII
GIUDIZIO
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art.465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il
decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto,
per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più
di una volta (143 att.).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato
alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai
difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini
previsti dall’art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e
notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Art.466 Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori
hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle
cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti
raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431, 432) e di estrarne
copia.
Art.467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del Tribunale o
della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione
delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento (240-bis coord.).
2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento
dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico
ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
Art.468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni (194 s.),
periti (220 s.) o consulenti tecnici (225, 233) nonché delle persone
indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità,
depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data
fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle
circostanze su cui deve vertere l’esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne
sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate
nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e
quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire
che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché
delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data
fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze
nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento
non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma
dell'articolo 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono
anche essere presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna
parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni
periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero
presentarli al dibattimento.
4-bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di
prove di altro procedimento penale (238) deve farne espressa
richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di
verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra
parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo
dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma
dell’art. 495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del
perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’art. 392
comma 2.
Art.469 Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, se l’azione penale
non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il
reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al
dibattimento, il giudice, in camera di consiglio (127), sentiti il
pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono,
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
TITOLO II DIBATTIMENTO
CAPO I Disposizioni generali
Art.470 Disciplina dell’udienza
1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono
esercitate dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza
la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero (21
reg.).
2. Per l’esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il
presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove
occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai
relativi provvedimenti.
Art.471 Pubblicità dell’udienza
1. L’udienza è pubblica a pena di nullità (147 att.).
2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno
compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure
di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di
intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come
testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più
necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta
eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone
che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il
regolare svolgimento dell’udienza sono espulse per ordine del
presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di
assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi
eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata a un
determinato numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati
oralmente e senza formalità.
Art.472 Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon
costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando
la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere
segrete nell’interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda
a porte chiuse all’assunzione di prove che possono causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti
private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto
dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al
processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere
alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico
manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze
ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o
di imputati .
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei
minorenni.
Art.473 Ordine di procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall’art. 472, il giudice, sentite le parti,
dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il
dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse.
L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i
motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per
alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da
quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi
previsti dall’art. 472 comma 3, il giudice può consentire la
presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo
l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che
sia necessario trattenere nell’aula di udienza, vi rimangono per il
tempo strettamente necessario.
Art.474 Assistenza dell’imputato all’udienza
1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se
detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per
prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
Art.475 Allontanamento coattivo dell’imputato
1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel
comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento
dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente.
2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato
dal difensore.
3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza,
in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere
nuovamente allontanato il giudice può disporre con la stessa
ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare
ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni
previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
Art.476 Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi
consentiti (380, 381).
2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati
concernenti il contenuto della deposizione (207).
Art.477 Durata e prosecuzione del dibattimento
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in
una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito
nel giorno seguente non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di
assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le
dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne
fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le
notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi
presenti (4752, 4872, 488, 5022).
Art.478 Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del
dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa
discussione nei modi previsti dall’art. 491.
Art.479 Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall’art. 3, qualora la decisione
sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una
controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per
la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice
competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la
sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata
decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può
essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso
nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare
l’ordinanza di sospensione.
Art.480 Verbale di udienza
1. L’ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di
udienza (134 s.), nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero,
le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei
loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il
dibattimento.
Art.481 Contenuto del verbale
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta
sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero
e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in
modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza
mediante lettura sono allegati al verbale.
Art.482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i
limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano
interesse (141), purché non contraria alla legge. Le memorie scritte
(121) presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e
conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario
dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la
fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di
cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal
comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Art.483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del
dibattimento (524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni
foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al
presidente per l’apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 528, i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non
oltre tre giorni dalla loro formazione (138).
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il
dibattimento.
CAPO II Atti introduttivi
Art.484 Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il
presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’art.
97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
Art.485 Rinnovazione della citazione
ABROGATO [178]
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la
citazione a giudizio (143 att.) quando è provato o appare probabile
che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che
il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di
notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt.
159, 161 comma 4 e 169.
2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza della
citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non
può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione.
Art.486 Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore
ABROGATO [179]
1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima
udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità
di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o
rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone
che sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att.).
2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che
l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è
liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di
discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle
successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1,
il giudice sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento,
fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la
notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza
sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o
devono considerarsi presenti (475-2, 488).
5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza
del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché
prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se
l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno
dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito.
Art.487 Contumacia dell’imputato
ABROGATO [180]
1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non
ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2
il giudice, sentite le parti ne dichiara la contumacia, salvo che
risulti la nullità dell’atto di citazione (429, 4502, 456, 4641) o
della sua notificazione (171). In tal caso il giudice pronuncia
ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la
rinnovazione degli atti nulli (185; 143 att.).
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato
nel dibattimento dal difensore.
3. Se l’imputato compare prima della decisione (525 s.), il giudice
revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso
l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494 e, se
la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale
(523), può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’art.
503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso (477) o
rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento
della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a
mancata conoscenza della citazione a norma dell’art. 485 comma 1
ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia
dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione (524
s.), il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è
comparso, sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento.
Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se
l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con
ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la
rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della
decisione.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le
disposizioni dell’art. 18 comma 1 lett. c) e d).
Art.488 Assenza e allontanamento volontaria dell’imputato
ABROGATO [181]
1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando
l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento
avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di
udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato
detenuto evade (385 c.p.) in qualsiasi momento del dibattimento
ovvero durante gli intervalli di esso.
Art.489 Dichiarazioni del contumace
1. L’imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza
del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le
dichiarazioni previste dall’art. 494. Nel corso del giudizio di
cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l’imputato
si trova.
2. L’imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un
difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del
giorno e del luogo fissato per l’audizione; in mancanza, il giudice
designa un difensore di ufficio (97). Se l’imputato si trova in
stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono
essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da
quello un cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del
condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase
della esecuzione (655 s.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte
nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del
luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato o dal
condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla
corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione.
Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende
giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato
di sorveglianza competente a norma dell’art. 677.
Art.490 Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell’art. 132, può disporre l’accompagnamento
coattivo dell’imputato assente (488) o contumace (487), quando la
sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa
dall’esame.
Art.491 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per
connessione (21, 23), le nullità indicate nell’art. 181 commi 2 e 3,
la costituzione di parte civile (76, 80), la citazione o
l’intervento del responsabile civile (83, 85, 86) e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l’intervento
degli enti e delle associazioni previsti dall’art. 91 sono precluse
se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta
l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise
immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni
concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e
la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la
possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e
da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere
contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla
illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere
acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso
(148 att.).
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art.492 Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura
dell’imputazione.
Art.493 Richieste di prova
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che
intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista
prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra
di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e
interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti
compiuti durante le indagini preliminari.
Art.494 Dichiarazioni spontanee dell’imputato
1. Esaurita l’esposizione introduttiva (493), il presidente informa
l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del
dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si
riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino
l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il
presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la
parola.
2. L’ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese
a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale
sia redatto un forma riassuntiva (140).
Art.495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza
all’ammissione delle prove a norma degli artt. 190 comma 1, e
190-bis. Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove
di altri procedimenti (238), il giudice provvede un ordine alla
richiesta di nuova assunzione della stessa prova (147-bis2 att.)
solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova
dell’altro procedimento .
2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a
discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo
stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a
carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a
discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno
facoltà di esaminare i documenti (234 s.) di cui è chiesta
l’ammissione.
4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con
ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla
ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può
revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue
o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti
può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione
delle prove ammesse a sua richiesta [182].
CAPO III Istruzione dibattimentale
Art.496 Ordine nell’assunzione delle prove
1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove
richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di
quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’art. 493
comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle
prove.
Art.497 Atti preliminari all’esame dei testimoni
1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l’uno dopo l’altro
nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (149 att.).
2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il
testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di
persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì
il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i
testimoni falsi o reticenti (372 c.p.) e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta
la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo
invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena
di nullità.
Art.498 Esame diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal
difensore che ha chiesto l’esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti
che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’art.
496.
3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.
4. L’esame testimoniale del minorenne (4722) è condotto dal
presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare
del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente
sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non
possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la
deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti.
L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.
Art.499 Regole per l’esame testimoniale
1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti
specifici.
2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte.
3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del
testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le
domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza
ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare,
in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (136, 5142)
6 [183]. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio,
interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità
delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle
contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella
parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le
contestazioni.
Art.500 Contestazioni nell’esame testimoniale [184]
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per
contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal
testimone (351, 362, 422) e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui
fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto.
2. Le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere
valutate ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di
una delle parti, nei confronti di questa non possono essere
utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra
parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili
al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono
elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a
violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,
affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese
dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle
previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza
ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su
richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per
ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a
norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento
e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che
hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per
le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso
previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le
dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento.
Art.501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l’esame dei periti (220 s.) e dei consulenti tecnici (225,
233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni
(497 s.), in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di
consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono
essere acquisite anche di ufficio (136).
Art.502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o
di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il
giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui
si trova, dando comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del
giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.
2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli
precedenti, esclusa la presenza del pubblico (471). L’imputato e le
altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il
giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale
dell’imputato interessato all’esame.
Art.503 Esame delle parti private
1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto
richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine
(150 att.): parte civile, responsabile civile, persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha
inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che
l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico
ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può
rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico
ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il
contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo
del pubblico ministero (431). Tale facoltà può essere esercitata
solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia
già deposto.
4 [185]. Si applica la disposizione dell’art. 500 comma 2.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero (370) sono acquisite nel fascicolo
per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni
previste dal comma 3 .
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le
dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e
422.
Art.504 Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente (4954), sulle
opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni dei periti,
dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide
immediatamente e senza formalità.
Art.505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma
dell’art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai
testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che
si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice
l’ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili all’accertamento
dei fatti.
Art.506 Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e
delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del
collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento
a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma
degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova
nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del
collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai
consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle
parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo
il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine
indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art.507 Ammissione di nuove prove
1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta
assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190)
l’assunzione di nuovi mezzi di prove (151 att.).
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche
l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al
fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e
493, comma 3.
Art.508 Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel
dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone
una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve
esporre il suo parere nello stesso dibattimento (152 att.). Quando
non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il
dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo
di sessanta giorni.
2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per
l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato
a norma dell’art. 501.
Art.509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice,
qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza,
sospende (477) il dibattimento per il tempo strettamente necessario,
fissando la data della nuova udienza.
Art.510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è
fatta menzione di quanto previsto dall’art. 497 comma 2.
2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale
lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma
diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le
risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in
forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’art. 140
comma 2 sono esercitati dal presidente.
Art.511 Letture consentite
1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura,
integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il
dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo
l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia
luogo.
3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo
l’esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di
istanza (431) è consentita ai soli fini dell’accertamento della
esistenza della condizione di procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può
indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della
decisione (526). L’indicazione degli atti equivale alla loro
lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o
parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte
ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato
alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul
contenuto di essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti,
prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle
associazioni intervenuti a norma dell’art. 93.
Art.511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei
verbali degli atti indicati nell’art. 238. Si applica il comma 2
dell’art. 511.
Art.512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di
ripetizione
1 [186]. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data
lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico
ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso
della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
Art.512-bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente
all’estero [187]
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto
degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei
verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche
a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata,
non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente
possibile l'esame dibattimentale.
Art.513 Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso
delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare
1. Il giudice, se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o
nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4 [188].
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate
nell’articolo 210, comma 1 [189], il giudice, a richiesta di parte,
dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante
o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame
in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del
contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del
dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si
applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di
non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti
le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 511.
Art.514 Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513,
non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese
dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai
testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al
giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza
preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni
siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla
presenza dell’imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura
dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività
compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di
polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali
atti a norma dell’articolo 499, comma 5.
Art.515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti
ammessi a norma dell’art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale
di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
CAPO IV Nuove contestazioni
Art.516 Modifica della imputazione
1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta
diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio
(429, 450, 456), e non appartiene alla competenza di un giudice
superiore (23), il pubblico ministero modifica l’imputazione e
procede alla relativa contestazione.
1-bis [190]. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito
alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione
del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati
dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di
ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi
articoli.
1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è
prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta,
l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.
Art.517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal
dibattimento
1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato
connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una
circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che
dispone il giudizio (429, 450, 456), il pubblico ministero contesta
all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non
appartenga alla competenza di un giudice superiore (23).
1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516,
commi 1-bis e 1-ter.
Art.518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 517, il pubblico ministero
procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta
a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che
dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba
procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia
richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza,
se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio
per la speditezza dei procedimenti.
Art.519 Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che
la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il
presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la
difesa.
2. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i,
dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire
previsto dall’art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni.
In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove
[191].
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90),
osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
Art.520 Nuove contestazioni all’imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli
artt. 516 e 517 all’imputato contumace o assente (487, 488), il
pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia
inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia
notificato per estratto all’imputato.
2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa
una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati
nell’art. 519 commi 2 e 3.
Art.521 Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza
1 [192]. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il
reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica [193].
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al
pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come
descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero
nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518
comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha
effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli
artt. 516, 517 e 518 comma 2.
Art.521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di
nuove contestazioni.
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle
contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517,
comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla
cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e
questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve
essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione
[194].
Art.522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa
di nullità (177 s.).
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un
reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano
state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla
soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o
alla circostanza aggravante.
CAPO V Discussione finale
Art.523 Svolgimento della discussione [195]
1. Esaurita l’assunzione delle prove (496 s.), il pubblico ministero
e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni,
anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma
3-bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono
comprendere quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono
replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere
contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione
degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di
nullità (177 s.), la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di
nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si
verifica, il giudice provvede a norma dell’art. 507.
Art.524 Chiusura del dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il
dibattimento.
TITOLO III SENTENZA
CAPO I Deliberazione
Art.525 Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento
(524).
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta (179),
gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla
deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione
dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano
efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 528, la deliberazione non può
essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La
sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
Art.526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento
(495-515).
1-bis [196]. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o
del suo difensore.
Art.527 Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide
separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni
altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non
risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione
le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se
occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure
di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla
responsabilità civile (74-89).
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano
su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle
altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con
minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti
alla corte di assise votano per primi i giudici popolari,
cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull’entità della pena o della misura di
sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la
pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la
pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a
risultare la maggioranza In ogni altro caso, qualora vi sia parità
di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato.
Art.528 Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza
(480-483, 510) redatto con la stenotipia (138) ovvero l’ascolto o la
visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive (139) di atti del
dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in
camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza
dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
documentazione (135, 139).
CAPO II Decisione
SEZIONE I Sentenza di proscioglimento
Art.529 Sentenza di non doversi procedere
1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita (336 s.), il giudice pronuncia sentenza di non doversi
procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova
dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o
contraddittoria.
Art.530 Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile (85 s.
c.p.) o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia
sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che
il reato è stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una
causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di una causa personale di
non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi
previsti dalla legge, le misure di sicurezza (222, 2402 c.p.).
Art.531 Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall’art. 129 comma 2, il giudice, se il
reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio
sull’esistenza di una causa di estinzione del reato.
Art.532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la
liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare (284-286) e
dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali
(280-283, 287-290) eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di
condanna che concede la sospensione condizionale della pena (163
c.p.).
Art.533 Condanna dell’imputato
1. Se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il
giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e
l’eventuale misura di sicurezza (199-240 c.p.).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena
per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere
applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene
(72 s. c.p.) o sulla continuazione (812 c.p.). Nei casi previsti
dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o
contravventore abituale o professionale o per tendenza (102-108
c.p.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione
condizionale della pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), provvede in
tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri
reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o
comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei
procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la
separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei
successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei
condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la
scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso
in libertà [197].
Art.534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi
speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a
pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla
pena pecuniaria a questo inflitta.
Art.535 Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento
delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si
riferisce (691).
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono
obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno
stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle
sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata
condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento
durante la custodia cautelare, a norma dell’art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la
sentenza è rettificata a norma dell’art. 130.
Art.536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall’art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel
dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per
estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere
inserita (694).
Art.537 Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza
di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o
parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la
ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del
documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita
(675). La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la
riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi
di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente,
con il mezzo previsto dalla legge per il Capo che contiene la
decisione sull’imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
di sentenza di proscioglimento.
SEZIONE II Decisione sulle questioni civili
Art.538 Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla
domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a
norma degli artt. 74 e ss.
2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il
giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista
la competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato (83) o è intervenuto
(85) nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento
del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è
riconosciuta la sua responsabilità.
Art.539 Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice se le prove acquisite non consentono la liquidazione
del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al
giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile
civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti
del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
Art.540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è
dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte
civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente
esecutiva.
Art.541 Condanna alle spese relative all’azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali
in favore della parte civile (153 att.), salvo che ritenga di
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che
assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il
giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla
rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal
responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non
ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o
parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al
risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile
civile.
Art.542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato
perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’art. 427
per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle
spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione
delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e
del responsabile civile .
2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
Art.543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del
danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186
c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la
stessa sentenza (694).
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso,
anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o
per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con
la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con
diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
CAPO III Atti successivi alla deliberazione
Art.544 Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e
sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è
fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia (154 att.).
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa
per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle
imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la
sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel
dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il
novantesimo giorno da quello della pronuncia (585).
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei
procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso
il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si è accordata precedenza [198].
Art.545 Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un
giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma
1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con
un’esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione
della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti
all’udienza (4752, 488).
Art.546 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l’intestazione “in nome del popolo italiano" e l’indicazione
dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti
private;
c) l’imputazione;
d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base
della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali
il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge
applicati;
g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal
presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro
impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla
sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il
componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere
l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento,
provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è
nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il
dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art.547 Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 546 comma 3, se occorre
completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è
incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’art. 546, si
procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma
dell’art. 130.
Art.548 Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo la
pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’art. 544 commi 2
e 3. n pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la
data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o
entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544
comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e
notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
E’ notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al
momento del deposito della sentenza.
3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso
notificato all’imputato contumace (487) e comunicato al procuratore
generale presso la Corte di Appello.
LIBRO VIII
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549 Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o
in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che
precedono, in quanto applicabili.
TITOLO II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione
diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di
delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla
predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4 [199].
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede
per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del
codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma
dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349,
secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa
taluno sia rimasto ucciso 0 abbia riportato lesioni gravi o
gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con
citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza
preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine
indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art.551 Procedimenti connessi
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a
giudizio é ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero
presenta per tutti la richiesta dì rinvio a giudizio a norma
dell'articolo 416.
Art.552 Decreto di citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444
ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è
depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e
i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne
copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo
ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è
altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo
415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la
persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine
di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della
data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di
cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a
quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella
segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli
atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.
Art.553 Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di
comparizione in dibattimento
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo
trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo
la notificazione.
Art.554 Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere
gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure
cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il
dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553,
comma 1.
Art.555 Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare
in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono
chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta
prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può
richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato é perseguibile a querela, verifica se
il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad
accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione
di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare
e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le
disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
TITOLO III PROCEDIMENTI SPECIALI
Art.556 Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su
richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli
I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si
osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione
dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo,
il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio [200].
Art.557 Procedimento per decreto
1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di
emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può
chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su
richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il
giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in
quanto applicabili.
Art.558 Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna
l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del
dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico
ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno
avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e
presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro
quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione
prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale
e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia
posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può
presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta
del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti
al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la
difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena
su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso
giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9 Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
TITOLO IV DIBATTIMENTO
Art.559 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in
quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di
udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi
consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma
integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle
parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su
concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto
direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni
proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della
sostituzione.
Art.560 Giudizio abbreviato
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di
quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio
(555), l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il
consenso , emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli
atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni
previste dall’art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonché
l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per
il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona
offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.
Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell’imputato
avviso della data dell’udienza.
Art.561 Udienza per il giudizio abbreviato
1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi.
Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti
nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,
provvede a norma dell’art. 442. Contro la sentenza può essere
proposto appello nei limiti previsti dall’art. 443.
Art.562 Trasformazione del rito
1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere
decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico
ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di
citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del
dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella
della restituzione degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste
dall’art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti
presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno
cinque giorni prima della data dell’udienza.
Art.563 Applicazione della pena su richiesta
1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in
quanto applicabili (444 s.).
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o
dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette
gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data
dell’udienza (1602 att.). Del luogo, del giorno e dell’ora
dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla
persona offesa almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su
richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma
dell’art. 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto
dall’art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice
del dibattimento.
Art.564 Tentativo di conciliazione
1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero,
anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il
querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di
verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il
querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi
assistere dai difensori.
Art.565 Procedimento per decreto
1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di
emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il
giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art.
444.
Art.566 Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno
eseguito l’arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in
consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice
del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale
giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico
ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa (90)
e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza,
quello designato di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno
avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e
presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro
quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione
prevista dall’art. 386 comma 4.
3. Il giudice, al quale viene presentato l’arrestato, autorizza
l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale
e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia
posto a sua disposizione a norma dell’art. 386, lo può presentare
direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il
giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico
ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto
ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art.
391, in quanto compatibili.
5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti
al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio
direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente al giudizio (138 att.).
7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la
difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l’udienza di convalida l’imputato può formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a
norma dell’art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico
ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 452 comma 2.
9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico
ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro.
Art.567 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II
e III del libro VII.
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le
parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a
pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due
giorni prima della data fissata per il dibattimento.
3. Anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di
udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi
consentono.
4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal
giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal
pubblico ministero e dai difensori.
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il
pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti
di particolare complessità (544).
6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della
sostituzione.
LIBRO IX
IMPUGNAZIONI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.568 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice
sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono
essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono
altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice
decide sulla libertà personale e le sentenze (111 Cost ), salvo
quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di
giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la
legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le
diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla
qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se
l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente.
Art.569 Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare (593 s.) la sentenza di
primo grado può proporre direttamente ricorso per Cassazione (606
s.).
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica
la disposizione dell’art. 580. Tale disposizione non si applica se,
entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che
hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre
direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si
converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici
giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di
appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti
dall’art. 606 comma 1 lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso
eventualmente proposto si converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta
annullare la sentenza di primo grado (604), la Corte di Cassazione,
quando pronuncia l’annullamento con rinvio (623) della sentenza
impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi
al giudice competente per l’appello.
Art.570 Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il
procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre
impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state
le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il
procuratore generale può proporre impugnazione nonostante
l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del
pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le
conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello (594) può
partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del
procuratore generale presso la Corte di Appello. La partecipazione è
disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello qualora
lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al
procuratore generale.
Art.571 Impugnazione dell’imputato
1. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di
un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del
provvedimento.
2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore
speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non
ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al
momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato
a tal fine.
4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), può togliere
effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore (992) Per
l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è
necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
Art.572 Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile (74 s.), la persona offesa, anche se non
costituita parte civile (90), e gli enti e le associazioni
intervenuti a norma degli art. 93 e 94, possono presentare richiesta
motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni
effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede
con decreto motivato da notificare al richiedente.
Art.573 Impugnazione per i soli interessi civili
1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e
decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende (588)
l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art.574 Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili
1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza
che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento
del danno (538-541) e contro quelli relativi alla rifusione delle
spese processuali (535).
2. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da
lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle
spese processuali (5412, 542).
3. L’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni
penali della sentenza.
4. L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna
penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di
condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla
rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal
capo o dal punto impugnato.
Art.575 Impugnazione del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile (83 s.) può proporre impugnazione contro
le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità
dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del
responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e
alla rifusione delle spese processuali (538-541). L’impugnazione è
proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria (89) nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro
le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande
proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle
spese processuali (5412, 542).
Art.576 Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile (76 s.) può proporre impugnazione, con il mezzo
previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di
condanna che riguardano l’azione civile (538-541) e, ai soli effetti
della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento
pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi
può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma
dell’art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma
dell’art. 542.
Art.577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e
diffamazione
1. La persona offesa costituita parte civile (76 s.) può proporre
impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di
condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione
(594, 595 c.p.).
Art.578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del
reato per amnistia o per prescrizione
1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna,
anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di
appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto
per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili.
Art.579 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna (533), o di proscioglimento
(529-531) è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure
di sicurezza (199 s. c.p.), se l’impugnazione è proposta per un
altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli
interessi civili.
2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che
riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’art. 680
comma 2.
3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la
confisca (240 c.p.) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i
capi penali.
Art.580 Conversione del ricorso in appello
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di
impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte
nell’appello.
Art.581 Forma dell’impugnazione
1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il
giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l’impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art.582 Presentazione dell’impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti (123), l’atto di
impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato
nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato (164 att.). n pubblico ufficiale addetto vi appone
l’indicazione del giorno in cui riceve ‘atto e della persona che lo
presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e
rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di
impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello
in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente
consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente
trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento
impugnato.
Art.583 Spedizione dell’atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con
telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata
alla cancelleria indicata nell’art. 582 comma 1. Il pubblico
ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di
impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della
ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione
della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve
essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal
difensore.
Art.584 Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al
pubblico ministero presso il medesimo giudice (166 att.) ed è
notificato alle parti private senza ritardo.
Art.585 Termini per l’impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti,
è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’art.
544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’art. 544 comma
3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di
consiglio (128);
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta
anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che
debbono considerarsi presenti nel giudizio (4752, 488), anche se non
sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato
dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto
dall’art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la
notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del
provvedimento, per l’imputato contumace (487) e per il procuratore
generale presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti emessi
in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso
dalla Corte di Appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere
presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi
nuovi (167 att.) nel numero di copie necessarie per tutte le parti.
L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di
decadenza (173).
Art.586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge (713, 4792),
l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti
preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di
inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza.
L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è
impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.
2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella
contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa
l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro
la sentenza.
Art.587 Estensione dell’impugnazione
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato (110
c.p.), l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non
fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri
imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (17),
l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri
imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge
processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile
civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile (83 s.) o dalla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) giova
all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su
motivi esclusivamente personali.
Art.588 Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e
fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del
provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga
altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà
personale non hanno in alcun caso (3103) effetto sospensivo.
Art.589 Rinuncia all’impugnazione
l. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui
proposta fino all’apertura del dibattimento (492). Successivamente
la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio
della discussione (523) dal pubblico ministero presso il giudice
della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta
da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per
mezzo di procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi
competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti
dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima
dell’inizio della discussione.
4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio
(428, 599, 611), la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata,
prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto
l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il
giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da
altro pubblico ministero.
Art.590 Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il
provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del
procedimento (165 att.; 15 reg.).
Art.591 Inammissibilità dell’impugnazione
1. L’impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582,
583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.
2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con
ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento
impugnato.
3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è
soggetta a ricorso per cassazione (606). Se l’impugnazione è stata
proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche
al difensore.
4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma
2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art.592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile
l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle
spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’art.
587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha
proposto l’impugnazione.
3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna
penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in
questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte
privata soccombente è condannata alle spese.
TITOLO II APPELLO
Art.593 Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il
pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze
di condanna (533 s.) o di proscioglimento (529-531).
2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di
proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso
il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento
o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la
sola pena dell'ammenda o con pena alternativa [201].
Art.594 Appello del pubblico ministero
ABROGATO [202]
Art.595 Appello incidentale
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello
incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la
comunicazione o la notificazione previste dall’art. 584.
2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma
degli artt. 581, 582, 583 e 584.
3. L’appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce
gli effetti previsti dall’art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha
effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha
partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni
previste dall’art. 587.
4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità
(591) dell’appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.
Art.596 Giudice competente
1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal
tribunale, decide la Corte di Appello.
2. Sull’appello proposto contro le sentenze della Corte di Assise
decide la Corte di Assise di Appello.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 428 sull’appello contro le
sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari ,
decidono, rispettivamente, la Corte di Appello e la Corte di Assise
di Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del
tribunale o della Corte di Assise.
Art.597 Cognizione del giudice di appello
1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione
del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna (533), il giudice
può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado,
dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie
o aumentare la quantità della pena, revocare benefici (168, 1753
c.p.), applicare, quando occorre, misure di sicurezza (199 s. c.p.)
e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla
legge;
b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento (529-531),
il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti
indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa
da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare,
modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene
accessorie (19 c.p.) e le misure di sicurezza (199 s. c.p.).
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare
una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di
sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa
meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né
revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel
comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave,
purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso se è accolto l’appello dell’imputato relativo a
circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la
continuazione (812 c.p.), la pena complessiva irrogata è
corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la
sospensione condizionale della pena (163 c.p.), la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.)
e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato,
quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69
c.p.
Art.598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al
giudizio di appello
1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le
disposizioni relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo
quanto previsto dagli articoli seguenti.
Art.599 Decisioni in Camera di consiglio
1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la
misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione
fra circostanze (69 c.p.), o l’applicabilità delle circostanze
attenuanti generiche (62-bis c.p.), di sanzioni sostitutive, della
sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.),
la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste
dall’art. 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale , il
giudice assume le prove in Camera di consiglio, a norma dell’art.
603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei
difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la
rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia
del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata
ai difensori.
4. La Corte provvede in Camera di consiglio anche quando le parti,
nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando
di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei
quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) indicano al
giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo .
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In
questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono
essere riproposte nel dibattimento .
Art.600 Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla
richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’art. 540
comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla
mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di
appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in
camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le
stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria
esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può
disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa
l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando
possa derivarne grave e irreparabile danno .
Art.601 Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 591, il presidente ordina senza
ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la
citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico
ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 587 o se
l’appello è proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’art. 599,
ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i
requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché
l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non
può essere inferiore a venti giorni.
4. E’ ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile
(83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)
e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha
appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di
appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno
dei requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. f).
Art.602 Dibattimento di appello
1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa
la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o
in parte, dei motivi di appello a norma dell’art. 599 comma 4, il
giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta,
provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del
dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto
se il giudice decide in modo difforme dall’accordo .
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di
atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti
dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.
Art.603 Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a
norma dell’art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già
acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove
prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere
allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio
di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di
ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria .
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado (487), ne
fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso
fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del
decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto
a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di
primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei
casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del
procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle
parti.
6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a
norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di
impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non
superiore a dieci giorni.
Art.604 Questioni di nullità
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’art. 522, dichiara
la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata
condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza
aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze
attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da
quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le
circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di
comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un
fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo
della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del
provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue
determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate
nell’art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con
sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è
verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se
accerta una delle nullità indicate nell’art. 180 che non sia stata
sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate (183,
184), il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti
nulli (185) o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito,
qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al
giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è
estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o
proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale
dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento
e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di
oblazione (162, 162-bis c.p.), il giudice di appello, se riconosce
erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci
giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene
nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di
proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della
corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello
dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa
corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al
tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice
deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata.
Art.605 Sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 604, il giudice di appello
pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza
appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono
immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è
trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di
primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione (665) e non
è stato proposto ricorso per cassazione.
TITOLO III RICORSO PER CASSAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art.606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti
motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della
legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità
(177 s.), di inutilizzabilità (191), di inammissibilità o di
decadenza (173);
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha
fatto richiesta a norma dell’art. 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il
vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da
particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze
pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593).
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero,
fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per
violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Art.607 Ricorso dell’imputato
1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di
condanna (533) o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la
sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593).
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della
sentenza che riguardano le spese processuali (535, 592).
Art.608 Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di
proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605) o
inappellabile (593).
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di
proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’art. 569
e da altre disposizioni di legge.
Art.609 Cognizione della Corte di Cassazione
1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del
procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in
ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato
possibile dedurre in grado di appello.
CAPO II Procedimento
Art.610 Atti preliminari [203]
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e
della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della
causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1
dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli
atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri
stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei
difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle
sezioni unite (170 att.) quando le questioni proposte sono di
speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra
le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite,
ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione
del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa
il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi
nei casi previsti dall’art. 17 e la separazione dei medesimi quando
giovi alla speditezza della decisione.
4. Abrogato La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore
generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza (169 att.), la
Cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori,
indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica
ovvero in Camera di consiglio [204].
Art.611 Procedimento in Camera di consiglio [205]
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41,
48, 4289), la Corte procede in camera di consiglio quando deve
decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel
dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma
dell’art. 442. Se non è diversamente stabilito (311) e in deroga a
quanto previsto dall’art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle
richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti
senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima
dell’udienza (169 att ), tutte le parti possono presentare motivi
nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare
memorie di replica.
2. Abrogato Nello stesso modo la Corte procede quando è stata
richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non
dichiara l’inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione
dei ricorso in udienza pubblica.
Art.612 Sospensione dell’esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile (83 s.), la
Corte di Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso,
l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e
irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione
della condanna civile è adottata dalla Corte di Cassazione con
ordinanza in Camera di consiglio.
Art.613 Difensori
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l’atto di
ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a
pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’Albo speciale
della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono
rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla
Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori
(164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato
per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di
nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo
giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del
Collegio provvede a norma dell’art. 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati
anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente,
se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme
sul patrocinio dei non abbienti.
Art.614 Dibattimento
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina
delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione (523-524)
nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla
Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone
atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui
delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono
nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.).
CAPO III Sentenza
Art.615 Deliberazione e pubblicazione
1. La Corte di Cassazione delibera la sentenza in camera di
consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per
la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il
presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad
altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli artt. 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la Corte
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione,
mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un
consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal
presidente.
Art.616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di
inammissibilità del ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al
pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso è
dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con
lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da L.500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo
si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
Art.617 Motivazione e deposito
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui
designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni
concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto
applicabili (173 att.).
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è
depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla
deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera
di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della
motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o
cancellazione la Corte delibera senza formalità (174 att.).
Art.618 Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto
sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un
contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio,
può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (172
att.).
Art.619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni
di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza
impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La
Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le
rettificazioni occorrenti (130).
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la
specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di
computo, la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare
annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole
all’imputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso,
qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art.620 Annullamento senza rinvio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte
pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è
estinto o se l’azione penale non doveva essere iniziata o
proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario (20);
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono
i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non
consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in
relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in
relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona (68);
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e
un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo
oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia
per la quale non è ammesso l’appello;
l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio
ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o
dare i provvedimenti necessari.
Art.621 Effetti dell’annullamento senza rinvio
1. Nel caso previsto dall’art. 620 comma 1 lett. b), la Corte
dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente che
essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto
dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data
notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello
previsto dalla lett. h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o
ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina
l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave
determinata a norma dell’art. 669, in quello previsto dalla lett. i)
ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in
quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione della
pena o dà i provvedimenti che occorrono.
Art.622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione,
se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano
l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile
contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando
occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello,
anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Art.623 Annullamento con rinvio
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che
gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale
provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (173 att.);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti
dall’art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di
una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale
in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a
un’altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in
mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (175 att.);
d) ) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un
giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata;
Art.624 Annullamento parziale
1. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni
della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata (648) nelle
parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
2. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo
quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di
tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in Camera di
consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine
della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata.
L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del
giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il
medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si
propone senza formalità.
3. La Corte di Cassazione provvede in Camera di consiglio senza
l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 (130).
Art.624-bis. Cessazione delle misure cautelari [206]
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza
d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Art.625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento con rinvio (623), la Cancelleria della
Corte di Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo
con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo
giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo
dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio (620) o di rettificazione
(619), la Cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli
atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la Cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine
dell’originale, della decisione della Corte (27 reg.).
Art.625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
[207]
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la
correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei
provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal
condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro
centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione
del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi
di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla
sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla
corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al
comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,
fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente
infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza
l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a
norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art.626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale
o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve
cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria (217 coord.,
287-290) o una misura di sicurezza (312-313), la cancelleria ne
comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale
presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti (28
reg.).
Art.627 Giudizio di rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto
dall’art. 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il
giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni
stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le
parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale (603) per l’assunzione delle prove
rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di
Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa
decisa (173 att.).
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche
assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o
nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata,
non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al
ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo
dell’annullamento sia esclusivamente personale. L’imputato che può
giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha
facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Art.628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con
ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col
mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere
impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi
dalla Corte dl Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione
dell’art. 627 comma 3.
TITOLO IV REVISIONE
Art.629 Condanne soggette a revisione [208]
1. E’ ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi
determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o
delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei
decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la
pena è già stata eseguita o è estinta.
Art.630 Casi di revisione
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in
un’altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o
di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una
sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente
revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni
pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni
previste dall’art. 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove
che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il
condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza
di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla
legge come reato.
Art.631 Limiti della revisione
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a
pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se
accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli
artt. 529, 530 o 531.
Art.632 Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) ovvero la
persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e se il condannato
è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui
distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone
indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella
del procuratore generale.
Art.633 Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di
un procuratore speciale (122). Essa deve contenere l’indicazione
specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti nella
Cancelleria della Corte di Appello nei cui distretto si trova il
giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto
penale di condanna.
2. Nei casi previsti dall’art. 630 comma 1 lett. a) e b), ana
richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o
dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta
deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di
condanna per il reato ivi indicato.
Art.634 Declaratoria d’inammissibilità
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli
artt. 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste
dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente
infondata, la Corte di Appello anche di ufficio dichiara con
ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha
proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. L’ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto
la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione (606). In
caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il
giudizio di revisione ad altra sezione della Corte di Appello che ha
pronunciato l’ordinanza prevista dal comma 1 o alla Corte di Appello
più vicina (175 att.).
Art.635 Sospensione dell’esecuzione
1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con
ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura
di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive
previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di
inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l’ordinanza e
dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione,
sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono
ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il
condannato.
Art.636 Giudizio di revisione
1. Il presidente della Corte di Appello emette il decreto di
citazione a norma dell’art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del
Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni
indicate nella richiesta di revisione.
Art.637 Sentenza
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525,
526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice
revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e
pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo
(529-531).
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente
sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel
precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte
privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se
è stata disposta la sospensione dispone che riprenda l’esecuzione
della pena o della misura di sicurezza.
Art.638 Revisione a favore del condannato defunto
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della
richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina
un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di
revisione sarebbero spettati al condannato.
Art.639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta
1. La Corte di Appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento
a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel
caso previsto dall’art. 638, ordina la restituzione delle somme
pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le
misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di
mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore
della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina
altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a
eccezione di quelle previste nell’art. 240 comma 2 n. 2 c.p.
Art.640 Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al
ricorso per cassazione (606).
Art.641 Effetti dell’inammissibilità o del rigetto
1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza
che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova
richiesta fondata su elementi diversi.
Art.642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell’interessato, è
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la
sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima
residenza del condannato. L’ufficiale giudiziario deposita in
cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell’interessato, il presidente della Corte di
Appello dispone con ordinanza che l’estratto della sentenza sia
pubblicato (694) a cura della Cancelleria in un giornale, indicato
nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della
cassa delle ammende.
Art.643 Riparazione dell’errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa
per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una
riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della
pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari
derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro
ovvero tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della
natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto,
a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena
detentiva che sia computata nella determinazione della pena da
espiare per un reato diverso, a norma dell’art. 657 comma 2.
Art.644 Riparazione in caso di morte
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di
revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai
discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro
il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con
quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di
riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata
al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle
conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si
trovino nella situazione di indegnità prevista dall’art. 463 c.c.
Art.645 Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
revisione (637, 648) ed è presentata per iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore
speciale (122), nella cancelleria della Corte di Appello che ha
pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell’art. 644 possono presentare la domanda
nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato
nell’art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri.
Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette
persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi
diritto.
Art.646 Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera
di consiglio osservando le forme previste dall’art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è
comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della
cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato
che ha sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati,
compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata
al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali
possono ricorrere per cassazione (606).
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista
dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle
forme previsti dall’art. 127 comma 2, decadono dal diritto di
presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura
del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna
all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
Art.647 Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha
corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della
somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il
responsabile.
LIBRO X
ESECUZIONE
TITOLO I GIUDICATO
Art.648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le
quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629).
2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per
impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato
ricorso per cassazione (606), la sentenza è irrevocabile dal giorno
in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna (460) è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per
impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.
Art.649 Divieto di un secondo giudizio
1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a
procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le
circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il
giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di
proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425),
enunciandone la causa nel dispositivo.
Art.650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti
penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili
(648).
2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva
quando non sono più soggette a impugnazione (428).
Art.651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio
civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata a norma dell’art. 442, salvo che vi si opponga la parte
civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Art.652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata
in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo
ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre
che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione
di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato
abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75,
comma 2 [209].
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione
pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato
il rito abbreviato.
Art.653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
[210]
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione ha efficacia
di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti
alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non
sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non
lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso.
Art.654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione
in altri giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell’imputato, della parte civile (76) e del
responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia
intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile
(648) di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto
o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto
del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti
rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile
non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa.
TITOLO II ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art.655 Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell’art. 665 cura di ufficio l’esecuzione dei
provvedimenti (28 reg.).
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice
competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento
di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l’esecuzione di un provvedimento è necessaria
l’autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità
competente; l’esecuzione è sospesa fino a quando l’autorizzazione
non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità
dell’autorizzazione è sorta nel corso dell’esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel
presente Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a
pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al
difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello
designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97, senza che ciò
determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione.
Art.656 Esecuzione delle pene detentive [211]
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva (29 reg.), il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone
la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è
comunicato al ministro della giustizia e notificato all’interessato
(156).
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei
cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro
valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del
provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L’ordine
è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le
modalità previste dall’art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di
cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai
commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore
nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che
lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle
indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la
concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello
stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia
presentata l’istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi
degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
l’esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore
di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero,
il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al Tribunale
di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede
l’ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla
documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata
nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni
prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di
procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di
informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666,
comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque
giorni dal ricevimento dell’istanza.
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può
essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone
nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in
ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla
sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia
tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la
dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il
pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la
rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere
(285) nel momento in cui la sentenza diviene definitiva (648).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari (284) per il fatto oggetto della
condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione
dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al
Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale
applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane
nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è
considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti
previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
Art.657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza
titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da
eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo
stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso
(2853). Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria
di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se questa non è
stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena
detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna
è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o
quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al
pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena
detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la
determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da
eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le
sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni
sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita
o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve
essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere
notificato al condannato e al suo difensore.
Art.658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 s.
c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il
pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665
trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di
sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679.
Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione
provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale
provvede a norma dell’art. 659 comma 2.
Art.659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza
deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del
condannato il pubblico ministero che cura l’esecuzione della
sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità
previste dall’art. 656 comma 4 (189 att.). Tuttavia, nei casi di
urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che
ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di
esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico
ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (199 s. c.p.)
diverse dalla confisca (240 c.p.) sono eseguiti dal pubblico
ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autorità
di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di
esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione
dell’interessato.
Art.660 Esecuzione delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti (181 att.).
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena
pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la
conversione, il quale provvede previo accertamento dell’effettiva
insolvibilità del condannato (182 att.; 30 reg.) e, se ne è il caso,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se
la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di
sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma
dell’art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza
di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non
superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato
di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti
è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale
l’esecuzione è stata differita.
4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di
sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in
osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende
l’esecuzione.
Art.661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della
sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente
competente (677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a
norma dell’art. 660.
Art.662 Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero,
fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette
l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi
interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi
previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette
l’estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene
accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la
determinazione della relativa durata si computa la misura
interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a
norma degli artt. 288, 289 e 290.
Art.663 Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o
decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la
pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene
(80 c.p.).
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede
il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 comma
4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al
condannato e al suo difensore.
Art.664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per
condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della
dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono
devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia
espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal
giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero,
prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono
stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti
per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691
s.).
4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni
amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero
trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità
amministrativa competente.
TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
CAPO I Giudice dell’esecuzione
Art.665 Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha
deliberato.
2. Quando è stato proposto appello (593), se il provvedimento è
stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle
misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il
giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di
appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato
dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha
annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il
giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro
provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’art. 569, e il
giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato
pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici
diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono
stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in
ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal
tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è
attribuita in ogni caso al collegio
Art.666 Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico
ministero, dell’interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una
richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o
il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la
dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro
cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto
ricorso per cassazione (606).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del
Collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne
sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa
dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a
cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie
in cancelleria.
4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del
difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa
richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o
internato un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza
del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i
documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre
assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata
senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre
ricorso per cassazione (606). Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni sulle impugnazioni (568 ss.) e quelle sul
procedimento in Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione
(611).
7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che
il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.
8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma
3 è notificato anche al tutore o al curatore, se l’interessato ne è
privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore
provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell’interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma dell’art. 140 comma 2.
Art.667 Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata
per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna,
il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria .
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui
confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la
liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione
dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il
pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la
liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova.
Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non
provvede il giudice competente (665), al quale gli atti sono
immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata
all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione
davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e
il difensore; in tal caso si procede a norma dell’art. 666.
L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni
dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza .
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati,
l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.
Art.668 Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore
di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle
forme previste dall’art. 130 soltanto se la persona contro cui si
doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome
per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’art. 630 comma
1 lett. c). In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente
condannata è sospesa.
Art.669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa
persona
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state
pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l’esecuzione de)la sentenza con cui si pronunciò la
condanna meno grave, revocando le altre (193 att.).
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare
la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale
di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione,
si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la
pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di
specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono
di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda.
Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione
sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si
esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in
caso di pena pecuniaria, quest’ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della
eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e
degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si
esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita,
l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in
vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti
penali (460) o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato
giudicato in concorso formale (811 c.p.) con altri fatti o quale
episodio di un reato continuato (812 c.p.), premessa, ove
necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere (425) o più sentenze di
proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il
termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere
eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole,
revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli art. 69 comma 2 e 345, se si tratta
di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o
di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza
di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se
il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato
verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta
irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una
sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale il giudice
ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del
decreto.
Art.670 Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell’esecuzione (665) accerta che il
provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel
merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato (159), lo dichiara con ordinanza e
sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione
dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non
validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per
l’impugnazione (585).
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione (461), il giudice
dell’esecuzione dopo aver provveduto sulla richiesta
dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica
quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale,
se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l’esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la
non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono
i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a
norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non è già stata
proposta a, giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione,
se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide
sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel
termine non può essere riproposta a, giudice dell’impugnazione. Si
applicano le disposizioni dell’art. 175 commi 7 e 8.
Art.671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del
reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili
pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il
condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice
dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale
o del reato continuato (81 c.p.), sempre che la stessa non sia stata
esclusa da, giudice della cognizione (186-188 att.).
2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in
misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna
sentenza o ciascun decreto.
3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione
condizionale della pena (163 c.p.) e la non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), quando ciò
consegue al riconoscimento del concorso formale o della
continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Art.672 Applicazione dell’amnistia e dell’indulto
1. Per l’applicazione dell’amnistia (151 c.p.) o dell’indulto (174
c.p.) il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma
4 .
2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o
dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza
a norma dell’art. 210 c.p., il giudice dell’esecuzione dispone la
trasmissione degli atti a, magistrato di sorveglianza (677).
3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di
condanna (655) può disporre provvisoriamente la liberazione del
condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive
e delle misure alternative , prima che essa sia definitivamente
ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.
4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il
condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l’esecuzione
della pena.
5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di
sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino
alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se
non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal
giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto
condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del
termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli
obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
Art.673 Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice, il giudice
dell’esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna o il decreto
penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato e adotta i provvedimenti conseguenti (193 att.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere (425) per estinzione del
reato o per mancanza di imputabilità.
Art.674 Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena (168 c.p.),
della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati (151,174
c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale (175 c.p.) è disposta dal giudice
dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di
condanna per altro reato.
Art.675 Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma
dell’art. 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza
e non è stata proposta impugnazione per questo Capo, ogni
interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della
cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della
sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo
e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione
che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento
rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in
sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in
deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo
interesse (116, 258).
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in
seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione,
rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il
documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario
unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere
allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la
Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia
quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia
vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il
presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo
verbale.
Art.676 Altre competenze
1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine
all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena
quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale (176
c.p.) o all’affidamento in prova al servizio sociale (236 coord.),
in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione
delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione
procede a norma dell’art. 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate,
si applica la disposizione dell’art. 263 comma 3.
3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice
dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i
provvedimenti conseguenti.
CAPO II Magistratura di sorveglianza
Art.677 Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura
di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o
di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta,
della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza,
se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al
magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui
l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non
può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in
cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non luogo a procedere (425), e, nel caso di più sentenze di condanna
o di proscioglimento al tribunale o al magistrato di sorveglianza
del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile
(648) per ultima.
Art.678 Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e
il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla
rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito, ai ricoveri previsti dall’art. 148 c.p., alle
misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a
richiesta del pubblico ministero dell’interessato, del difensore o
di ufficio a norma dell’art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di
dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma
dell’art. 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a
osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la
relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza
dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al
tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte
di Appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di
sorveglianza.
Art.679 Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata,
fuori dei casi previsti nell’art. 312, ordinata con sentenza, o deve
essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su
richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se
l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i
provvedimenti conseguenti, premessa ove occorra, la dichiarazione di
abitualità o professionalità nel reato (102-105 c.p.). Provvede
altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del
suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla
revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere (108 c.p.).
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali.
Art.680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di
sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti
le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono
proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero,
l’interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall’art. 579 commi 1 e 3, il tribunale
di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di
condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che
riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l’appello non ha effetto sospensivo (588), salvo che il tribunale
disponga altrimenti.
Art.681 Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è
sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto (3074
c.p.) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un
avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia
e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti
gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore
generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il
giudice indicato nell’art. 665, la trasmette al ministro con il
proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o
internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la
trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio
di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che
procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o
proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell’art. 665 ne cura la esecuzione ordinando,
quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i
provvedimenti conseguenti (192 att.).
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma
dell’art. 672 comma 5.
Art.682 Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla
revoca della liberazione condizionale (176 c.p.).
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del
ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano
decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il
provvedimento di rigetto.
Art.683 Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato,
decide sulla riabilitazione (178, 179 c.p.), anche se relativa a
condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non
dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora
essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro
reato (193 att.).
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può
desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 179 c
p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona
condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due
anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di
rigetto.
Art.684 Rinvio dell’esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento
dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive
della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti
dagli artt. 146 e 147 c.p., salvo quello previsto dall’art. 147
comma 1 n. 1 c.p., nel quale provvede il Ministro di Grazia e
Giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del
detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i
presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di
sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la
protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al
condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva
effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti .
TITOLO IV CASELLARIO GIUDIZIALE
Art.685 Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore
della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva
l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta
l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti
persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il
luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano
nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.
Art.686 Iscrizioni nel casellario giudiziale
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da
particolari disposizioni di legge , si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi
speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti
irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le
quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione
ai sensi dell’art. 162 c.p., sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la
pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna,
l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
3 ) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto
l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di
imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto
il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell’imputato (196 att.; 234 coord.);
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato
fallito;
3 ) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle
che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito ;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla
revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con
divieto od obbligo di soggiorno (194 att.).
2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria, sono
pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze
pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna
penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata
e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione
ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per
amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra
causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano
o revocano la riabilitazione (178-181 c.p.).
Art.687 Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia
ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si
riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita
della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a
norma dell’art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o
tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a
procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le
quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato
concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p.,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita
ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini
previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura
di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con
provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione
è eliminata.
3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e
4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in
giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. c) quando
sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza
passata in giudicato.
Art.688 Certificati del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di
ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte
le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale
diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti
incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario
per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla
persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia
penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta
alle indagini, l’imputato o il condannato. Il pubblico ministero e
il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del
giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona
offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell’art. 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa
menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno
influenza sul diritto elettorale.
Art.689 Certificati richiesti dall’interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono
ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la
domanda (195 att.).
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le
iscrizioni esistenti ad eccezione (197 att.):
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia
menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il
beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e
delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167 comma 1 c.p.;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente
applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall’art. 445 e delle sentenze che hanno
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive
su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere , quando le
misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b) n. 1),
quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è
stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni
esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lett. a) nn. l) 2),
3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’art. 686 comma 1 lett.
b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni
indicate nell’art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle
indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma nonché i
provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni
alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata
anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione
o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate
nell’art. 686 comma 3.
Art.690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide,
in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 il
tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario
giudiziale.
TITOLO V SPESE
Art.691 Anticipazione delle spese
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a
eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private
non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti .
2. Al recupero de ne spese processuali anticipate dallo Stato si
procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone
l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti
(181, 199, 200 att.).
Art.692 Spese della custodia cautelare
1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per
il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico
le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia (9
reg.).
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono
detratte le spese relative alla maggiore durata.
3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese
conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna (145
c.p.).
Art.693 Provvedimenti in caso d’insolvibilità
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di
condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica,
per le necessarie informazioni, le generalità dell’obbligato
dichiarato insolvibile all’ufficio provinciale di polizia
tributaria, indicando il titolo e l’ammontare del credito.
2. L’ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali
condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni
mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità,
comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha
richieste, la quale procede al recupero del credito.
Art.694 Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di
inserzione
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o
periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a
rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello
in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per
l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata
contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale
in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore
responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a
richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o
autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per
l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa
penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero
può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso
formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o
periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico
contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene
alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e
con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma fino a L. 3 milioni.
Art.695 Questioni sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente
Titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme
indicate nell’art. 666.
LIBRO XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale
generale
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle
sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze
penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere
relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale,
sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in
vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale
generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano
le norme che seguono.
TITOLO II ESTRADIZIONE
CAPO I Estradizione per l’estero
SEZIONE I Procedimento
Art.697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di
una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro
provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo
soltanto mediante estradizione.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di
Grazia e Giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine
egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare
della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di
commissione del reato o dei reati della nazionalità e della
residenza della persona richiesta e della possibilità di una
riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Art.698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della
persona
1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né
quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza,
di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della
persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è
prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero,
l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà
assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria
sia dal Ministro di Grazia e Giustizia, che tale pena non sarà
inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
Art.699 Principio di specialità
1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione
già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla
condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna
diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o
estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata
concessa l’estradato non venga sottoposto a restrizione della
libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né
consegnato ad altro Stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato,
avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello
Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha
fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione
dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità
e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Art.700 Documenti a sostegno della domanda
1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda
alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della
libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che
ha dato luogo alla domanda stessa (201 att.).
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è
domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con
l’indicazione se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è
prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal
caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale
pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a
determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è
domandata l’estradizione.
Art.701 Garanzia giurisdizionale
1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non
può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di
Appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello
quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente
all’estradizione richiesta (202 att.). L’eventuale consenso deve
essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta
menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della Corte di Appello e il consenso
della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla Corte di
Appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la
residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di
estradizione perviene al Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla
Corte di Appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto
dall’art. 715 o alla Corte di Appello il cui presidente ha
provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’art. 716. Se la
competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è
competente la Corte di Appello di Roma.
Art.702 Intervento dello Stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà
di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di Appello e alla
Corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato
al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.
Art.703 Accertamenti del procuratore generale
1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il
ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi
sono allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello
competente a norma dell’art. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa
vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’art. 717, il
procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione
davanti a sé dell’interessato per provvedere alla sua
identificazione e per raccogliere l’eventuale consenso
all’estradizione (701, 202 att.). L’interessato è avvisato che è
assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di
fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all’atto del cui
compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per
mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le
informazioni che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la
domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla Corte di
Appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della Corte di
Appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La
cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla
persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e
all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro
dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia
della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose
sequestrate e di presentare memorie.
Art.704 Procedimento davanti alla Corte di Appello
1. Scaduto il termine previsto dall’art. 703 comma 5, il presidente
della Corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da
comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona
della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e
all’eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci
giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un
difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque
giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
2. La Corte decide con sentenza in Camera di consiglio
sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli
accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico
ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è
richiesta l’estradizione e il rappresentante dello Stato
richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all’estradizione, la Corte, se
vi è richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, dispone la
custodia cautelare in carcere (285) della persona da estradare che
si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato (253), stabilendo quali documenti e
cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all’estradizione, la Corte revoca
le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione
delle cose sequestrate (262, 263).
Art.705 Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente,
la Corte di Appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione
se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una
sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei
confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non
è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza
irrevocabile nello Stato.
2. La Corte di Appello pronuncia comunque sentenza contraria
all’estradizione:
a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata,
la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non
assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata
l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli
atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell’art. 698 comma 1.
Art.706 Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della Corte di Appello può essere proposto
ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona
interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal
rappresentante dello Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione si applicano le
disposizioni dell’art. 704.
Art.707 Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di
una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda
presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la
domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati
dall’autorità giudiziaria.
Art.708 Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito
all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del
verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla
notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito
della sentenza della Corte di Cassazione (203 att.).
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del
ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se
detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego
dell’estradizione.
4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza indugio allo
Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo
della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile
procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni
alla libertà personale subite dall’estradando ai fini
dell’estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data
stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato
richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia
se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a
prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene
posto in libertà.
Art.709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione
all’estero
1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve
essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale
l’estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di Grazia e
Giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il
procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può
procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del Capo II
del Titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione
nello Stato richiedente.
Art.710 Estensione dell’estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la
consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla
consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata
concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni
della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato
richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione.
2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se
l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha
consentito all’estensione richiesta.
Art.711 Riestradizione
1. Le disposizioni dell’art. 710 si applicano anche nel caso in cui
lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso
alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
Art.712 Transito
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona
estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di
quest’ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il
transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come
reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’art. 698 comma 1
ovvero l’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo
Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non
sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo
Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito
con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello Stato
che ha concesso l’estradizione l’autorizzazione non può essere data
senza la decisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il
Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti
allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello. La
Corte procede in Camera di consiglio in assenza della persona
interessata, applicando le disposizioni previste dall’art. 704 commi
1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 706
comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte
di Appello di Roma.
4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per
via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della
Sezione II del presente Capo.
Art.713 Misure di sicurezza applicate all’estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato
nello Stato, che successivamente venga estradato sono eseguite
quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
SEZIONE II Misure cautelari
Art.714 Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione
può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e
giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in ogni tempo,
può essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia,
il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
(253) per il quale è domandata l’estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I
del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di
quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del Capo III del
Titolo III del Libro III. Nell’applicazione delle misure coercitive
si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la
persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all
eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere
disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le
condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro
esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di Appello abbia
pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso
di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi
senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità
giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini
possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo
complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario
procedere ad accertamenti di particolare complessità .
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti
appartiene alla Corte di Appello o, nel corso del procedimento
davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.
Art.715 Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro
di Grazia e Giustizia, la Corte di Appello può disporre, in via
provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di
estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è
stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale
ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende
presentare domanda di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la
specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l’esatta
identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla
Corte di Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la
dimora o il domicilio ovvero alla Corte di Appello del distretto in
cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere
determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello
di Roma.
4. La Corte di Appello può altresì disporre il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato (253).
5. Il Ministro di Grazia e Giustizia dà immediata comunicazione allo
Stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura
coercitiva e dell’eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari
Esteri o a quello di Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e
i documenti previsti dall’art. 700.
Art.716 Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere
all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata
presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni
previste dall’art. 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).
2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente
il Ministro di Grazia e Giustizia e al più presto, e comunque non
oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del
presidente della Corte di Appello nel cui distretto l’arresto è
avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il
presidente della Corte di Appello, entro novantasei ore
dall’arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l’applicazione
di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa
immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e
giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla
convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell’art. 715 commi 5 e 6.
Art.717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli
artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte di Appello, al più
presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
ovvero dalla convalida prevista dall’art. 716, provvede
all’identificazione della persona e ne raccoglie l’eventuale
consenso all’estradizione facendone menzione nel verbale (202 att.).
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il
presidente della Corte di Appello invita l’interessato a nominare un
difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un
difensore di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3. Il difensore deve
essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata
per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art.718 Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure (299) previste dagli
articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio (127) dalla
Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di
Cassazione, dalla Corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia
ne fa richiesta.
Art.719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure
cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di
Appello o dalla Corte di Appello a norma degli articoli precedenti è
comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al
suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
CAPO II Estradizione dall’estero
Art. 720 Domanda di estradizione
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a domandare a uno
Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei
cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo
della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso
la Corte di Appello nel cui distretto si procede o è stata
pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di
grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti
necessari.
2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal
Ministro di Grazia e Giustizia.
3. Il Ministro di Grazia e Giustizia può decidere di non presentare
la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone
comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.
4. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a decidere in
ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo
Stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti
con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni
accettate.
5. Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre, al fine di
estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato
e domandarne l’arresto provvisorio.
Art.721 Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di
sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà
personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per
il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che vi sia
l’espresso consenso dello Stato estero o che l’estradato, avendone
avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato
trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione
ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente
ritorno.
Art.722 Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di
estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti
della durata complessiva stabilita dall’art. 303 comma 4, fermo
quanto previsto dall’art. 304 comma 4.
TITOLO III ROGATORIE INTERNAZIONALI
CAPO I Rogatorie dall’estero
Art.723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla
rogatoria di un’autorità straniera per comunicazioni, notificazioni
e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli
atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
2. Il ministro non dà corso ana rogatoria quando risulta evidente
che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono
contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi
sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle
opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e
non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità
giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dà
corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea
garanzia in ordine all’immunità della persona citata.
4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria
quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art.724 Procedimento in sede giurisdizionale [212]
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può
dare esecuzione alla rogatoria dell’autorità straniera senza previa
decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve
procedersi agli atti richiesti.
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto
atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello,
la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o
tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e
127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto
conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed
importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi
giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,
è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte
d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della
giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia
e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello
e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia
delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
3. Il presidente della Corte fissa la data dell’udienza e ne dà
comunicazione al procuratore generale.
4. La Corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L’esecuzione della rogatoria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a
principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto
come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità,
alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo
e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
5-bis. L’esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può
pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
Art.725 Esecuzione delle rogatorie
1. Nell’ordinare l’esecuzione della rogatoria la Corte delega uno
dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari
del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di
questo Codice, salva l’osservanza delle forme espressamente
richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano
contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Art.726 Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio
dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è
trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve
essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma
dell’art. 167.
Art.726-bis Notifica diretta all'interessato [213]
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la
notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non
viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria
straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel
territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica
del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la
notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art.726-ter Rogatoria proveniente da autorità amministrativa
straniera [214]
1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di
assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia
presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica,
il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono
essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724,
commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
CAPO II Rogatorie all’estero
Art.727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere [215]
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero
dirette nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità
straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di
acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di Grazia e
Giustizia, il quale provvede all’inoltro per via diplomatica.
2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla
ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora
ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data
di ricezione della richiesta e l’avvenuto inoltro della rogatoria
ovvero il decreto previsto dal comma 2 (204 att.).
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro
trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto
previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere
all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano,
informandone il Ministro di Grazia e Giustizia.
5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a
norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal
Ministro di Grazia e Giustizia. Resta salva l’applicazione della
disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della
rogatoria, da parte dell’agente diplomatico o consolare,
all’autorità straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di
assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste
dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare
la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli
elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti
richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del
pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi
ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia.
Art.728 Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità
giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può
essere sottoposta a restrizione della libertà personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata
ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti
anteriori alla notifica della citazione.
2. L’immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il
perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato
il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in
cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art.729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria [216]
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1,
riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta
l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o
trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità
diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi
dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità
straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni,
da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti
inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell’art. 191 comma 2.
TITOLO IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
CAPO I Effetti delle sentenze penali straniere
Art.730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli
effetti previsti dal Codice Penale
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, quando riceve una sentenza
penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei
confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi
residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale
presso la Corte di Appello, nel distretto della quale ha sede
l’ufficio del casellario competente ai fini dell’iscrizione (685),
una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua
italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni
e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale
richiesta indicata nell’art. 12 comma 2 c.p.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla
sentenza straniera per gli effetti previsti dall’art. 12 comma 1 nn.
1), 2) e 3) c.p., promuove il relativo procedimento con richiesta
alla Corte di Appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero
di Grazia e Giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti
le informazioni che ritiene opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità
straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia,
dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata
all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con
rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. [217]
3. La richiesta alla Corte di Appello contiene la specificazione
degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
Art.731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di
accordi internazionali
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, se ritiene che a norma di un
accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una
sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono
venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il
riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale
presso la Corte di Appello nel distretto della quale ha sede
l’ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione (685),
una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua
italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la
documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre
l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato
estero ovvero l’atto con cui questo Stato acconsente all’esecuzione.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si
tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento
è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto
diverso dalla sentenza di condanna .
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla Corte di Appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che
il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti
dall’art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.
Art.732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli
effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali
di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il
risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il
riconoscimento della sentenza alla Corte di Appello nel distretto
della quale ha sede l’ufficio del casellario competente ai fini
dell’iscrizione (685).
Art.733 Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato
in cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e
imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in
giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato
riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui
comprensibile e a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative
alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali
abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è
previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata
pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in
corso nello Stato procedimento penale.
1-bis. Salvo quanto previsto nell’art. 735-bis, la sentenza
straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una
confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe
possibile secondo a legge italiana qualora per lo stesso fatto si
procedesse nello Stato .
Art.734 Deliberazione della Corte di Appello
1. La Corte di Appello delibera in ordine al riconoscimento,
osservate le forme previste dall’art. 127, con sentenza nella quale
enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte
del procuratore generale presso la Corte di Appello e
dell’interessato.
Art.735 Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La Corte di Appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini
dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che
deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza
straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge
italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per
natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità
della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di
ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella
fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può
eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge
italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella
sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri
indicati negli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di
quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza
l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte
dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione
condizionale della pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in
detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la
Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale
(176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le
prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il
trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti
stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella
sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al
cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la Corte pronuncia il riconoscimento ai fini
dell’esecuzione di una confisca (240 c.p.), questa è ordinata con la
stessa sentenza di riconoscimento.
Art.735-bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di
una somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca
consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di
un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene
pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del
limite massimo di pena previsto dall’art. 735, comma 2.
Art.736 Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello
competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini
dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può
disporre una misura coercitiva (281-286) nei confronti del
condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I
del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di
quelle dell’art. 273.
3. Il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque
entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva,
provvede alla identificazione della persona. Si applica la
disposizione dell’art. 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è
revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi
senza che la Corte di Appello abbia pronunciato sentenza di
riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro
tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza
irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte
in Camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla Corte è comunicata e
notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla
persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art.737 Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello
competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini
dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose
assoggettabili a confisca (240 c.p.).
2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa
ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte
del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il
sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione
di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano
l’esecuzione del sequestro preventivo .
Art.737-bis Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di
Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di
un’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono
divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una
confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la
richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale
presso la Corte d’Appello competente per il riconoscimento della
sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della
confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla Corte l’Appello,
che decide con ordinanza osservate le forme previste dall’art. 724.
3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento
giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge ovvero se si
tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse
nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni
per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l’esecuzione di indagini si osservano le disposizioni
dell’art. 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni
dell’art. 737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia
e la Corte d’Appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a
chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è
stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della
confisca. n termine può essere prorogato anche più volte per un
periodo massimo di due anni, sulla richiesta decide la Corte
d’Appello che ha ordinato il sequestro.
Art.738 Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza
straniera le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono
eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di
condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso
la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale Corte
è equiparata, a ogni effetto al giudice che ha pronunciato sentenza
di condanna in un procedimento penale ordinario.
Art.739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza
straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca (240
c.p.), il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo
a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se
questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o
per le circostanze (649).
Art.740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose
confiscate
1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata
alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a
sua richiesta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime circostanze
provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece
devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata
la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime
circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Art.741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni
civili di sentenze penali straniere
1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la
stessa sentenza prevista dall’art. 734 possono essere dichiarate
efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse
alla Corte di Appello nel distretto della quale le disposizioni
civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte
valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734.
CAPO II Esecuzione all’estero dl sentenze penali italiane
Art.742 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e presupposti
dell’esecuzione all’estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’art. 709 comma
2, il ministro di grazia e giustizia domanda l’esecuzione all’estero
delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta
dallo Stato estero.
2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa
solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente
dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello Stato estero è
idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale è ammissibile anche se non
ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato
si trova nel territorio dello Stato richiesto e l’estradizione è
stata negata o non è comunque possibile.
Art.743 Deliberazione della Corte di Appello
1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a
pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa
deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto fu
pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia e
Giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché
promuova il procedimento davanti alla Corte di appello.
2. La Corte delibera con sentenza, osservate le forme previste
dall’art. 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve
essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il
condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato
davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità
giudiziaria dello Stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte
del procuratore generale presso la Corte di Appello e
dell’interessato.
Art.744 Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero
1. In nessun caso il Ministro di Grazia e Giustizia può domandare
l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che
il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori
per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di
lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali
ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art.745 Richiesta di misure cautelari all’estero
1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà
personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro di Grazia
e Giustizia ne richiede la custodia cautelare (284-286).
2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca (240 c.p.), il
Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi
internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per
l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e
che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di
confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.
Art.746 Effetti sull’esecuzione nello Stato
1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui
ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata
della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo
le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
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