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CODICE DELLA STRADA
Art. 1 (Principi generali)
1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di
migliorare
il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
G) itinerari ciclopedonali
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e
fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree
di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade
F BIS ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell’utenza debole della strada
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per
le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario è considerato il comando della
regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi
di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art.
13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate
dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri
indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni
delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così
classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei
lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze,
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per
tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio
1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte
alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè
eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare
le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in
genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno
del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede
della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o
pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello
stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed
agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale.È parte della proprietà stradale
e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni,
piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata,
destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata,
destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli
34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di
stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l’intermodalità
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade
ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o
una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito
dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue
di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue
di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in
riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e
dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori
dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro
53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella,
ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole
di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4. Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli
enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei
lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti
emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della difesa .
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o
su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da
emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare
la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,
quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze
di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima
ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli
enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione
di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per
esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o
permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota
con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori
pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20 Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del paga-
mento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. In questa ultima
ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrati- va
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a
Euro 81.90.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55; qualora la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il
quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia
condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente è da due a sei mesi .
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per
il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti
obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti
la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria,
muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone
di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere
adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o
integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le
tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché
le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro
143,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e
nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro
275,00
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da Euro 21,00 a Euro 85,00 e la sanzione stessa è applicata
per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività
sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico
siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici,
sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore
di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00 .
Art. 9. Competizioni sportive su strada.
1.. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli
a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione
all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le
altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non
si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il
preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni
di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60,
purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme
tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta
giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei
Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare
di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia
ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì
la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro
ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in
sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le
relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto
alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro
573,00 , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da Euro 716,00 ad Euro 2867,00,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
8-bis. abrogato dalla legge di conversione del decreto legge 27
giugno 2003 Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da Euro cinquecento ad Euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. - viene aggiunto
l'articolo 9 bis cds
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui
il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 143,00 a Euro
573,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
«Art. 9-bis.
N.B.: essendo prevista la confisca, occorre effettuare sequestro ai
sensi articolo 321 cpp (da non confondere con quello ex articolo 354
cpp)
(Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con
veicoli a motore e partecipazione alle gare).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato
ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se
le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo
scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter.
(Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore).
N.B.: essendo prevista la confisca, occorre effettuare sequestro ai
sensi articolo 321 cpp (da non confondere con quello ex articolo 354
cpp)
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in
velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi
ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo
scopo»;
Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di
sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a)il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque
in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal
complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui
all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può
essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per
occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della
massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere
superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se
complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di
un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e
quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque
subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle
strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente
articolo.
3.È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma
del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla
sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il
carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in
modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle
rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo
61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di
animali vivi; g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e
fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6.I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e
dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito
al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61 (4); tale
eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e
soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter),
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma
4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in
lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo
61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a)non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di
cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a),
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
1. due assi: 20 t;
2. tre assi: 33 t;
3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1. quattro assi: 44 t;
2. cinque o più assi: 56 t;
3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un
servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le
modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista
la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare
l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo
le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con
la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se
il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in
relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della
strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli
eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del
traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli
61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti
alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel
regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art.
93.
16.Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17.Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli
adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo
della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi
tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o
tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno
solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali
di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 657,00 a Euro
2563,00
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
132,00 a Euro 530,00. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero
circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le
prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad
esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze
ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui
all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al
trasporto di cose (4), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00, e alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19,
21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del
veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui
al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa
previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico
non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni
se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2
per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino
a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo
e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di
quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro
immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti
sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico o il veicolo
siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste
dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 282,00 a Euro 1128,00. Ove in un
periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è
data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali
.
Art. 11. Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare
il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per
studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi.
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia
di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del
territorio di competenza
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
f-bis) alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato,
in relazione ai compiti di istituto
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e della navigazione e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle aree
di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal
Ministero dei trasporti e della navigazione (2), nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo", eccetto quelli di cui
al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri
compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla
base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di
cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade
esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata
in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel
catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso
di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi
di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
Art. 15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di
pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro 85,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati,
alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle
strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le
quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro
le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle
che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate
dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a
quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle
strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari
al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del
tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente
i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a
segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada
e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
716,00 a Euro 2.867,00.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico
ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può
essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2
m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 143,00 a Euro 573,00
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi
e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che
di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per
la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 716,00 a Euro 2.867,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 22. Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi
innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare
la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche
della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei
casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e
ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o
la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà,
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la
costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e
amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che
a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti
privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa
e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o
ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo
agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente
pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti
impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento
alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre
abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa
dalla prescritta segnaletica.
2. è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti
a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di
edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo
le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le
strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di
rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7.è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è
consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo
se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con
esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purchè autorizzate dall'ente proprietario della strada
ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
8.è parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente
codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice,
provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per
il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello
stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in
contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine,
l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore
della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle
leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di
esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del
comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le
insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di
individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i
comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti
proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute
nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al
prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
Art. 24. Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito
in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 716,00 a Euro 2.867,00.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle
opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione
ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata
fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime
dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo
sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi
specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà
stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere
realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non
intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di
cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 716,00 a Euro 2.867,00.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle
relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero
dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono
di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei
trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e
l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari,
di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e
concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano
le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta
per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non
potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente
può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale,
senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori
deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito,
il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a
presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti
indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi
di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le
strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni
imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e
per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti
inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla
regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di
rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei
lavori ed i casi di deroga .
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli
impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere
relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i
rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a
risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate
nelle specifiche convenzioni.
Art. 29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
143,00 a Euro 573,00
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione
delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle
relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a
spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione
o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico
dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri
casi con decreto del presidente della regione, su proposta del
competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo
e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione
di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
357,00 a Euro 1.433,00.
Art. 31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
143,00 a Euro 573,00
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 32. Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto,
a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì,
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio
della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni
laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00.
Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle
acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale
e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5. é, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
143,00 a Euro 573,00
Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere
contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla
tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale
tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma
1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge
24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del
proprietario.
Art. 35. Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti
proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei
modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi
internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e
della navigazione è autorizzato ad adeguare con propri decreti le
norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.
Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la
viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle
strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi
dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione
del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della
stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i
piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di
cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei
lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto
dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il
presidente della provincia quando sia data attuazione alla
disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel
rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (1). Il piano urbano del traffico viene adeguato agli
obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3,
le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8.È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli
esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui
al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle
strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei
centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli
enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della
strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali
che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio
ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali
o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art. 38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con
le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei
segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In
ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art.
43.
3.È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione),
le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le
rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato
anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa
comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa
in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo
per il quale è stata collocata.
8.È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul
retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto
dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte
all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica,
ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di
uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale
militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono
fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono
tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei
segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la
circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo
che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento
o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il
Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto.
In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
Art. 39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un
comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si
suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei
veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di
apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento
si applica il comma 13 dell'art. 38.
Art. 40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da
seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o
della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o
la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla
destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e
dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un
segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni,
i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali
orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate;
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano
rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare
le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è
eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo
dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10.È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una
striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il
cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono
essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati
segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli
attraversamenti stessi.
Art. 41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra
con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o
sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero.
I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale
e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a
quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista
ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno
la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i
conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella
quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto,
di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al
momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più
arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia
i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato
delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone
o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con
la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento
dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce
rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il
basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle
luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando
venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e
con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute
da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego
e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto
alle varie situazioni segnalate.
Art. 42. Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalità di impiego e di apposizione.
Art. 43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del
traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per
tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in
grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per
tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle
braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare
il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente
"arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o
dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a
risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi
per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di
giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale
distintivo.
Art. 44. Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere
collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale
avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da
altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso
e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate
a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi
di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in
tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un
dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi
di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I
passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che
sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a
livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed
acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere,
delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e
quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno
carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza
ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità.
Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale
non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice,
dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni,
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta
del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della
segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di
cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il
Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni
conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero
dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei
confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle
strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione
di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine
indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada
provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su
richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con
propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a
mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-
professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno
indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. è vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la
presenza e consentono la localizzazione delle apposite
apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6,
utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle
violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di
cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
716,00 a Euro 2.867,00. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle
per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le
cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base
alle categorie internazionali:
a)
- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
b)
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed
aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t;
c)
- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci,
aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
d)
- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .
Art. 48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
Art. 50. Velocipedi.
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta
quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare".
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 21,00 a Euro 85,00.
Art. 52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche (1):
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a
45 km/h;
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, o, in
alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non
osti il diritto comunitario. (2)
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità
per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche
atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.
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(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in SOGU
30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a
due o tre ruote:
3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come
segue: - ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un
motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna
e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45
km/h;
- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di
un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna
e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con
cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a
quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la
cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o
uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore), considerati come
ciclomotori:
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui
massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è
inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto
stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284,
Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre
1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a
due o a tre ruote.
Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in: (1)
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone,
in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso
quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a
ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati
da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi;
su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa
delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su
strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e
g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di
lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
(2)
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in SOGU
30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a
due o tre ruote:
3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come
segue:
- ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con
cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi
una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di
un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna
e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con
cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a
quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la
cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o
uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore), considerati come
ciclomotori:
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui
massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è
inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto
stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284,
Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre
1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a
due o a tre ruote.
Art. 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli
autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento.
In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui
all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e
da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi
rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera
circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e
la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto
in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali
di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico
impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.
Art. 55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un
motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia
elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
Art. 56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal
comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e
dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con
almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere
g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad
un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole
della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli
61 e 62 e dal regolamento.
Art. 57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento
e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle
lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla
esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie,
trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle
di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di
cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un
numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello
del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il
trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea
attrezzatura non permanente.
Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della
macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici
di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del
conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o
a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 15 km/h.
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le
loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti
negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli
previsti per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione
di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente
all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle
manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare,
devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella
cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione
o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da
parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità
della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita
in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per
questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (ai sensi del
comma 4-abrogato in sede di conversione del decreto legge del 27
giugno 2003).
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00 se si tratta di
autoveicoli, o da Euro 35,00 a Euro 143,00 se si tratta di
motoveicoli.
Art. 61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve
avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12
m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel
computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori,
purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima,
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in
conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e della navigazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e
dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi
di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e
le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme
contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal
presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Per la prosecuzione del
viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164,
comma 9.
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Per effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff.
5/5/1998), della direttiva 96/53/CE, le dimensioni massime delle
autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in
altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 m. di
lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la
carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8 m. di lunghezza,
larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.
Art. 62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i
veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a
tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con
esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due
assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i
veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico
unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più
assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la
massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta
di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si
tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore
è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora
si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno
carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la
massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t,
quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può
superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un
autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a
cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non
deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel
caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed
inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui
la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale
limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 10.
Art. 63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di
organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La
solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00.
Art. 64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri
bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi
in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei
cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a
50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa
complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il
prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed
analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro
85,00.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove
ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di
frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei
velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché,
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica.
Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le
zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e
culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di
piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola
ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso
delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza
a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 71,00 a Euro 286,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne
sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti
di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive
e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i
rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i
veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il
loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto
prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto
comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 143,00 a Euro
573,00
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35
t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli
autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi
di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di
attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria
di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.
Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1,
comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º
luglio 2004.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio
2005, chiunque víola le disposizioni di cui al presente comma è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 71,00 a euro 286,00».
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la
ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina
d'uso sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza
di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati
gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di
quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22
marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il
Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli
indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare
destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto
nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e
di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la
conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei
dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro
dei trasporti e della navigazione.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di
unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 71,00 a Euro 286,00.
Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre
devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente
l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di
visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei
dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo
di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma
2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 71,00 a Euro 286,00.
Art. 74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in
modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che
normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e
seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione,
le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di
ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà
per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro
dei trasporti e della navigazione.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 2.257,00 a Euro 9.032,00
Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato
al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova
da parte dei competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del
tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1
e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo
stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio
di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto
di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di
cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75,
comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando
si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle
Comunità Europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il
certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di
conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3,
rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il
certificato che contiene la descrizione degli elementi che
caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere
una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità
rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore
rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di
origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di
conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio.
Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni
sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le
modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi
6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 716,00 a Euro 2.867,00.
Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha
facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei
veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le
modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e
dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 716,00 a
Euro 2.867,00.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono
essere modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con
esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con
un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque
tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola
con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non
regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. La misura della
sanzione è da mille euro a 10.000 euro se il veicolo è utilizzato
nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter
Art. 80. Revisioni.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con
propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione
della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in
essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo
quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel
regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto
delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi,
per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso
a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo
sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva
a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società
consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti
tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di
cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in
possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in
conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con
imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui
denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del
tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di
revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché
quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai
controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità
che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e
della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente
della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle
operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale
adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da
parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.
Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 Tale
sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti
ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e
delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della
navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della
M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero
diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità
scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di
qualificazione previsto dal comma 2.
Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi)
per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di
noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via
eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti
con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a
dodici mesi.
Art. 83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di
necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di
accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C.
sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti
ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo
senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art.
46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298
Art. 84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario,
per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2.È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità Europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro
delle Comunità Europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla
legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante
contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6
t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per
il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio
della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da Euro 35,00 a Euro 143,00 se
trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di
cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 e, se si tratta
di autobus, da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4 bis. Chiunque, pure essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI
Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo
8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio
di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro
6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali è stata sospesa o revocata la licenza
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280
I taxi, al di fuori dell'orario di servizio, possono essere
utilizzati per "uso proprio": art. 14, comma 6, decreto legisl. 19
novembre 1997, n. 422.
Art. 87. - Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato,
effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le
relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle
linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha
ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in
detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di
veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A
tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle
rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per
le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i
servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della
carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della
legge 6 giugno 1974, n. 298
Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a
Euro 1.433,00.
Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing
e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso
sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del
codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del
venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di
trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle
predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta,
l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a
Euro 1.433,00. Alla contestazione di tre violazioni nel- l'arco di
un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra
irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando,
ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del
locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare
per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per
consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta
di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti
nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1,
è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui
all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro
573,00. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la
violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate
di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi
di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che
ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il
veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e
dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi,
tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata
dal regolamento.
Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o
di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente
ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è
stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1,
provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente
procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 600,00 a Euro 3.003,00.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di
proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 300,00 a Euro 1.501,00.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della
Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri
automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del
bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma
1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive
delle tasse, soprattasse e accessori
Art. 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta
di circolazione, duplicato
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione
del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della
validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264
2. Abrogato (1)
3. Abrogato (1)
4. Abrogato (1)
5. Abrogato (1)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio
della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
(1) Commi abrogati, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo
2000 n. 105, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 così
stabilisce:
Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della carta di
circolazione
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione,
l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito
modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente,
un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta
giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio
la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più
valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli
organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione
all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le
modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1
nell'archivio nazionale dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno
dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita,
sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di
residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del
veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta
giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui
al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine
stabilito, al domicilio dell'interessato la va!idità del permesso
provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del
duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia,
all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile
estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio
nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro
trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario
di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è
allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i
quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di
circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto
da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del
duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro
trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da
parte dell'intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di
circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica
al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi
dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di
circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle finanze.
ART.97 CDS
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa
e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n.
264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i
dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di
massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori
che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 71,00 a euro 286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità
oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più
delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a
euro 143,00.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a euro
524,00.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 65,00 a euro 262,00.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.549,00 a euro 6.197,00.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui
dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro
85,00.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00. Alla medesima sanzione
è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta
la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di
polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 65,00 a euro 262,00. Alla medesima sanzione è soggetto
chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in
caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 98. Circolazione di prova. (1)
1. Abrogato (2)
2. Abrogato (2)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00. La stessa sanzione si applica se
il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 143,00
ad Euro 573,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) La materia è ora regolata dal DPR 474/2001, che si riporta di
seguito.
(2) Commi abrogati dal citato DPR 474/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n.474 -
Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova dei veicoli.
(in G.U. 30 gennaio 2002)
Art. 1. - Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli
articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non
sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione
di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le
aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di
veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per
tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti
universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono
sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di
equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di
equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione,
anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità
annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo
veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è
presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo
dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto
di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione,
purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il
collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3
e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2. - Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma
1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone
posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme
con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri
alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima.
Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare,
senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle
targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti
stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per
la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare
della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici,
dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della
targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.
I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante
imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico
piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05
millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri
sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento.
Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto
l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la
targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
Art. 3. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione
dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro
quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente
atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della
relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede
il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare,
previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una
nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella
deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai
sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare.
Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa,
previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma
2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o
sottratta, provvede alla sua distruzione.
Art. 4. - Abrogazioni
Omissis. Le modifiche sono già riportate nei testi
Art. 99. Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica,
per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o
a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è
stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un
foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere
i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro
85,00.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00 e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le
targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui
all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la
carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede
direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale
periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9,
lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 1.693,00 ad 6,774,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 ad
Euro 85,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai
sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il
Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il
prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e
di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attività previste dall'art. 208, comma 2 .(2) Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con
i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei
lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al
P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3,
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi
di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 357,00 ad Euro 1.433,00.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla
Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del
veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la
dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve
richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della
M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova
immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle
targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione
di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero
circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio
del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione
di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo
il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle
targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità
per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione
generale della M.C.T.C..
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la
consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei
documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato
ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3.
4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00 [La sanzione è da Euro 357,00 a Euro 1.433,00 se la
violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4]
La materia è ora regolata dall'art. 46 del decreto legisl. 5
febbraio 1997, n. 22, modificato dall'art. 6 del decreto legisl. 8
novembre 1997, n. 389, il quale dispone:
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali
centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione
può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle
case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne
un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri
di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del
veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la
carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il
proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori
delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli
da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di
custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e
della navigazione emana le norme tecniche relative alle
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di
messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Art. 104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per
i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può
eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di
tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al
60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore
al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due
sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non
deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle
norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad
un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e
masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate
macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare
su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile,
rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel
regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare
durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9
oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 143,00 a Euro 573,00
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro
143,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
Art. 105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è
fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante
del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
143,00 a Euro 573,00.
Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia,
infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati
dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo
da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono
equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di
protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il
sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per
il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del
parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di
cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3
t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla
macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di
freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi
agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a)
siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le
stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal
regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento
possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di
applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del
lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle
Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute
nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà,
per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto
di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6.
Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del
motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il
regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova
da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche
agricole e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato
su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocità.
Art. 108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una
carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati
a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art.
107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire
l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il
contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e
della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o
da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli
accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con
parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di
conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di
certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione
vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità,
senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di
circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali.
Art. 109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di
controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole
non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al
mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso di concerto
con i Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino
alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al
tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2,
lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni
previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio;
il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine
agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero
di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla
carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario
della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative
variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo
presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà
consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire
anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere
alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al
comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della
carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché
le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale
non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al
fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità
per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove
ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in
circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso
di concerto con il Ministro per le politiche agricole, può
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione
a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità
economica Europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è
stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato
di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole in circolazione e aggiornamento del documento di
circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di
accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola
alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure
uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici
provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i
dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00, salvo che il fatto
costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere
munite posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola
traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99,
100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite
dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con
proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto
al comma 4.
Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e
per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che
dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale
targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per
quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed
il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi
o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti
altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc
che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di
40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale,
con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate
alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa
complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi
7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di
abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in
servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. Qualora
trattisi- di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera
e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 143,00 a Euro 573,00.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che
trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a
125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00. La stessa sanzione si applica al
conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver
compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione ammi
nistrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro 85,00 se
si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse
con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della
direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di
guida).
ART.116 CDS MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2005
Art. 116
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro
che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente
di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici e dell’attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A,
ivi compresa quella speciale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i
titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono
tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce
il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida,
dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché
il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali
è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
dell'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove
ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui
al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente
di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero
3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus,
autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio
di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari,
devono conseguire un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere
rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le
modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla
nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla
data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia
stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito
non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento.
11-bis.Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato
ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e
dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale , se
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 357,00 a euro 1.433,00
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro
2.065,00.
14.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.
16. (9)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del
veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a
dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
NOTA Secondo le disposizioni dell’articolo 5 comma 1 bis della L……
che ha convertito in legge il DL 30 giugno 2005, n. 115 "Gli
istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si
applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei
requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente
della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La
conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti."
Art. 117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i "due" anni successivi alla
data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di
motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria
B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo
121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni
dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto
l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di
velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
Vedi anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida), art. 6,
comma 2.
Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di
persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della
azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti
di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore
già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore
di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo
che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi
almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli
esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di
filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del
comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per
anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della
patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di
idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di
vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche
ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti e della navigazione.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite
della patente di guida per autoveicoli, del certificato di
abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di
idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può
essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti
i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che
indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la
revisione della patente di guida .
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda
per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le
unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti
clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo
adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia
superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di
cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della
navigazione. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione
esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti
demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello
Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta
del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni
mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.
7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione
si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera
a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un
ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni
mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha
riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici.
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di
guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono
stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e
integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre
anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare
la commissione di reati della stessa natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione
del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento
informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della
Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al
Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e della
navigazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 21 ott. 1998, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120, per
violazione della legge delega n. 190/91, nella parte in cui consente
la revoca della patente anche nei confronti di chi ha subito una
misura di sicurezza già esaurita
Art. 121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione sulla base delle direttive della
Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti
e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono
effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di
qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui
al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei
allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e
legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della
prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito
ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame
di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116.
Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della
direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di
guida).
Art. 122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre
categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli
delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o
l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si
trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti,
vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a
sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2
ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali
contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da
istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente
valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Alla
violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
Art. 123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione
dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo
uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la
limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od
enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal
legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto
dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per
le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel
caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, le
dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali
del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in
un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i
requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di
esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
716,00 a Euro 2.867,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e
di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente
ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed
autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la
legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate
dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché
delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1
che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste
dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 2.257,00 a Euro 9.032,00.
All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per
i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida
di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B,C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la
guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida
di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il
quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della
patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro
573,00.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A,
B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso
o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 71,00 a Euro 286,00.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per
determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro
requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi
debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per
la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’art. 116,
commi 8 e 8-bis,, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque
in occasione della conferma di validità della patente di guida.
Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul
certificato di idoneità.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per
posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da
cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data
di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal
quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui
all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita
medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle
ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile
in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal
titolare della patente per il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della
patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti
nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità
diplomatico-consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in
Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma
5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validità della patente, comunica al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
143,00 a Euro 573,00. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 126-bis (Patente a punti).
con le modifiche apportate da d.l. 184/2005
In vigore dal 22/09/2005
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della comunicazione all•anagrafe di cui sopra della
violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di
una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni
delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione
si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano
decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. (1) Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante
o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all•organo di polizia che procede. Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000. (2)La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria
patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a
cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i
criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno 20
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino
ad un massimo di dieci punti
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve
sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A
tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione,
la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto
definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.
Tabella punti con modifiche a seguito conversione decreto legge
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di
sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a
soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B
o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio
Art. 127. Permesso provvisorio di guida.
Abrogato con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 104,
in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2 così stabilisce:
Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente,
entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne
denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo
su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi
organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso
provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento
del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente
identificata nella denuncia non è piu' valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli
organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione
all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le
modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno
dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o
distrutta; d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno
all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro
i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di
cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine
prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso
provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del
duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia,
all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile
estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro
trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di
apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata
l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della
validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1,
rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla
sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da
rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del
duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla
data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.
Art. 128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre
che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica
locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca della patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. Alla stessa
sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato,
a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma
1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI.
Art. 129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la
revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal
caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il
recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è
sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato
commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul
documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà
immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento
informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della
direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è
atto definitivo.
Art. 130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.
128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può
direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e
fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116
per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato
Art. 130-bis.
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
(Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino
la morte di altre persone).
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui
all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare
sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre
persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di
ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5
dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma
9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice
penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi
dell’articolo 93 del codice penale ";
Art. 131. Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei
trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero degli
affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita
e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento,
nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte
di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in
cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n.
331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto
da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità
che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00.
Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati
in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un
rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione
che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o
presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93.
La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1996, n. 110, ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui
prevede la confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga
della carta di circolazione successivamente al sequestro del
veicolo.
Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro
permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di
determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un
certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo
Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti
veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi
dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la
patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
e da Stati della Comunità Europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno
Stato membro della Comunità economica Europea, che abbiano acquisito
la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente
sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che
l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il
certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da
Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi
internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente
dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da uno Stato membro della Comunità Europea, è stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla
nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre
il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in
sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una
nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o
altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie,previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità,
ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti
di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della
direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di
guida), che stabilisce la equivalenza delle patenti rilasciate da
Stati della UE con le patenti italiane. Per il d. m. 8 agosto 1994,
la conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale
della residenza è puramente facoltativa.
Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi
delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti,
sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente
Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe
di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle
strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene
rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al
rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla
guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli
delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti
requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al
trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province
autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano (1).
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli
delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché
i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato
Art. 139.
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3,
lettera a), dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di
servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalità per il rilascio di tale patente
Art. 140. Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141. Velocità.
1.È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo
che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico
del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri
veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni
caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto
anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
DETRAZIONE PUNTI 5
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro
550,20
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
Euro 21,00 a Euro 85,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h
per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali
lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il
limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano
l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed
i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita'
massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h
per le strade extraurbane principali
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità
massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade
e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei
criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di
limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada
hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al
venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i
provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i
criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori
pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri
abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a
8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a
Euro 143,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 DETRAZIONE PUNTI
2
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
del- la stessa è da tre a sei mesi
DETRAZIONE PUNTI 10
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a
Euro 85,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa è da quattro a otto mesi.
Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e
in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate
o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o
su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale,
salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera
a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. DETRAZIONE PUNTI 4
6. abrogato da decreto legislativo 9/2003
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie
di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia
più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a
destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di
sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un
lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della
zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a
sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 138,00 a euro
550,00. DETRAZIONE PUNTI 4
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità,
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia
divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 271,00 a euro
1084,00 Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
DETRAZIONE PUNTI 10
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano È
ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti
di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non
mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in
ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una
riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al
margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti
che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre,
spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza
motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria
segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente
ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. DETRAZIONE PUNTI
6
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7.È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità
di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo
da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre
direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro da euro 138,00 a euro 550,00 DETRAZIONE PUNTI 5 (escluso
ipotesi comma 5 per la quale è prevista detrazione punti 6)
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a
norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00. Sono fatte salve le
particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché
dall'articolo 191, comma (ad eccezione dei segnali stradali di
divieto di sosta e di fermata DETRAZIONE PUNTI 2
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la
marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro da euro 138,00 a euro 550,00 DETRAZIONE PUNTI 6
3 bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui
all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui
al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i
conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 6
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
DETRAZIONE PUNTI 3
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra; DETRAZIONE PUNTI 3
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise
in corsie, abbia iniziato il sorpasso; DETRAZIONE PUNTI 3
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della
differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da
sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla
direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
DETRAZIONE PUNTI 3
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada
che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
DETRAZIONE PUNTI 5
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo
stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densità della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può
effettuare su ambo i lati. DETRAZIONE PUNTI 2
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali
casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso
di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica
orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del
traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione
stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo
che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche
nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro
286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro da euro 138,00 a euro 550,00. Quando
non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14 la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 282,00 a euro
1.128,00 Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al
comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le
violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a
sei mesi. DETRAZIONE PUNTI 10 Quando si tratti del divieto di cui al
comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le
violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a
sei mesi.
Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in
ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i
veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più
corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque
inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono
tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il
lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00. DETRAZIONE PUNTI 3
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma
7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due
anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di
cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. DETRAZIONE
PUNTI 5
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00, salva l'applicazione del-
le sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio
colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II,
del titolo VI. DETRAZIONE PUNTI 8
Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade
di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è
ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che
provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se
l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi
quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi
sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede
in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra
di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette,
la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che
procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole
per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare
se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 DETRAZIONE PUNTI 5 e 6 DETRAZIONE PUNTI
8
Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare
in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti
della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che
il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza
del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che
serve a rendere più visibile il veicolo dalla
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi
che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la
larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del
suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri
utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti
destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la
circolazione diurna
p-quater ) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimità
dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p- sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all’articolo 177;
p- septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui
mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione delle strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica.
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore,
ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio
l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante
la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi
indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi,
se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di
marcia diurna
1-ter. soppresso.
2. soppresso.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00 DETRAZIONE PUNTI 1
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a
tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le
esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti .
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei
casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando
a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare
gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli
circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4.È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per
dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare
al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è
consentito durante la circolazione notturna e diurna e in deroga al
comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova
sulle corsie di emergenza
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,
durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e
loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando
in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale
mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9.È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi
da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 3
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00. DETRAZIONE PUNTI 1
Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare
allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve
essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare
le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora
intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o
quello sinistro, qualora intenda voltare .
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse
della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile
sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 8
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00. DETRAZIONE PUNTI 2
Art. 155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con
la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in
luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei
proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia
anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la
salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque
arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del
conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono
essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto
obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo
di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in
funzione.
7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00.
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui
binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da
intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza
dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità
delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale,
salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per
ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due
ciclomotori a due ruote o due motocicli ;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove
questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata
inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento
dei veicoli in servizio di piazza; DETRAZIONE PUNTI 2
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo
scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per
persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
DETRAZIONE PUNTI 2
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
DETRAZIONE PUNTI 2
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g)
e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli
costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale
e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può
provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive
funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno
stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è
consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione
dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione
può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art.
15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 (1).
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28
gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli
automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione
viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali
(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del decreto legisl.
5 febbraio 1997, n. 22. Il riferimento è ora all'art. 46 di
quest'ultimo, il quale così dispone:
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali
centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione
può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle
case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne
un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri
di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA)
avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di
agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il
proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e
della navigazione emana le norme tecniche relative alle
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di
messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Art. 160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri
urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta,
con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati
in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione
dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali
potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati.
Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla
carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
21,00 a Euro 85,00.
Art. 161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori
della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
DETRAZIONE PUNTI 2
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o
intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e
libero il transito. DETRAZIONE PUNTI 4
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere
a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il
segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di
polizia. DETRAZIONE PUNTI 2
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e
i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando
non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il
segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal
regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che
ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché
verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale
per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali
dispositivi
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1
è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00. DETRAZIONE PUNTI 2
Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.
1.È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze
di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato
altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2.È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità
al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da
non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe
di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.
61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna
parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori
e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente
percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5.È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli
altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle
estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 3
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono
fissate dal regolamento.
Art. 165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione
il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile
di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 2
Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a
pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro
85,00.
Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a
quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è
superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da Euro 35,00 a Euro 143,00, se l'eccedenza non supera 1t;
DETRAZIONE PUNTI 1
b) da Euro 71,00 a Euro 286,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;
DETRAZIONE PUNTI 2
c) da Euro 143,00 a Euro 573,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;
DETRAZIONE PUNTI 3
d) da Euro 357,00 a Euro 1.433,00, se l'eccedenza supera le 3 t.
DETRAZIONE PUNTI 4
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a
10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono
applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento ,
non superi rispettivamente il dieci DETRAZIONE PUNTI, venti
DETRAZIONE PUNTI 2, trenta per cento DETRAZIONE PUNTI, oppure superi
il trenta per cento della massa complessiva DETRAZIONE PUNTI 4.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art.
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico
soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere
d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade
che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un
franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non
inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il
cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è
soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella
prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 143,00 a Euro 573,00, ferma restando la responsabili- tà
civile di cui all'art. 2054 del codice civile. DETRAZIONE PUNTI 3
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per
cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le
spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada
di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto
in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione può altresì prescrivere,
con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei
veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o
classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di
cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle
merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli
impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò
essere abilitati; il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite
per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere
ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al
comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione
del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i
criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano
le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. DETRAZIONE PUNTI 4
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85
(1). DETRAZIONE PUNTI 10
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (2).
9. Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,00 a euro 1.377,00. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI. DETRAZIONE PUNTI 10
«9-bis. Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,00 a euro 1.377,00. DETRAZIONE PUNTI 2
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
víola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 138,00 a euro 550,00».
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 9.
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi
indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal
regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti
veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a
dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo
per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in
via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a
quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a
Euro 573,00
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro
1.376,55, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma
del capo I, sezione II, del titolo VI. DETRAZIONE PUNTI 4
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida
di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro
143,00. DETRAZIONE PUNTI 2
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 1
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori
omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10,
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
3. Sui veicoli di cui comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
4.È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di
esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,00 a euro 275,00 DECURTAZIONE PUNTI 1 .
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da
conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote.
1.Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
1-BIS Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula
di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro
275,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente. DECURTAZIONE
PUNTI 5
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 716,00 a Euro 2.867,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro
che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a
3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati
per passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,
classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di
ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di
utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie
di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso
delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la
durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5
della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta
degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una
statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di
ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta
se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia
disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di
età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto
di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da
rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti
e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei
trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi
è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. DETRAZIONE PUNTI 5
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il
normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 34,00 a euro 138,00. DETRAZIONE PUNTI
5
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o
sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 716,00 a Euro
2.867,00.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali
per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei
Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il
conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie
(che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,00 a euro 275,00. DETRAZIONE PUNTI 5
Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di
cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere
esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i
servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente
codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto
regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 138,00 a euro 550,00. DETRAZIONE PUNTI 2
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della
copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro da euro 138,00 a euro 550,00. DETRAZIONE PUNTI 2
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 21,00 a Euro 85,00, salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
DETRAZIONE PUNTI 1
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore,
oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.
Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00, nonchè con
il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione
dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone
in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a
seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano
trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo
che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono
definitivi .
Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali.
N.B.: in sede di conversione del decreto legge 151/2003 è stato
disposto che: Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e
fine.
2.È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e
sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150
cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a
250 cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla
carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane
principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6,
possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti
di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti,
qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti
di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il
provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate
il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6.È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per
le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio
se autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 357,00 a Euro 1.433,00. DETRAZIONE PUNTI 4
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a)
DETRAZIONE PUNTI 2, b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00, salvo
l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 35,00 a Euro 143,00. Se la violazione riguarda le disposizioni
di cui al comma 6 la sanzione è da Euro 21,00 a Euro 85,00.
DETRAZIONE PUNTI 2
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si
applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme.
Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali.
N.B.: in sede di conversione del decreto legge 151/2003 è stato
disposto che: Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio; DETRAZIONE PUNTI 10
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia; DETRAZIONE PUNTI 10
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata. DETRAZIONE PUNTI 10
2.è fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla
corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in
circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il
cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare
o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre
essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo
diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi
in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente
incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio
secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è
dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al
divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di
marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano
in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i
veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che
devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con
l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di
circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera
impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da
corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per
la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in
ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi
atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a
Euro 1.433,00.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo
non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro
550,20 è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che
verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme del-
l'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da 1.693,00 a
6.774,00. DETRAZIONE PUNTI 10
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b)
DETRAZIONE PUNTI 10, c) DETRAZIONE PUNTI 10 e d) ) DETRAZIONE PUNTI
10, e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 2
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e
d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da due a sei mesi
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze
e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti
veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di
idoneità al servizio da parte della Direzione generale della
M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli
suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro
286,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a
Euro 143,00. DETRAZIONE PUNTI 2
Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e
le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro da euro 138,00 a euro 550,00. La stessa sanzione
si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
dette prescrizioni. DETRAZIONE PUNTI 2
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il
libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 138,00 a
euro 550,00, salvo che il fatto costituisca reato. DETRAZIONE PUNTI
1
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo
avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata
l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00, nonche' con
il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione
dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a
seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del
comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al
trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7,
8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione,
il quale decide entro sessanta giorni.
Art. 179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal Regolamento CEE n.3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego
stabilite nel Regolamento stesso. Nei casi e con le modalità
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresì di limitatore di velocità
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 716,00 a
Euro 2.867,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata
nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o
l'alterazione del cronotachigrafo. DETRAZIONE PUNTI 10
2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore
di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un
limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione
del limitatore di velocità DETRAZIONE PUNTI
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 688,00 a euro
2754,00
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con
il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un
anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta
immatricolato.
6 bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalità del limitatore di velocità o del crontachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha la circolazione di
veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante,
manomesso o non funzionante o non funzionante diffida il conducente
con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro
un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare
della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del
verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della
carta di circolazione.
9.Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis2 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del limitatore di velocità,
alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le
norme del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978,
n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del
titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida
di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la
licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia
in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove
previsto ed un documento di riconoscimento
Le disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 17,
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è
da Euro 21,00 a Euro 85,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro
1.433,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue
l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento
da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza,
il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica
e quello] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
21,00 a Euro 85,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art.
180.
Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a
decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per
autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997
n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con
la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli
di portarlo con sé.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per
i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di
cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere
condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
21,00 a Euro 85,00. La sanzione è da Euro 35,00 a Euro 143,00 quando
si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Art. 183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può
essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel
comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
21,00 a Euro 85,00 .
Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o
pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere
costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da
evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una
zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di
pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che
dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali
non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il
veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano
fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero
superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che
resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali
superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di
assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
35,00 a Euro 143,00.
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo
non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi
propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque
la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4.È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e
luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a
Euro 286,00.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe
aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei
liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei
residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli
impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per
l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da
un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni
nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II del titolo VI; in tal caso, ai fini del ritiro della
patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla
più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. DETRAZIONE
PUNTI 10
3. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17maggio 1999,
n. 144.
6. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2. DETRAZIONE PUNTI 10
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il
prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
8. 8. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2 Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che
ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in
via cautelare, della patente fino all'esito dell’esame di revisione
che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni
dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma
2, ultimo periodo, dell'articolo 186. DETRAZIONE PUNTI 10
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con le sanzioni di cui all’articolo 186 comma 2 DETRAZIONE PUNTI 10
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei
casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel
medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo
se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro
143,00.
Art 189 Omissione di soccorso
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo
le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono
presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi
sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentocinquanta euro a mille euro. DETRAZIONE PUNTI 4 In
tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare l'applicazione della revisione di cui
all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
DETRAZIONE PUNTI 10
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e`
punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile procedere
all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti DETRAZIONE
PUNTI 10
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per
il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10. DETRAZIONE PUNTI 2
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia
dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto
di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per sé o per altri.
3.È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è
inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4.È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i
casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6.È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9.È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
21,00 a Euro 85,00.
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui
ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio. DETRAZIONE PUNTI 5
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza. DETRAZIONE PUNTI 2
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone
bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o
di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto. DETRAZIONE PUNTI 5
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
138,00 a euro 550,00 DETRAZIONE PUNTI 3
Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i
pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto
delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti
ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e
le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 71,00 a Euro 286,00. DETRAZIONE PUNTI 3
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto
non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 1.128,00 a Euro 4.515,00 DETRAZIONE
PUNTI 10
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
716,00 a Euro 2.867,00.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità
verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del
codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta
giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti
relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore
di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di
legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata
dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo
202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e
custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che
ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende
l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e
il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213
Art. 194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente
capo.
Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo
fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale
di Euro 19.95 ed il limite massimo generale di Euro
novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può essere
superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di
più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni
precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle
aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi di cui al comma 1.
Art. 196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione .
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di
personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace
alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente.
Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
Art. 199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che
vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
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Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla
legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con
decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce :
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di
cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento
di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di
controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle
strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi
di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere
degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1,
ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di
traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le
successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui
al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi
dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela
della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in
tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono
utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo
automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento
degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od
omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i
dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di
contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti
di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito
di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta
dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia
dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma
1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi
entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti
all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi
la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1:
a) a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocità;
b) b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) c) sorpasso vietato;
d) d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale
ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del
rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni
g) g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133- bis, della legge
15 maggio 1997, n.127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la
presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate
In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora
l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica
stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si
effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale
(2). Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di
guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le
notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte
alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla
carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata
e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a
soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe
la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario
del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite
il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si
trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione
della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette
gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione.
In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione
lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel
verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità
di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve
avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per
le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13;
124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma
6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni
Art. 203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla
notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione
personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il
prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione
2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene
l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195,
comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia
stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione
all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa.
Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione,
senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2.L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa
ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al
prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
«Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in
cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento
fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte
salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche
alle sanzioni accessorie.
3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della
sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice
di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del
deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può
escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all’articolo 205
Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. Soppresso
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può
delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208
Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma
dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è
regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo
accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico
all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve
versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari
alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma
2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 202
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell’Unione europea
NOTA: lo spazio economico europeo è costituito da tutti gli stati
dell'Unione Europea con l'aggiunta di ISLANDA, LIECHTENSTEIN,
NORVEGIA
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato,
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni,
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati:
a) - fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della
legge 17.5.1999, n. 144, per il finanziamento delle attività
connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13.6.1991, n. 190, per
studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale,
attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30.12.1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività
di promozione della sicurezza della circolazione;
b) - al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) - al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5
per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della
scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale
e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri
enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2
per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle
scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi
proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade,
al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all'articolo 3, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della
mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento
della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti . Per i comuni la comunicazione
è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a
diecimila abitanti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a
introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato
di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
Art. 209. Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre
1981,n.689.
Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice
civile.
Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme
che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro
dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in
corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o
ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza
degli eredi.
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere
abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel
termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed
allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel
caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne
avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di
estinzione del procedimento per adempimento della sanzione
accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente
proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto
emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il
verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre
l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente
proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta
il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione
accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art.
650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 5. Ove
trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia
ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle
altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale
di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui
al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di
appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di
sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i
ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento
delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro
6197,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso
l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non
hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone
la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo
il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che,
decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che
procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il
termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei
soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto
termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il
quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli
atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del
veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del
custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo
214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto
il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria
dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo
della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro
integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica
si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di
affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo
di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo
214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni
dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di
custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario
del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le
disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è
stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.
In queste ipotesi l’autorità di polizia che accerta la violazione
deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni
del presente articolo, in quanto compatibili.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel
caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.693,00 a euro 6.774,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5.. Abrogato
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del
veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Fermo amministrativo del veicolo
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il
presente codice prevede che all'accertamento della violazione
consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul
veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con
le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro
2628,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il
suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che
la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso
l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma
2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia
all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento
dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a
euro 2628,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.
Art. 214 BIS (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
aggiunto con decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269. Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici - pubblicato in gazzetta ufficiale del 2 ottobre
2003
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché
dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e
con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali
La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi
veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di
alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione
delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare
riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma,
sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero
dell’interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1,
del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento
notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico
competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di
acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque
anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque
custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche
se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della
rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito.
La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti
dal prefetto anche senza documentazione dello stato di
conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il
modello ed il numero di targa o telaio.
3. All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del
demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle
condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali
oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente.
5. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il
provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto,
calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in
euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5
tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in
euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente
ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di
esso, di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta
prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente
riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti
annui; la prima rata è corrisposta nell’anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del
procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non
determinano responsabilità contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli
oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state
avviate dalle singole prefetture – uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni
del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e
non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche
sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria,
salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di
pagamento meno onerose per l’erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della
disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l’organo di
polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al
proprietario l’avviso previsto dal comma 2-quater dell’articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera
a), n. 2) del presente articolo, con l’esplicito avvertimento che,
in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si
procederà, altresì, all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di
dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il
trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla
data della notificazione dell’avviso. La somma ricavata
dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o
il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata, in ogni altro caso la somma depositata; è restituita
all’avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino alla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 214-bis
del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l’alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, lettere
a), b) e c), e 2, e all’articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice
civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la
rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito
all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma
dell'articolo 203.
Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione, della targa o della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono
previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il
documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque
giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle
autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si
tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è
determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il
prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei
casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del
veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La
restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo
accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le
macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende
alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.693,00 a 6.774,00. Si applica la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di
tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa.
Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di
circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma
1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte
dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul
territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse
modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e
viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto
ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le
modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono
stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre
ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone
l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.693,00 a 6.774,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e,
in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa
del veicolo.
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente
a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici
giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il
periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei
limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente
all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di
durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il
titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della
prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di
più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di
polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla
patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte;
si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle
precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio
che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che
provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.693,00 a 6.774,00. Si
applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso
di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi
previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della
commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120,
comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo
della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di
polizia incaricato dell’esecuzione Dell’ordinanza si dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1,
nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente,
dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il
decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura
sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o
comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda
contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del
presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla
data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando
suddetti.
Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.
Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo
che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione
contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del
luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è
trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere
il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto,
dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente
responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della
patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di
consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione
ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio,
alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il
provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non
è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è
trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della
violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice
di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della
navigazione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205.
Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente .
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso
consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata
stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e
procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della
patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.
Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei
veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale
delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale
dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e
violazioni.
Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità
anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti
dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade,
la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di
strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici
nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società
concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per
le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente
viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione
degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l),
m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i
dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa
apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei
ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi
costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione
generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati
relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo che comportano decurtazione del punteggio di cui
all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante
la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata
ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento
dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie
di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della
Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta
e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i
cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e
per la individuazione dei punti di maggiore congestione del
traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive
impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei
lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio.
Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.
870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino
al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato
di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126.
Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19
della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e
19
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori
pubblici sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o
di specializzazione post-laurea del personale del suindicato
dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché
per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.
226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-
amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di
concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento
del personale o di specializzazione post-laurea, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione
del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi della
collaborazione dell'Automobile club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società
sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal
relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti
Art. 231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del
capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla
legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16
febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22
dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4
agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo
VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano,
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio
1978, n. 27.
Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e
di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice,
è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3,
comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in
vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da
233 a 239.
Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo
20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale
restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al
momento esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore
del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto
termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari
di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro
un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i
piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da
attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la
restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di
sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del
presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il
permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso
termine devono essere realizzate le opere necessarie per
l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si
applicano le previgenti disposizioni in materia.
Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I
del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà
di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal
1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà
di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A
decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti e la navigazione può, con propri
decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche
tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli
stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di
tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1°
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione,
alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità
relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al
rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli
articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire
dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della
pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in
corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità.
Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in
tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente
codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le
targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle
norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV, titolo III (circolazione su strada delle macchine agricole e
delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che
alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate
entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti
nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in
circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la
validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di
scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno
dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.
Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni
in materia, che possono essere immesse in circolazione senza
necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30
settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi
comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e),
immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.
Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo
che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate
a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le
procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti
rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità.
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla
predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di
validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128,
dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove
norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti
di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile
1988, per la guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle
norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore.
Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1°
ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge
24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva
circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed
accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure
di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle
disposizioni previgenti.
Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo
la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.
Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data
inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e
dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere
completati nel triennio successivo.
Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
1993.
APPENDICE 1 - Codici patenti card
Nelle patenti di guida formato CARD, non c'è più spazio per le
annotazioni e/o limitazioni. Queste sono identificate da una serie
di codice e/o subcodici validi per tutti i paesi comunitari.
Quindi per l'operatore è importante fare attenzione ai codici che
sono situati:
• nella riga inferiore alla categoria DE (cioè le ultime caselle
delle colonne numero 9 - 10 - 11 - 12): quei codici sono
l'equivalente delle annotazioni che prima venivano fatte a mano, con
timbro o con sistema maccanografico. Esempio: codice 01 - obbligo
lenti
• nella colonna 12 vengono invece indicati i codici sulle
limitazioni legate al tipo di veicolo)
In ogni caso si allega la circolare esplicativa:
DA FONTE DTT - CIRCOLARE U.D.G. N. B/45 - 12/06/00 - PATENTE DI
GUIDA - CODICI E SUBCODICI.
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Unità di Gestione Motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre – Unità operativa MOT5
Roma, 12 giugno 2000
Prot. 3722/4630
Circolare U.d.G n. B/45
Oggetto: "Codici e subcodici da indicare sulle patenti di guida"
È in fase di approvazione la direttiva comunitaria che introduce
codici comunitari armonizzati per le patenti di guida, in aggiunta
ed a completamento di quelli già previsti dall’art. 1, comma 3,
della direttiva 97/26/CE, recepita in Italia con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999.
L’adozione a livello comunitario di codici e subcodici armonizzati
si è resa necessaria per consentire la comprensione dei dati
contenuti nelle patenti di guida in tutti i Paesi membri e per
facilitare, la libera circolazione delle persone.
L’adozione anticipata sul territorio nazionale, concordata con la
Commissione europea, si è resa invece necessaria per consentire
l’inserimento del maggior numero di informazioni possibili sulle
patenti di guida formato card, e per eliminare i fogli aggiuntivi
recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali
Con decorrenza 21 giugno 2000, pertanto, saranno adottate le
procedure indicate nella presente circolare.
La nuova impostazione si riflette solo marginalmente sull’attività
delle commissioni mediche locali, sull’operatività degli Uffici
provinciali della M.C.T.C., sulle attività di controllo delle forze
dell’ordine.
In particolare, le commissioni mediche locali, per i certificati
rilasciati dal 21 giugno 2000 e limitatamente a quelli rilasciati a
titolari di patenti speciali, dovranno indicare nel certificato
medico, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i
corrispondenti codici e subcodici, dal momento che gli adattamenti
compariranno sulla patente solo attraverso i codici che li
contraddistinguono.
La sola attività aggiuntiva richiesta alle Commissioni, pertanto, è
quella di ricercare, fra i codici e subcodici disponibili, quelli
più idonei a rappresentare gli adattamenti prescritti.
I codici ed i subcodici, essendo stati elaborati dalla Commissione
europea potranno essere modificati solo dai competenti organi
comunitari.
Le forze dell’ordine impegnate nell’attività di controllo dovranno,
invece, dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nell’allegato 3,
per poter verificare se il conducente abbia dotato il proprio
veicoli degli adattamenti prescritti. Per ottenere ulteriori
informazioni potranno, attraverso le proprie centrali operative
collegate con il centro elaborazione dati della M.C.T.C.,
addirittura, a breve, visualizzare la posizione del conducente e
leggere, in chiaro, gli adattamenti prescritti.
Gli Uffici provinciali della M.C.T.C., infine, dovranno, in aggiunta
alle ordinarie incombenze:
• verificare che i codici riportati nel certificato medico
corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Ove la
commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici,
cercarli ed annotarli sulla pratica;
• digitare i codici secondo le modalità indicate nel manuale
operativo allegato, tenendo presente che, in caso di presenza di più
codici, dovranno essere utilizzati i codici cumulativi riportati
nell’allegato 2.
Se dovesse evidenziarsi una combinazione di codici non compresa in
nessuno dei codici cumulativi, sarà sufficiente contattare
telefonicamente il CED-MCTC, per ottenere un nuovo codice
cumulativo.
Lo spazio disponibile sulle patenti-card è esiguo e non è in grado
di contenere tutti i codici ed i subcodici digitati: sulla patente
verranno, perciò, stampati i codici, non i subcodici, nelle
posizioni indicate nell’allegato 3.
In corrispondenza di ciascuna posizione d’archivio, saranno, invece,
registrati tutti i codici ed i subcodici con l’indicazione, in
chiaro, del loro significato.
A tali dati sarà possibile accedere attraverso la maschera GADV e,
tra breve, attraverso la maschera INFO.
Si raccomanda la consueta attenzione, nelle fasi di digitazione e
controllo delle patenti stampate, soprattutto nel periodo di avvio
delle nuove procedure.
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro ESPOSITO
ALLEGATO 1 - CODICI E SUBCODICI
Omissis
ALLEGATO 2 – CODICI CUMULATIVI
Omissis
ALLEGATO 3 – CODICI ANNOTATI SULLE PATENTI DI GUIDA
I codici sulla patente possono essere stampati sia nella colonna 12,
sia nella riga sottostante ai campi indicanti le categorie.
Nella colonna 12 verranno stampati i seguenti codici:
- 05. Usi limitati
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata massima
di 125 cc. E con una potenza massima di 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B di tipo tricicli e
quadricicli a motore (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C di cui la massa massima
autorizzata non eccede 7.500 kg. (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti
a sedere, escluso quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C1 la cui massa massima
autorizzata non eccede 7.500 kg, sempre che la massa massima
autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg. e la
massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della
motrice (C1+E)
- 77. Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1),
agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg, sempre che:
a. la massa massima autorizzata del complesso così formato non
superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non
ecceda la massa a vuoto della motrice;
b. il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone
(D1+E)
- 78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico.
Nella riga sottostante ai campi indicanti le categorie, saranno,
invece, stampati i codici
- 01. Correzione e/o protezione della vista
- 02. Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
- 03. Protesi/ortesi per gli arti
- 10. Cambio di velocità adattato
- 15. Frizione adattata
- 20. Sistema di frenatura adattato
- 25. Sistema di accelerazione adattato
- 30. Sistemi combinati di frenatura e d’accelerazione adattati
- 35. Dispositivi di comando adattati
- 40. Sistema di direzione adattato
- 42. Retrovisore/i adattato/i
- 43. Sedile del conduttore modificato
- 44. Adattamenti del motociclo (utilizzazione dei subcodici
obbligatorio)
- 45. Motocicli solo con side-car
- 70. Conversione della patente n. …. rilasciata da … (simbolo
UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n. … (simbolo UE/ONU in caso di Paese
terzo, ad es.: 71. 987654321.HR)
________________________________________
I CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI (Ripresi dal "Manuale Utente")
Codici prescrizione tecnica
Nella direttiva comunitaria che istituisce i codici armonizzati è
prevista la codifica delle prescrizioni tecniche basata su stringhe
di 4 caratteri numerici.
Per rendere più agevole la gestione dei suddetti codici, in fase di
inserimento nel SIMCTC, si utilizzerà ancora la codifica letterale
(con alcune modifiche e aggiornamenti) che, in fase di stampa della
patente, verrà trasformata nella codifica comunitaria per la parte
relativa ai codici senza subcodici.
Nella successiva tabella sono riportati i codici letterali da
utilizzare nelle maschere.
In corrispondenza di ciascuna lettera, sono riportati i codici
comunitari, i codici che saranno stampati sulla patente e la
relativa descrizione:
Codifica letterale da utilizzare nelle maschere Codice comunitario
Codice stampato Descrizione
N - - Nessuna prescrizione
L 0101 01 Occhiali
C 0102 01 Lenti a contatto
J 0103 01 Lente protettiva
O 0104 01 Lente opaca
B 0105 01 Copri occhio
M 0106 01 Occhiali o lenti a contatto
T 0201 02 Protesi uditiva ad un orecchio
V 0202 02 Protesi uditiva ad entrambe le orecchie
H
(solo per patenti speciali) 0301 03 Protesi/ortesi ad un arto
superiore
I
(solo per patenti speciali) 0302 03 Protesi/ortesi ad un arto
inferiore
Si fa presente che, rispetto alle codifiche letterali già in uso,
non sono più utilizzati due codici: "U" che indicava la protesi
acustica generica e "A" che indicava la protesi/ortesi agli arti
(quest’ultima utilizzata solo per le prescrizioni di patenti di
categoria speciale.)
Questi due codici saranno ancora disponibili per la gestione delle
patenti già presenti nell’Archivio Nazionale Conducenti, mentre ne
verrà bloccato l’uso per le richieste di nuova patente.
Ulteriori particolari saranno esposti nei paragrafi 2 "Gestione
delle richieste patente" e 3 "Gestione dei dati dell’Archivio
Nazionale Conducenti".
APPENDICE 2: stralcio della legge 689 del 24.11.1981
Art. 1. - Principio di legalità.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2. - Capacità di intendere e di volere.
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto
anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,
della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 3. - Elemento soggettivo.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa.
Art. 4. - Cause di esclusione della responsabilità.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Art. 5. - Concorso di persone.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 6. - Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7. - Non trasmissibilità dell'obbligazione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette gli eredi.
Art. 8. - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Art. 8-bis. - Reiterazione delle violazioni (1)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della
stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,
presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è
disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se
il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 94, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 9. - Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si
applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale
e da una disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento
e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in
ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano
soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono
puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande (1).
(1) Comma così modificato dall' art. 95, D. Legisl. 30 dic. 1999 n.
507.
Art. 10. -Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite
minimo e limite massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a Euro SEI e non superiore a Euro 10.329. Le
sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1).
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per
ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo
(1).Così modificato dall'art. 96, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 11. - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
Art. 12. - Ambito di applicazione.
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e
salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle
violazioni disciplinari
Art. 13. - Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi,
possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo
comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
è fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14. - Contestazione e notificazione.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio
di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
Art. 15. - Accertamenti mediante analisi di campioni.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere
allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per
il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il
richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Art. 16. - Pagamento in misura ridotta.
è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14
febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
Art. 17. - Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa
competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo
verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri,
previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le
regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente.
Art. 18. - Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di
essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate,
che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con
l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la
confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che
lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il
decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Art. 19. - Sequestro.
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo
comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova
di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose
soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal
giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Art. 20. - Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24,
può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle
leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che
il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è
ingiunto il pagamento.
è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21. - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del
veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è
ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno
sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre
dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è
sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione
della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
Art. 22. - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (1).
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (1).
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con
ordinanza inoppugnabile (1).
(1) Così modificato dall'art. 97, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 22-bis. - Competenza per il giudizio di opposizione (1)
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui
all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è
stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore
nel massimo a Euro 15.493;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a Euro 15.493;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le
violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di
legge.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 98, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
Art. 23. - Giudizio di opposizione. (1)
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza
di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare
in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del
rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o,
nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che
ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere i termini previsti dall’articolo 163-bis del codice di
procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice,
con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla
discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione
delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo
113, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
(1) Con le modifiche di cui all'art. 99, D. Legisl. 30 dic. 1999 n.
507.
Art. 24. - Connessione obbiettiva con un reato.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma deil'art. 14, alla autorità
giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in
misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta
del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la
citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
Art. 25. - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente
reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico
ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi
civili.
Art. 26. - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi
in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga
pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore a Euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto
mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
Art. 27. - Esecuzione forzata.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà
in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle
somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale
di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con
l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento
la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a
quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Art. 28. - Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.
Art. 29. - Devoluzione dei proventi.
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20
giugno 1935 n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo
Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano
alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le
autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
Art. 30. - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione
stradale.
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida
e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle
violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle
norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e
dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne
ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura
ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora
l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24
e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione
del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra
autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente
ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Omissis
Decreto Legisl. 30 dicembre 1999 n. 507, in S.O. n. 233 G.U.
31/12/1999DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA
SANZIONATORIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999,
N. 205
(Stralci)
Omissis
Art. 100.
(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni
anteriormente commesse)
.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni
amministrative accessorie introdotte dal presente decreto
legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie.
Art. 101.
(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile).
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal
presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua
entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili,
il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è
previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti
indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del
procedimento, con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle
pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in
cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate
come sanzioni amministrative.
Art. 102.
(Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento
sanzionatorio)
.
1. Nei casi previsti dall’articolo 100, comma 1, l’autorità
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione
all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data.
2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione
degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in
caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel
registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per
qualunque causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a
norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi
cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l’imputato
o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di
consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a
procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli
estremi della violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in
misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della
strada o in materia finanziaria, dell’articolo 202, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell’articolo 16, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in
misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o
limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della
sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
Art. 103.
(Uffici competenti a ricevere il rapporto).
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le
sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente
decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali
deve essere inviato il rapporto di cui all’articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l’individuazione ha luogo con decreto del
Ministro adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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